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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1952

Cassazione n. 27259/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1952 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, in data 19 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124, 129, n. 1 cod.proc.pen. e 646 cod.pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata, che reitera quella già sottoposta al vaglio del giudice d'appello, da lui puntualmente disattesa, dovendo la stessa considerarsi non specifica.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 23759; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

E nel caso in esame la Corte territoriale aveva motivato, a pagina 3 della sentenza impugnata, che la persona offesa aveva acquisito assoluta certezza della mancata restituzione dei beni da parte dell'imputato solo dopo la diffida, volta ad ottenere la risoluzione del contratto; pertanto, la querela doveva ritenersi tempestiva.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1952 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, in data 19 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 124, 129, n. 1 cod.proc.pen. e 646 cod.pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata, che reitera quella già sottoposta al vaglio del giudice d'appello, da lui puntualmente disattesa, dovendo la stessa considerarsi non specifica. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 23759; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). E nel caso in esame la Corte territoriale aveva motivato, a pagina 3 della sentenza impugnata, che la persona offesa aveva acquisito assoluta certezza della mancata restituzione dei beni da parte dell'imputato solo dopo la diffida, volta ad ottenere la risoluzione del contratto; pertanto, la querela doveva ritenersi tempestiva. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro
Sentenza Cassazione n. 27259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris