CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita; inoltre reitera i motivi di appello senza alcun confronto cori le motivazioni della sentenza. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato che al controllo del giorno 26 gennaio 2020 l'imputato non si trovava nella sua abitazione (durante lo svolgimento degli incontri di calcio). Le giustificazioni allegate dall'imputato per la sua assenza (tutela della propria salute in relazione alle condizioni del figlio in casa agli arresti domiciliari) non risultano provati davanti al giudice di merito. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. 2. Anche sulla particolare tenuità del fatto deve rilevarsi la motivazione adeguata della Corte di appello che evidenzia i numerosi precedenti del ricorrente per analoghe condotte. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così