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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04775/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 503 / 0 7 /2014 della Commi ssione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 20 gennaio 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 3 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Accertamento sintetico Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, era stato determinato un maggiore reddito ai fini Irpef rispetto a quello dichiarato.

Riteneva la CTR che il contribuente non avesse fornito la prova sullo stesso gravante circa l’assenza di capacità contributiva in relazione agli elementi posti a base dell’accertamento concernenti l’acquisto per l’importo di € 1.183.480,00 di un’imbarcazione mediante la sottoscrizione di contratto di leasing, il versamento di € 225.500,00 per la sottoscrizione di un aumento di capitale nella [OSCURATO:SOCIETA]., il versamento di € 30.000,00 per la sottoscrizione di quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

Resiste con controricorsol’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3».

Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, in riferimento all’incremento di capitale sociale, sulla base delle deduzioni formulate dal contribuente e della documentazione dallo stesso prodotta, doveva escludersi che le operazioni oggetto di accertamento fossero state compiute con disponibilità finanziarie del ricorrente.

2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.2.1.

Va anzitutto rilevato, per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come le censure risultino formulate in relazione al testo della norma antecedente alla modifica apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012,e non alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - parametro normativo c he trova nella specie applicazione essendo stata la sentenza impugnata depositata il 10 gennaio 2014 – in forza della quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al « minimo costituzionale » .

È pertanto«denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014).

2.2. Si osserva, inoltre , che, avendo la sentenza di appello confermato la decisione di primo grado ravvisando l’infondatezza del ricorso del contribuente, ricorre nella specie l’ipotesi della c.d.

«doppia conforme»prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., che impone al ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5528 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 8320 del 2022).

Orbene, dalla lettura del ricorso in esame emerge con evidenza che il contribuente non ha adempiuto a tale onere.

2.3. Quanto all’articolazione dei tre motivi di ricorso in scrutinio anche in relazione al parametro normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., incentrata sulle medesime circostanze dedotte con riferimento al n. 5 dell’art. 360cit., va rilevato come essa disvel i , sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, la deduzione di un vizio motivazionale volto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Va rammentato che«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019).

Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017).

Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018).

Il giudice di appello ha valorizzato in sentenza gli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria per comprovare l'esistenza dei fattori- indice della capacità contributiva, disattendendo le deduzioni difensive formulate dal contribuente e negando rilievo probatorio decisivo alle risultanze della documentazione dallo stesso prodotta, in coerenza con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).3.

Con il secondo motivo si deduce « violazione e falsa applicazione dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 38 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.1992 e del D.M. 24.12.2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5».

Sostiene il ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla contestata applicazione del c.d. redditometro per la determinazione dei costi di gestione dell’imbarcazione ed invoca l’applicazione retroattiva dei parametri fissati dal d.m. 24 dicembre 2012,in luogo di quelli previsti dal d.m. 10 settembre 1992, applicati dalla CTR.

3. Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

3.1. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si richiamano le argomentazioni in precedenza svolte con riguardo alla inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3.2. Quanto al profilo di censura formulato in relazione al parametro normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alle contestazioni incentrate sulle medesime circostanze dedotte con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cit., va ribadito come la doglianza, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, sia in realtà volta ad ottenere un riesame del merito della controversia.

3.3. Con specifico riferimento alla lamentata mancata applicazione retroattiva dei parametri fissati dal d.m. 24 dicembre 2012, si rileva come dagli scritti difensivi riportati in parte qua nel motivo di ricorso non emerga che il contribuente abbia dedotto la questione nel giudizio di merito, di modo che essa non può essere prospettata in sede di legittimità (Cass. n. 17041 del 2013).La CTR ha correttamente ritenuto, sulla base dei parametri previsti dal d.m. 10 settembre 1992, riguardanti il c.d. redditometro, provata l'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva per come rappresentati nell’avviso di accertamento, rilevando poi – con accertamento in fatto -che il contribuente non aveva assolto all'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base di tali fattori non sussisteva.

