Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0676_INF

Ordinanza del Presidente della Corte 22 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / MeSoFa e SRB [causa C-676/23 P(I)] «Impugnazione – Intervento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di non adottare un programma di risoluzione – Società madre – Interesse alla soluzione della controversia»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) di non adottare un programma di risoluzione – Insussistenza di un interesse diretto di una società madre – Limiti – Soluzione tale da modificare la situazione giuridica di detta società madre (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 23-25, 29-31, 45-47, 75-79)

2. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Invocabilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 32, 33)

3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, n. 1, lett. d)] (v. punti 49, 51)

4. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 66, 67)

5. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Assoggettamento dell’istanza di intervento ad un onere della prova alleggerito – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punto 69) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0676_INF Ordinanza del Presidente della Corte 22 marzo 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / MeSoFa e SRB [causa C-676/23 P(I)] «Impugnazione – Intervento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di non adottare un programma di risoluzione – Società madre – Interesse alla soluzione della controversia» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) di non adottare un programma di risoluzione – Insussistenza di un interesse diretto di una società madre – Limiti – Soluzione tale da modificare la situazione giuridica di detta società madre (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 23-25, 29-31, 45-47, 75-79) 2. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Invocabilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punti 32, 33) 3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, n. 1, lett. d)] (v. punti 49, 51) 4. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 66, 67) 5. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Assoggettamento dell’istanza di intervento ad un onere della prova alleggerito – Insussistenza (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2) (v. punto 69) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris