CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 28140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, per un verso, il medesimo confonde, anche nei relativi richiami giurisprudenziali, la questione della contestazione suppletiva dell'aggravante con quella della sussistenza della stessa e, per altro verso, in quanto propone un'interpretazione della fattispecie aggravante in contrasto con gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio in caso di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, in quanto l'energia stessa viene distolta dalla sua destinazione finale al pubblico servizio (così Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289689 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M