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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 40323/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 509-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3768/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

17. R.G. 509/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2005 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che i convenuti avevano realizzato un impianto serricolo su un fondo confinante con il proprio (identificato con la particella n. 160), in violazione delle distanze legali stabilite dal piano regolatore generale del comune di Ercolano unitamente a quelle stabilite dalla legge regionale campana del 21 marzo 1996, n. 7; l'attore rilevava anche la sussistenza di un flusso continuo di acqua che confluiva nel proprio fondo e che sarebbe stato cagionato dalla mancata predisposizione di una apposita grondaia in un altro impianto serricolo, anch'esso di proprietà dei convenuti (insistente su un terreno identificato con le particelle nn. 395 e 396), nonché il pati di intollerabili immissioni acustiche provenienti dalla serra; l'attore chiedeva quindi la demolizione dell'impianto serricolo di cui alla particella n. 160, l'eliminazione dello stillicidio e la cessazione degli intollerabili rumori.

Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano che l'impianto serricolo di cui alla particella 160 era preesistente alla costruzione dell'attore ed era stato soltanto riammodernato con l'utilizzo di nuovi materiali; non trovava d'altro canto applicazione la disciplina del piano regolatore del comune di Ercolano avente ad oggetto solo immobili urbani; non vi era poi ragione di dolersi dello stillicidio, in quanto le acque piovane venivano convogliate in un unico canale naturale e i rumori, provenienti dal compressore, erano necessari per l'attività di serricoltura svolta.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con sentenza n. 162/2011, accoglieva parzialmente le pretese attoree: ordinava la demolizione dell'impianto serricolo di proprietà dei convenuti, ritenendo applicabile la disciplina del piano regolatore e invece non applicabile al caso de quo il principio c.d. della prevenzione; dichiarava assorbite le doglianze relative tanto allo stillicidio, quanto alle immissioni sonore.2.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i convenuti, i quali reiteravano le argomentazioni circa l'inapplicabilità della disciplina sulle distanze prevista dal piano regolatore e l'applicabilità del principio della prevenzione e contestavano, in ogni caso, l'ordine di demolizione della serra e di ripristino dello stato dei luoghi.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 21 ottobre 2016, n. 3768, ha confermato l'applicabilità del piano regolatore del comune, relativo anche all'edificazione in zone agricole, e ha ritenuto inapplicabile il principio di prevenzione; ha invece accolto la censura relativa all'ordine di demolizione della serra, condannando all'arretramento della stessa.

3. Avverso la sentenza 21 ottobre 2016, n. 3768 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha ordinato agli appellanti l'arretramento dell'impianto edificato sul fondo riportato al foglio 20, particelle nn. 160, 395 e 396 quando l'attore aveva chiesto la demolizione dell'impianto di cui alla sola particella

160. Il motivo è inammissibile.

Come precisano i ricorrenti alla pag. 15 del ricorso, già il Tribunale, nel condannare i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione dell'impianto serricolo, aveva individuato tale impianto con il foglio 20, particelle nn. 160, 395 e

396. Gli appellanti, però, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado nulla hanno rilevato al riguardo (v. p. 5 ss. del ricorso ove vengono trascritti i motivi d'appello, nonché il riassunto dei motivi alla pagina 4 della sentenza impugnata), con conseguente preclusione della questione, non più proponibile davanti a questa Corte. 2) Il secondo motivo lamenta "violazione o falsa applicazione, ai sensi del 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli art. 873, 874, 875, 877 c.c., del piano regolatore generale del comune di Ercolano, della legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995, della legge regionale n. 7 del 21 marzo 1996 e successive integrazioni": la Corte d'appello ha ritenuto equiparabili gli impianti serricoli ad una costruzione edilizia, così violando le disposizioni delle leggi regionali richiamate per le quali la "serra" non costituisce opera edilizia, ma "solo una delle attrezzature costituenti l'impianto serricolo nel suo complesso".

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti che in primo e in secondo grado hanno contestato la domanda di Pernice negando l'applicabilità delle disposizioni del piano regolatore del Comune, in quanto concernenti le sole costruzioni urbane, e invocando l'operatività del principio di prevenzione, per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità deducono che "alla serra in questione non va applicata la normativa concernente i fabbricati agricoli, ma la normativa specificamente prevista per gli impianti serricoli dalla legge regionale n. 7/1996, per la quale "la distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica e a metri 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni".

La questione posta dal motivo è questione di diritto, che però implica accertamenti in fatto anzitutto concernenti le limitazioni costruttive (quali la costruzione di opere murarie eccedenti il piano di campagna e l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedano l'esecuzione di opere murarie, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/1995) e che non risulta sia stata proposta nei precedenti gradi di merito.

La questione deve pertanto ritenersi nuova e non è prospettabile innanzi a questa Corte di legittimità.

