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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 10756/2022

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te SENTENZA sul ricorso 6813-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 422 MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso ì cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 974/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/11/2016 R.G.N. 716/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.G.6813/2017 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Bologna a conferma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], 1° Maresciallo aerosoccorritore - tragicamente deceduto durante un'esercitazione il 12.6.2012 - domanda diretta al riconoscimento dei benefici di legge riservati ai familiari superstiti delle vittime del dovere.

Le appellanti avevano dedotto che l'incidente mortale occorso al loro familiare fosse stato causato dall'esposizione a condizioni ambientali e operative maggiormente gravose e pericolose rispetto a quelle ordinarie di svolgimento dei compiti d'istituto (giusta l'ipotesi contemplata dalla lett. c) dell'art.1 del D.P.R. n. 243 del 2006).

La Corte territoriale ha accertato, in base alla relazione investigativa prodotta dalle stesse appellanti, che l'evento si era verificato durante un'ordinaria missione di addestramento e di verifica delle attrezzature, su un mezzo (elicottero) già in uso ai soccorritori e, che, quanto alla dedotta novità degli equipaggiamenti e delle procedure da espletare nel corso dell'addestramento, il personale (aerosoccorritori e piloti) aveva ricevuto adeguata formazione.

La Corte d'appello ha individuato, in definitiva, la causa dell'incidente mortale in un errore di esecuzione commesso dallo stesso Sottufficiale, consistente nel mancato aggancio della propria imbragatura al gancio del cavo verricello.

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.

I Ministeri della Difesa e dell'Interno hanno depositato tempestivo controricorso.

Il PG. ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione dell'art. 115 c.p.c.".

La sentenza gravata avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un documento, "Allegato O" al rapporto d'inchiesta, mai prodotto dalle appellanti né allegato dal Ministero in corso di causa disattendendo il principio secondo il giudice deve decidere iuxta alligata et probata ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1 comma 564

I. 255/2006 e all'art. 1, comma c del DPR 243/2006".

Censura l'affermazione secondo cui l'incidente si sarebbe svolto in condizioni ordinarie di addestramento e nello svolgimento delle ordinarie mansioni affidate al [OSCURATO:PERSONA].

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", riferendosi alla opzione interpretativa seguita dalla Corte d'appello riguardo all'individuazione del rischio dell'azione, identificato in quello ricorrente in un normale addestramento, senza tener conto che il militare stava testando una nuova procedura ancora in fase di perfezionamento.

Il primo motivo è inammissibile.

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, o, più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio ascrivibile né al paradigma dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ. attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 24395 del 2020).

Nel caso di specie, è pur vero che la Corte d'appello ha menzionato nella sentenza l'allegato "O" al rapporto d'inchiesta, documento che non risulta allegato dalle parti, tuttavia, dal complessivo iter argomentativo emerge inconfutabilmente come la determinazione in ordine all'ordinarietà della missione di addestramento sia stata tratta dall'esame di un altro documento, la relazione di investigazione, la cui presenza in atti non è stata contestata in giudizio da nessuna delle parti in causa.In definitiva, l'eventuale accoglimento del primo motivo non varrebbe, comunque, a scalfire il convincimento del giudice circa l'ordinarietà della missione, in quanto fondato su diverso documento.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Le prospettazioni di parte ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Il tentativo di parte ricorrente di realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito non consente l'ulteriore valutazione, in questa sede, delle ragioni poste a base della censura, essendo stato, il fatto controverso, reso oggetto di un inequivoco accertamento da parte del provvedimento impugnato dal quale è emerso chiaro il riscontro dell'insussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative richieste dalla legge.

Attraverso un accertamento esaustivo e puntuale la sentenza è giunta alla conclusione che la causa dell'evento mortale sia da attribuirsi ad un fatale errore dello stesso agente soccorritore.

Confrontandosi con la suggestione, introdotta da parte ricorrente, secondo cui la perfettibilità della procedura di aggancio avrebbe conferito all'esecuzione della manovra un rischio maggiore rispetto a quello ordinario, la Corte territoriale ha osservato come la finalità dell'addestramento consistesse proprio nell'effettuare il collaudo dei nuovi mezzi e sistemi di soccorso.

In definitiva, nel caso in esame, va data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito...." (Cass. n.18721 del 2018; Cass.n.8758 del 2017).

Il terzo motivo è inammissibile, in presenza di una doppia conforme.

Secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero della Difesa, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 6813-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 422 MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso ì cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 974/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/11/2016 R.G.N. 716/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G.6813/2017 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Bologna a conferma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], 1° Maresciallo aerosoccorritore - tragicamente deceduto durante un'esercitazione il 12.6.2012 - domanda diretta al riconoscimento dei benefici di legge riservati ai familiari superstiti delle vittime del dovere. Le appellanti avevano dedotto che l'incidente mortale occorso al loro familiare fosse stato causato dall'esposizione a condizioni ambientali e operative maggiormente gravose e pericolose rispetto a quelle ordinarie di svolgimento dei compiti d'istituto (giusta l'ipotesi contemplata dalla lett. c) dell'art.1 del D.P.R. n. 243 del 2006). La Corte territoriale ha accertato, in base alla relazione investigativa prodotta dalle stesse appellanti, che l'evento si era verificato durante un'ordinaria missione di addestramento e di verifica delle attrezzature, su un mezzo (elicottero) già in uso ai soccorritori e, che, quanto alla dedotta novità degli equipaggiamenti e delle procedure da espletare nel corso dell'addestramento, il personale (aerosoccorritori e piloti) aveva ricevuto adeguata formazione. La Corte d'appello ha individuato, in definitiva, la causa dell'incidente mortale in un errore di esecuzione commesso dallo stesso Sottufficiale, consistente nel mancato aggancio della propria imbragatura al gancio del cavo verricello. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria. I Ministeri della Difesa e dell'Interno hanno depositato tempestivo controricorso. Il PG. ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione dell'art. 115 c.p.c.". La sentenza gravata avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un documento, "Allegato O" al rapporto d'inchiesta, mai prodotto dalle appellanti né allegato dal Ministero in corso di causa disattendendo il principio secondo il giudice deve decidere iuxta alligata et probata ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1 comma 564 I. 255/2006 e all'art. 1, comma c del DPR 243/2006". Censura l'affermazione secondo cui l'incidente si sarebbe svolto in condizioni ordinarie di addestramento e nello svolgimento delle ordinarie mansioni affidate al [OSCURATO:PERSONA]. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", riferendosi alla opzione interpretativa seguita dalla Corte d'appello riguardo all'individuazione del rischio dell'azione, identificato in quello ricorrente in un normale addestramento, senza tener conto che il militare stava testando una nuova procedura ancora in fase di perfezionamento. Il primo motivo è inammissibile. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, o, più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio ascrivibile né al paradigma dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ. attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.n. 24395 del 2020). Nel caso di specie, è pur vero che la Corte d'appello ha menzionato nella sentenza l'allegato "O" al rapporto d'inchiesta, documento che non risulta allegato dalle parti, tuttavia, dal complessivo iter argomentativo emerge inconfutabilmente come la determinazione in ordine all'ordinarietà della missione di addestramento sia stata tratta dall'esame di un altro documento, la relazione di investigazione, la cui presenza in atti non è stata contestata in giudizio da nessuna delle parti in causa.In definitiva, l'eventuale accoglimento del primo motivo non varrebbe, comunque, a scalfire il convincimento del giudice circa l'ordinarietà della missione, in quanto fondato su diverso documento. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Le prospettazioni di parte ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Il tentativo di parte ricorrente di realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito non consente l'ulteriore valutazione, in questa sede, delle ragioni poste a base della censura, essendo stato, il fatto controverso, reso oggetto di un inequivoco accertamento da parte del provvedimento impugnato dal quale è emerso chiaro il riscontro dell'insussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative richieste dalla legge. Attraverso un accertamento esaustivo e puntuale la sentenza è giunta alla conclusione che la causa dell'evento mortale sia da attribuirsi ad un fatale errore dello stesso agente soccorritore. Confrontandosi con la suggestione, introdotta da parte ricorrente, secondo cui la perfettibilità della procedura di aggancio avrebbe conferito all'esecuzione della manovra un rischio maggiore rispetto a quello ordinario, la Corte territoriale ha osservato come la finalità dell'addestramento consistesse proprio nell'effettuare il collaudo dei nuovi mezzi e sistemi di soccorso. In definitiva, nel caso in esame, va data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito...." (Cass. n.18721 del 2018; Cass.n.8758 del 2017). Il terzo motivo è inammissibile, in presenza di una doppia conforme. Secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero della Difesa, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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