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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14560/2022

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dello Stato, condomicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manica, con domicilio eletto in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA], 21, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (posta elettronica [OSCURATO:EMAIL])– controricorrente –Numero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, n. 2603/20,depositata il 21/10/2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella.Viste le conclusioni depositate telematicamente dal SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo,contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissionetributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che -nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento cherecuperava a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito dilavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitariaprovinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n. 5) di Crotone al propriodipendente, dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo dirisarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo aconclusione di una causa, oggetto della pronuncia del Tribunale dellavoro di Crotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcireal proprio dipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighidi cui all’art. 52 del c.c.n.l. (dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rimettendone laquantificazione ad un separato giudizio - nel contraddittorio dell’ufficiofinanziario, ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza(n.691/2019) della Commissione tributaria provinciale di Crotone,sfavorevole alla parte privata.2.

Per la C.T.R., la lite, transatta, tra il contribuente e l’A.S.P.,riguarda il risarcimento del danno da perdita di chance diaccrescimento professionale, come accertato dal giudice del lavoro, conla citata sentenza passata in giudicato, e, quindi, l’importo ricevutor.g. n. 6327/2021 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022dall’interessato è privo di rilievo fiscale, in linea con la giurisprudenzadi legittimità, per la quale, in tema di imposte sui redditi, in base all’art.6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinatea reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare unpregiudizio di natura diversa, come (appunto) quello da perdita dichance.

È aspetto privo di rilievo, a giudizio della Commissioneregionale, che ai fini della quantificazione in termini monetari delpregiudizio le parti abbiano richiamato l’art. 52 del c.c.n.l., cherappresenta un semplice meccanismo di determinazione dell’importodovuto, ma non incide sulla qualificazione giuridica del danno.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.L’Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoriatelematica ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso [«Motivo 1: violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 51 dpr 917/1986 (art. 360, co. 1., n. 3,c.p.c.)»], l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che haerroneamente negato che le somme pagate dall’A.S.P. al contribuentefossero tassabili, senza considerare che esse erano state corrisposte,sulla base di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del dannoda lucro cessante (o mancato guadagno) e che, in quanto tali, comepacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, eranosoggette a tassazione (nella specie, a tassazione separata ex art. 17,comma 1, lett. b), t.u.i.r., perché percepite in anni successivi a quellidi competenza), in base al disposto dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.1.1.

Il motivo non è fondato.1.2.

È utile comporre, sinteticamente, nei seguenti termini, ilquadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:r.g. n. 6327/2021 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022(i) l’art. 6, comma 2, t.u.i.r., (“Classificazione dei redditi.”), qualenorma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «Iproventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto dicessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in formaassicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perditadi redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[…]»;(ii) quanto all’esegesi della norma tributaria generale, la Corte hachiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art.6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le sommepercepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono redditoimponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare undanno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Pertanto,l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolodi risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energiepsicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro dalui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass. 21/06/2002, n.9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in sensoconforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682);(iii) analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezionetributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specificoriferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «Intema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano ar.g. n. 6327/2021 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (comerisulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile ilrisarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”,consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioninell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorsoper la progressione in carriera»;(iv) tornando sull’argomento la Corte (cfr. Cass. 07/02/2019, n.3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; intermini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che«il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”,non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del dannoemergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che lachance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente edeconomicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale erisarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, laragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa comeaddentrandosi nell’esame del motivo di ricorso, ha stabilito che «ilricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilitàconseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di unconcorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoroha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente(consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegatecomplessivamente alla progressione di carriera) e, per laquantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio divalutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio nonconseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione delquantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la qualenon è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale enon è sostitutiva del reddito non percepito»;r.g. n. 6327/2021 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022(v) sulla scia di quest’ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n.5108, sono assoggettabili a imposta le somme percepite dal lavoratoredipendente, a titolo di risarcimento del danno, se siano volte areintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelleintese a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. dannoemergente).

