CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle ritenute circostanze aggravanti, è manifestamente infondato, atteso che, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, nel caso di specie la Corte territoriale, nel considerare la gravità della complessiva condotta dell'imputata, avuto riguardo anche alla misura elevata dei tassi di interesse da lei praticati e alla gravità delle minacce da lei rivolte alle persone offese, ha adeguatamente mostrato di considerare la soluzione dell'equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto alla ricorrente (si veda, in particolare, la pag. 26); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in ordine alla misura della diminuzione di pena per le ritenute prevalenti circostanze attenuanti generiche e, in generale, alla dosimetria della pena, non è consentito in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda la pag. 30); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con il quaii si deduce la violazione di legge con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata e il vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. sono inammissibili per genericità atteso che: a) quanto al primo, la ricorrente ha omesso di indicare gli elementi concreti (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431-01) in forza dei quali la Corte d'appello di Bari avrebbe dovuto adottare una pronuncia liberatoria dopo che l'imputata aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità (pag. 18 della sentenza impugnata); b) quanto al secondo, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare le ragioni del dedotto vizio motivazionale, avendo svolto argomentazioni che sono relative soltanto al primo motivo; letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena, anche con riguardo agli aumenti per i reati in continuazione, non è consentito in quanto la graduazione della perla, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda la pag. 33); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.