Quanto alla erronea inapplicabilità a0 caso in esame del principio della prevenzione temporale, cui i ricorrenti fanno cenno al termine del motivo, va precisato che la Corte d'appello, nell'affermare l'inapplicabilità del principio, ha seguito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 10318/2016).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 509-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3768/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17. R.G. 509/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2005 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che i convenuti avevano realizzato un impianto serricolo su un fondo confinante con il proprio (identificato con la particella n. 160), in violazione delle distanze legali stabilite dal piano regolatore generale del comune di Ercolano unitamente a quelle stabilite dalla legge regionale campana del 21 marzo 1996, n. 7; l'attore rilevava anche la sussistenza di un flusso continuo di acqua che confluiva nel proprio fondo e che sarebbe stato cagionato dalla mancata predisposizione di una apposita grondaia in un altro impianto serricolo, anch'esso di proprietà dei convenuti (insistente su un terreno identificato con le particelle nn. 395 e 396), nonché il pati di intollerabili immissioni acustiche provenienti dalla serra; l'attore chiedeva quindi la demolizione dell'impianto serricolo di cui alla particella n. 160, l'eliminazione dello stillicidio e la cessazione degli intollerabili rumori. Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano che l'impianto serricolo di cui alla particella 160 era preesistente alla costruzione dell'attore ed era stato soltanto riammodernato con l'utilizzo di nuovi materiali; non trovava d'altro canto applicazione la disciplina del piano regolatore del comune di Ercolano avente ad oggetto solo immobili urbani; non vi era poi ragione di dolersi dello stillicidio, in quanto le acque piovane venivano convogliate in un unico canale naturale e i rumori, provenienti dal compressore, erano necessari per l'attività di serricoltura svolta. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con sentenza n. 162/2011, accoglieva parzialmente le pretese attoree: ordinava la demolizione dell'impianto serricolo di proprietà dei convenuti, ritenendo applicabile la disciplina del piano regolatore e invece non applicabile al caso de quo il principio c.d. della prevenzione; dichiarava assorbite le doglianze relative tanto allo stillicidio, quanto alle immissioni sonore.2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i convenuti, i quali reiteravano le argomentazioni circa l'inapplicabilità della disciplina sulle distanze prevista dal piano regolatore e l'applicabilità del principio della prevenzione e contestavano, in ogni caso, l'ordine di demolizione della serra e di ripristino dello stato dei luoghi. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 21 ottobre 2016, n. 3768, ha confermato l'applicabilità del piano regolatore del comune, relativo anche all'edificazione in zone agricole, e ha ritenuto inapplicabile il principio di prevenzione; ha invece accolto la censura relativa all'ordine di demolizione della serra, condannando all'arretramento della stessa. 3. Avverso la sentenza 21 ottobre 2016, n. 3768 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.": la Corte d'appello ha ordinato agli appellanti l'arretramento dell'impianto edificato sul fondo riportato al foglio 20, particelle nn. 160, 395 e 396 quando l'attore aveva chiesto la demolizione dell'impianto di cui alla sola particella 160. Il motivo è inammissibile. Come precisano i ricorrenti alla pag. 15 del ricorso, già il Tribunale, nel condannare i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione dell'impianto serricolo, aveva individuato tale impianto con il foglio 20, particelle nn. 160, 395 e 396. Gli appellanti, però, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado nulla hanno rilevato al riguardo (v. p. 5 ss. del ricorso ove vengono trascritti i motivi d'appello, nonché il riassunto dei motivi alla pagina 4 della sentenza impugnata), con conseguente preclusione della questione, non più proponibile davanti a questa Corte. 2) Il secondo motivo lamenta "violazione o falsa applicazione, ai sensi del 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli art. 873, 874, 875, 877 c.c., del piano regolatore generale del comune di Ercolano, della legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995, della legge regionale n. 7 del 21 marzo 1996 e successive integrazioni": la Corte d'appello ha ritenuto equiparabili gli impianti serricoli ad una costruzione edilizia, così violando le disposizioni delle leggi regionali richiamate per le quali la "serra" non costituisce opera edilizia, ma "solo una delle attrezzature costituenti l'impianto serricolo nel suo complesso". Il motivo è inammissibile. I ricorrenti che in primo e in secondo grado hanno contestato la domanda di Pernice negando l'applicabilità delle disposizioni del piano regolatore del Comune, in quanto concernenti le sole costruzioni urbane, e invocando l'operatività del principio di prevenzione, per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità deducono che "alla serra in questione non va applicata la normativa concernente i fabbricati agricoli, ma la normativa specificamente prevista per gli impianti serricoli dalla legge regionale n. 7/1996, per la quale "la distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica e a metri 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni". La questione posta dal motivo è questione di diritto, che però implica accertamenti in fatto anzitutto concernenti le limitazioni costruttive (quali la costruzione di opere murarie eccedenti il piano di campagna e l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedano l'esecuzione di opere murarie, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/1995) e che non risulta sia stata proposta nei precedenti gradi di merito. La questione deve pertanto ritenersi nuova e non è prospettabile innanzi a questa Corte di legittimità. Quanto alla erronea inapplicabilità a0 caso in esame del principio della prevenzione temporale, cui i ricorrenti fanno cenno al termine del motivo, va precisato che la Corte d'appello, nell'affermare l'inapplicabilità del principio, ha seguito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 10318/2016). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 1