Ciò in conformit à con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi; ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore» (Cass. n. 9539 del 2013).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 503 / 0 7 /2014 della Commi ssione tributaria regionale dellaCampania, depositata il 20 gennaio 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 3 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Accertamento sintetico Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, era stato determinato un maggiore reddito ai fini Irpef rispetto a quello dichiarato. Riteneva la CTR che il contribuente non avesse fornito la prova sullo stesso gravante circa l’assenza di capacità contributiva in relazione agli elementi posti a base dell’accertamento concernenti l’acquisto per l’importo di € 1.183.480,00 di un’imbarcazione mediante la sottoscrizione di contratto di leasing, il versamento di € 225.500,00 per la sottoscrizione di un aumento di capitale nella [OSCURATO:SOCIETA]., il versamento di € 30.000,00 per la sottoscrizione di quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente deduce « omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3». Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, in riferimento all’incremento di capitale sociale, sulla base delle deduzioni formulate dal contribuente e della documentazione dallo stesso prodotta, doveva escludersi che le operazioni oggetto di accertamento fossero state compiute con disponibilità finanziarie del ricorrente. 2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.2.1. Va anzitutto rilevato, per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come le censure risultino formulate in relazione al testo della norma antecedente alla modifica apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012,e non alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - parametro normativo c he trova nella specie applicazione essendo stata la sentenza impugnata depositata il 10 gennaio 2014 – in forza della quale il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al « minimo costituzionale » . È pertanto«denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). 2.2. Si osserva, inoltre , che, avendo la sentenza di appello confermato la decisione di primo grado ravvisando l’infondatezza del ricorso del contribuente, ricorre nella specie l’ipotesi della c.d. «doppia conforme»prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., che impone al ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5528 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 8320 del 2022). Orbene, dalla lettura del ricorso in esame emerge con evidenza che il contribuente non ha adempiuto a tale onere. 2.3. Quanto all’articolazione dei tre motivi di ricorso in scrutinio anche in relazione al parametro normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., incentrata sulle medesime circostanze dedotte con riferimento al n. 5 dell’art. 360cit., va rilevato come essa disvel i , sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, la deduzione di un vizio motivazionale volto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito. Va rammentato che«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018). Il giudice di appello ha valorizzato in sentenza gli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria per comprovare l'esistenza dei fattori- indice della capacità contributiva, disattendendo le deduzioni difensive formulate dal contribuente e negando rilievo probatorio decisivo alle risultanze della documentazione dallo stesso prodotta, in coerenza con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).3. Con il secondo motivo si deduce « violazione e falsa applicazione dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 38 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 600; violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.1992 e del D.M. 24.12.2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5». Sostiene il ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla contestata applicazione del c.d. redditometro per la determinazione dei costi di gestione dell’imbarcazione ed invoca l’applicazione retroattiva dei parametri fissati dal d.m. 24 dicembre 2012,in luogo di quelli previsti dal d.m. 10 settembre 1992, applicati dalla CTR. 3. Il motivo è inammissibile o comunque infondato. 3.1. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si richiamano le argomentazioni in precedenza svolte con riguardo alla inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3.2. Quanto al profilo di censura formulato in relazione al parametro normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ordine alle contestazioni incentrate sulle medesime circostanze dedotte con riferimento al n. 5 dell’art. 360 cit., va ribadito come la doglianza, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, sia in realtà volta ad ottenere un riesame del merito della controversia. 3.3. Con specifico riferimento alla lamentata mancata applicazione retroattiva dei parametri fissati dal d.m. 24 dicembre 2012, si rileva come dagli scritti difensivi riportati in parte qua nel motivo di ricorso non emerga che il contribuente abbia dedotto la questione nel giudizio di merito, di modo che essa non può essere prospettata in sede di legittimità (Cass. n. 17041 del 2013).La CTR ha correttamente ritenuto, sulla base dei parametri previsti dal d.m. 10 settembre 1992, riguardanti il c.d. redditometro, provata l'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva per come rappresentati nell’avviso di accertamento, rilevando poi – con accertamento in fatto -che il contribuente non aveva assolto all'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base di tali fattori non sussisteva. Ciò in conformit à con l’orientamento di questa Corte, secondo cui la determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi; ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore» (Cass. n. 9539 del 2013). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
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