CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 24124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata l a Corte di appello di Lecce ha rideterminato la pena infinitaa [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt . 81, 378, 372 cod. pen., confermando , nel resto , la sentenza di condanna di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo di annullamento per omessa motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilitàex art. 131 - bis cod.pen., richiesta avanzata con memoria inviata con posta elettronica certificata in data 17/09/2024,ai sensi dell'art. 23 - bis d.l. n . 137 del 2020 , per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce il difensore che,al momento della proposizione dell'appello,non erano entrate in vigore le modifiche dell’art. 131-bis cod. pen. introdotte con il d. lgs. n. 150 del 2022,modifiche che hanno reso l'istituto applicabile ai reati per i quali è prevista la pena di detentiva non superiore nel minimo a due anni , così d a consentirne l'applicabilità anche ai reati contestati al ricorrente. Per tale motivo,con la memoria sopra indicata, è stata avanzata apposita istanza,su cui la Corte non si è pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 131-biscod. pen. è statomodificat o dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che,al primo comma, ha sostitu i to le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole primo comma» quelle «anche in considerazione della condotta susseguente». Per effetto di tali modifiche, il primo comma ora prevede che reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale Per effetto di tale modifica, quindi, l’art. 131-biscod. pen. è applicabile anche ai reatidi falsa testimonianza e di calunnia (puniti entrambi con la pena da due a sei anni di reclusione), che, in precedenza erano ostativi (essendo puniti con pena superiorenel massimo a cinque anni). 2. La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241). Inoltre, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della particolare tenuità del fatto,che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti(Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). Astrattamente, quindi, la causa di non punibilità poteva essere applicata ai reati contestati al ricorrente, commessi prima del d. lgs. n. 150 del 2022 e uniti dal vincolodella continuazione. 3. L’istanza di applicazione della causa di non punibilità è stata tempestivamente trasmessa, via PEC all’indirizzo , cioè a uno degli indirizzi compresi nell’elenco del direttore generale della DGSIA, entro il quinto giorno antecedente l'udienza(dell’art. 23-bis d.l. 137/2020). Su di essa, quindi, la Corte di appello aveva l’obbligo di pronunciarsi, anche in considerazione del fatto che, rispetto alla sentenza di primo grado, ha fortemente ridimensionato la gravità del fatto. Poiché, invece, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in proposito, se ne impone l’annullamento per nuovo giudizio sul punto. Nella valutazione in ordine alla sussistenza di presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità la Corte di appello dovrà attenersi ai principi individuati dalle Sezioni Unite (sentenza sopra citata). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di app