Tali princìpi sono stati enucleati anche dalla sezione lavorodella Corte (Cass. Sez.

L, 03/02/2021, n. 2472), che ripropone lamedesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le sommepercepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette areintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione diredditi; sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo didanno emergente.1.3.

Svolte queste premesse di carattere generale, in relazione almotivo di ricorso dell’ufficio finanziario, dagli atti di causa risulta che laripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudicedel lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, dipendentidall’(ex) A.S.L. di Crotone (tra i quali l’odierno controricorrente),appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamentodell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispettoall’intero meccanismo della “retribuzione di risultato”, prescrittodall’art. 52 del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della dirigenza sanitaria, nonchéal fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.

In breve, i dirigentilamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dallacontrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione dicd.

“compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione aprogrammi predeterminati.

Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcunepronunce coperte da giudicato) ha dichiarato l’inadempimentocontrattuale dell’A.S.L., ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alrisarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente,r.g. n. 6327/2021 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022e, per quanto adesso rileva, ha precisato che (cfr. pag. 12 del ricorso)«il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione allaprofessionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi edobiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimentoprofessionale, sia sotto il profilo della perdita di chance»,demandandone la quantificazione a un separato giudizio.1.4.

Al riguardo, merita ricordare Cass. Sez.

L. 31/01/2018, n.2462, la quale ha chiarito che, in materia di trattamento retributivo deidirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) illivello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd.retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini diproduttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzionedi risultato.

La retribuzione di risultato non è una voce automatica, maè soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, daeffettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degliobiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui alcontratto collettivo.

Nella specie, il Tribunale di Crotone ha accertatol’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e diconsequenziali valutazioni dei risultati.

Dalla carenza di un programmae di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance dimiglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione(eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricaduteeconomiche.

Si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quelladel demansionamento (sul punto cfr.

Agenzia delle entrate, risposta adinterpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez.U. 15/03/2016, n. 5072), là dove l’attribuzione nummaria non èmeramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora lalesione della capacità professionale del lavoratore.

All’interno di questoperimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato pertransigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della sommar.g. n. 6327/2021 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa dellaomessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto», che è poi lares litigiosa transatta, che il fisco ha inteso sottoporre a tassazione.1.5.

La C.T.R., senza infrangere alcuna norma di diritto, ha presodel giudice del lavoro; dopodiché, in aderenza alla giurisprudenza dellaCorte, ha negato che fosse soggetta a tassazione la somma percepitadal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance,con l’ulteriore notazione, anch’essa inappuntabile sul piano giuridico,che la natura del danno non è condizionata dal meccanismo lato sensurisarcitorio concretamente utilizzato, sicché non assume rilievo ilrichiamo all’art. 52 del c.c.n.l. ai fini della determinazione del quantumdebeatur.1.6.

La soluzione del giudice tributario di appello collima con unarecente decisione sezionale (cfr. Cass. Sez. 6-5, 11/02/2022, n. 4488)che, nel dirimere una lite del suaccennato (cfr. p. 1.3.) vastocontenzioso, ha disatteso il ricorso del fisco avverso la sentenza dellaC.T.R. della Calabria di accoglimento dell’appello del contribuente.Quest’ultimo condivisibile arresto nomofilattico va consolidato allastregua del principio di diritto secondo il quale: «In tema diclassificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le sommepercepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette aimposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate areintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesiin cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd.danno emergente).

Non è quindi tassabile il risarcimento del dannoottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per laperdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenzar.g. n. 6327/2021 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini delladeterminazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l.di un certo comparto».2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.4.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 percento, sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali,e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03 maggio 2022Il Consigliere est.

Il PresidenteRosita D’[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6327/2021 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Angiolella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato, condomicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manica, con domicilio eletto in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA], 21, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (posta elettronica [OSCURATO:EMAIL])– controricorrente –Numero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 2603/20,depositata il 21/10/2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella.Viste le conclusioni depositate telematicamente dal SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo,contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissionetributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria, indicata in epigrafe, che -nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento cherecuperava a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito dilavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitariaprovinciale (“A.S.P.” subentrata alla A.S.L. n. 5) di Crotone al propriodipendente, dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo dirisarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo aconclusione di una causa, oggetto della pronuncia del Tribunale dellavoro di Crotone, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcireal proprio dipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighidi cui all’art. 52 del c.c.n.l. (dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), rimettendone laquantificazione ad un separato giudizio - nel contraddittorio dell’ufficiofinanziario, ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza(n.691/2019) della Commissione tributaria provinciale di Crotone,sfavorevole alla parte privata.2. Per la C.T.R., la lite, transatta, tra il contribuente e l’A.S.P.,riguarda il risarcimento del danno da perdita di chance diaccrescimento professionale, come accertato dal giudice del lavoro, conla citata sentenza passata in giudicato, e, quindi, l’importo ricevutor.g. n. 6327/2021 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022dall’interessato è privo di rilievo fiscale, in linea con la giurisprudenzadi legittimità, per la quale, in tema di imposte sui redditi, in base all’art.6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinatea reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare unpregiudizio di natura diversa, come (appunto) quello da perdita dichance. È aspetto privo di rilievo, a giudizio della Commissioneregionale, che ai fini della quantificazione in termini monetari delpregiudizio le parti abbiano richiamato l’art. 52 del c.c.n.l., cherappresenta un semplice meccanismo di determinazione dell’importodovuto, ma non incide sulla qualificazione giuridica del danno.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.L’Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoriatelematica ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [«Motivo 1: violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 51 dpr 917/1986 (art. 360, co. 1., n. 3,c.p.c.)»], l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata che haerroneamente negato che le somme pagate dall’A.S.P. al contribuentefossero tassabili, senza considerare che esse erano state corrisposte,sulla base di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del dannoda lucro cessante (o mancato guadagno) e che, in quanto tali, comepacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, eranosoggette a tassazione (nella specie, a tassazione separata ex art. 17,comma 1, lett. b), t.u.i.r., perché percepite in anni successivi a quellidi competenza), in base al disposto dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.1.1. Il motivo non è fondato.1.2. È utile comporre, sinteticamente, nei seguenti termini, ilquadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:r.g. n. 6327/2021 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022(i) l’art. 6, comma 2, t.u.i.r., (“Classificazione dei redditi.”), qualenorma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «Iproventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto dicessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in formaassicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perditadi redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti[…]»;(ii) quanto all’esegesi della norma tributaria generale, la Corte hachiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art.6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le sommepercepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono redditoimponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare undanno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto,l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolodi risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energiepsicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro dalui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass. 21/06/2002, n.9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in sensoconforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682);(iii) analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezionetributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specificoriferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «Intema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolorisarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancatapercezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] noncostituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano ar.g. n. 6327/2021 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (comerisulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile ilrisarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”,consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioninell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorsoper la progressione in carriera»;(iv) tornando sull’argomento la Corte (cfr. Cass. 07/02/2019, n.3632, che, in motivazione, menziona anche Cass. n. 29579/2011; intermini, Cass. 12/10/2018, n. 25471) ha recentemente spiegato che«il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”,non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del dannoemergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che lachance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente edeconomicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale erisarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, laragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa comeaddentrandosi nell’esame del motivo di ricorso, ha stabilito che «ilricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilitàconseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di unconcorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoroha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente(consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegatecomplessivamente alla progressione di carriera) e, per laquantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio divalutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio nonconseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione delquantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la qualenon è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale enon è sostitutiva del reddito non percepito»;r.g. n. 6327/2021 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022(v) sulla scia di quest’ultima pronuncia, per Cass. 21/02/2019, n.5108, sono assoggettabili a imposta le somme percepite dal lavoratoredipendente, a titolo di risarcimento del danno, se siano volte areintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelleintese a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. dannoemergente). Tali princìpi sono stati enucleati anche dalla sezione lavorodella Corte (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2472), che ripropone lamedesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le sommepercepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette areintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione diredditi; sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo didanno emergente.1.3. Svolte queste premesse di carattere generale, in relazione almotivo di ricorso dell’ufficio finanziario, dagli atti di causa risulta che laripresa tributaria è correlata al contenzioso promosso davanti al giudicedel lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, dipendentidall’(ex) A.S.L. di Crotone (tra i quali l’odierno controricorrente),appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamentodell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispettoall’intero meccanismo della “retribuzione di risultato”, prescrittodall’art. 52 del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della dirigenza sanitaria, nonchéal fine di ottenere il relativo risarcimento del danno. In breve, i dirigentilamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dallacontrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione dicd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione aprogrammi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcunepronunce coperte da giudicato) ha dichiarato l’inadempimentocontrattuale dell’A.S.L., ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alrisarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente,r.g. n. 6327/2021 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022e, per quanto adesso rileva, ha precisato che (cfr. pag. 12 del ricorso)«il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione allaprofessionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi edobiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimentoprofessionale, sia sotto il profilo della perdita di chance»,demandandone la quantificazione a un separato giudizio.1.4. Al riguardo, merita ricordare Cass. Sez. L. 31/01/2018, n.2462, la quale ha chiarito che, in materia di trattamento retributivo deidirigenti: (a) la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; (b) illivello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la cd.retribuzione di posizione; (c) l’apporto del dirigente in termini diproduttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzionedi risultato. La retribuzione di risultato non è una voce automatica, maè soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, daeffettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degliobiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui alcontratto collettivo. Nella specie, il Tribunale di Crotone ha accertatol’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e diconsequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programmae di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance dimiglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione(eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricaduteeconomiche. Si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quelladel demansionamento (sul punto cfr. Agenzia delle entrate, risposta adinterpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez.U. 15/03/2016, n. 5072), là dove l’attribuzione nummaria non èmeramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora lalesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questoperimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato pertransigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della sommar.g. n. 6327/2021 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa dellaomessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto», che è poi lares litigiosa transatta, che il fisco ha inteso sottoporre a tassazione.1.5. La C.T.R., senza infrangere alcuna norma di diritto, ha presodel giudice del lavoro; dopodiché, in aderenza alla giurisprudenza dellaCorte, ha negato che fosse soggetta a tassazione la somma percepitadal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance,con l’ulteriore notazione, anch’essa inappuntabile sul piano giuridico,che la natura del danno non è condizionata dal meccanismo lato sensurisarcitorio concretamente utilizzato, sicché non assume rilievo ilrichiamo all’art. 52 del c.c.n.l. ai fini della determinazione del quantumdebeatur.1.6. La soluzione del giudice tributario di appello collima con unarecente decisione sezionale (cfr. Cass. Sez. 6-5, 11/02/2022, n. 4488)che, nel dirimere una lite del suaccennato (cfr. p. 1.3.) vastocontenzioso, ha disatteso il ricorso del fisco avverso la sentenza dellaC.T.R. della Calabria di accoglimento dell’appello del contribuente.Quest’ultimo condivisibile arresto nomofilattico va consolidato allastregua del principio di diritto secondo il quale: «In tema diclassificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le sommepercepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette aimposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate areintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi(cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesiin cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd.danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del dannoottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per laperdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenzar.g. n. 6327/2021 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]AngiolellaNumero registro generale 6327/2021Numero sezionale 670/2022Numero di raccolta generale 14560/2022Data pubblicazione 09/05/2022di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini delladeterminazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l.di un certo comparto».2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 percento, sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali,e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03 maggio 2022Il Consigliere est. Il PresidenteRosita D’[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6327/2021 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Angiolella
Sentenza Cassazione n. 14560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris