CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33467/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22406/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1411/2023 depositata in data 25settembre 202 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] professionale –Centro di assistenza fiscale dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Brescia, il Centro di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 12.262,49, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento per responsabilità contrattuale in relazione alla consulenza fornita in merito alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011. Espose di essersi rivolta a [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio [OSCURATO:SOCIETA] di Castiglione delle Stiviere, per chiarimenti relativi alla posizione fiscale conseguente alla permuta di due terreni edificabili, ricevuti in proprietà tramite divisione giudiziale, con un appartamento con garage nel comune di Montichiari (BS), per un valore di euro145.000,00. Secondo l’attrice, il [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe riferito che non vi erano adempimenti fiscali da compiere. Nel 2015, però , l’Agenzia delle Entrate le contestò l’omessa dichiarazione della plusvalenza ai fini Irpef, richiedendo il pagamento di maggiore imposta, interessi e sanzioni, per un complessivo importo di euro 35.255,49, somma dellaquale chiese quindi di rivalersi a titolo risarcitorio nei confronti della convenuta. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituìeccependo tra l’altro, per quanto ancora interessa, il proprio difetto di legittimazione passiva(recte: titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto). Sostenne,infatti, che [OSCURATO:PERSONA] non fosselegato da alcun vincolo lavorativo (neppure in forma di collaborazione) con essa convenuta e che il C.A.F. di Castiglione delle Stiviere non fosseun’articolazione territoriale della sede nazionale, ma un mero centro di raccolta dati, facente capo ad una terza società di servizi([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., oggi incorporata post fusione alla [OSCURATO:SOCIETA].);nel merito contestò la sussistenza di responsabilità contrattuale. 3. Con sentenza n. 2715del 2021 il Tribunale ritenne sussistere la dedotta responsabilità e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 12.262,49, oltre interessi e spese legali, oltre al rimborso delle spese di lite. 4. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato tale decisione, rigettando il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]e condannandola alle spese del grado. Questi i passaggi argomentativi salienti: ─ nel [OSCURATO:SOCIETA]., come è visibile anche sul suo sito web, rientra anche il [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere; ─ ai sensi dell’art. 11 d.m. n. 164 del 1999, anche laddove l’attività di consulenza fiscale, come nel caso di specie, siariconducibile ad una società di servizi ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].),la responsabilità per l’inesatta prestazione ricade comunque sul [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che risponde anche per le sedi distaccate, che agiscono sotto la sua vigilanza e controllo; la responsabilità della controllante non deriva quindi dall’art.2497 cod. civ., ma dallanormativa specifica sopra richiamata; ─ compito di [OSCURATO:PERSONA] non è la raccolta della semplice documentazione da parte deicontribuenti, ma, come riportato anche nel loro sito web, l’assistenza fiscale peradempiere agli obblighi delle dichiarazioni dei redditi, per la loro compilazione etrasmissione; ─ la prova del contatto sociale intervenuto con l’appellata trova fondamento nelle dichiarazioni del teste Rodella, marito dell’attrice in regime diseparazione di beni, il quale (confermando i capitoli di prova testimoniale) ha affermato di essere stato presen te al colloquio, svoltosi all’interno dei locali dell’ufficio [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere, confermando la consulenza richiesta dalla moglie in merito alla necessità o meno dipresentazione della dichiarazione Irpef (per il 2011) e la risposta negativa fornita dalBeschi. 5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. 6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1218 c.c., art. 2497 c.c., art. 1176 c.c., art. 11 del DM 164/99) per avere [la Corte d’appello] ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per l’errata consulenza fiscale della controllata società di servizi e per avere ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] delle Stiviere una società di servizi del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per avere attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un dovere di qualificata diligenza professionale nei riguardi della Simbeni». Dalla illustrazione del motivo sembra possibile trarre gli argomenti di critica di seguito esposti, in gran parte riportati (nella impossibilità di farne altrimenti una sintesi) attraverso la testuale trascrizione delle proposizioni che li veicolano: a) la Corte di a ppello di Brescia avrebbe errato a ritenere inoperante l’art. 2497 c.c. posto che è piuttosto tale norma a indicare gli effetti dell’attività di controllo attribuita alla controllante; in altri termini, in assenza dell’art. 2497 c.c., l’art. 11 del d.m.n. 164 del 19 99 rimarrebbe norma incompleta in punto di conseguenze in caso di omesso o errato controllo della controllante sulla controllata; b) affinché potesse configurarsi una responsabilità in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per l'attività di controllo ( d irezione e coordinamento) nei confronti della società di servizi di Castiglione delle Stiviere eranecessaria la prova del vincolo lavorativo tra il [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima: circostanzanon provata nella specie ; « a tal proposito » -si legge testualmente in ricorso ─ «si ricorda (e tale circostanza non è stata né contestata né smentita dalla resistente) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è qualificato come collaboratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggi incorporata per fusione alla [OSCURATO:SOCIETA].); di contro lo stesso non ha alcun legame (neppure sotto la forma della collaborazione) con il [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviereentità invece direttamente evocata dalla resistente»; c) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. poteva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale solo per fatti imputabili alla controllata società di servizi che nel caso di specie (come da visura camerale in atti) è la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi incorporata per fusionenella [OSCURATO:SOCIETA].) e non certo per fatti imputabili al [OSCURATO:PERSONA] che è invece (come da pagina webin atti) un mero centro raccolta dati ; d) l'allegazione del creditore non può riferirsi genericamente ad un qualunque inadempimento, ma deve avere riguardo all’inosservanza specifica, c.d. qualificata, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno; graverà sul debitore l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (Cass. Sez. U. n. 577 del 2008); in giudizio non è stata provata la natura del rapporto collaborativo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il CafUil Castiglione delle Stiviere, stante che in sede di audizione testimoniale si dichiara attualmente pensionato con un passato rapporto di collaborazione di tre mesi con la società di servizi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; conseguentemente, il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere sussistente un dovere di qualificata diligenza professionale del [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della Simbeni; si sarebbe potuto parlare di responsabilità contrattuale del CAF (Helios giammai comunque del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) nei limiti in cui parte resistente avesse esibito la dichiarazione dei redditi in contestazione con apposito visto di conformità, corredata dai documenti di vendita di due terreni edificabili dati in permuta, senza l'indicazione della plusvalenza da sottoporre a tassazione IRPEF. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115, 116, 157 e 246 c.p.c.) nella misura in cui il Giudice di prime cure non ha compiutamente ed integralmente valutato le prove acquisite nel procedimento di primo grado» (così testualmente in rubrica). Deduce che la sentenza impugnata «palesa un travisamento della prova per testi nella misura in cui le dichiarazioni del teste Rodella (marito della resistente dichiaratosi in regime legale di separazione dei beni) sono state ritenute idonee a fornire la prova dell’avvenuto conferimento di incarico al [OSCURATO:PERSONA] e successivamente dell’errata consulenza fiscale». Lamenta «l’errata e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.» per avere il giudice di secondo grado errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Rodella, «non dando la dovuta rilevanza a determinati aspetti o caricandone di significato o rilevanza altri». Afferma che le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere «attentamente valutate», «posto che è ovvio e intuitivo che il teste, marito della [OSCURATO:PERSONA], ha comunque un interesse patrimoniale alla positiva definizione della controversia che, se non ne giustifica la sua diretta partecipazione, lo rende comunque fortemente e opportunisticamente interessato al buon esito della stessa»; tali dichiarazioni «dovevano essere considerate inattendibili, in quanto non hanno trovato alcun riscontro in nessun altro elemento istruttorio». 3. Il primo motivo è in parte infondato, in altra parte inammissibile. 3.1. A doversi dire infondato è il primo argomento di critica, sopra esposto sub lett. a)del par. 1 della presente parte motiva, avendo sul punto la Corte di merito fatto corretta applicazione delle norme evocate. L’art. 11 deld.m. 31 maggio 1999, n. 164 («Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241») prevede, infatti,espressamente che: «1. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. … 2. Le attività di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità» Tale disposizione, in particolare al comma 2, fonda una responsabilità diretta, da inadempimento, del CAF per l’attività di assistenza fiscale quand’anche questa sia svolta per il tramite di una società di serviziche abbia i requisiti specificati nel comma 1. Nessun rilievo, dunque, neppure di tipo complementare, svolge – nella configurazione della fattispecie legale fondativa della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per il negligente svolgimento dell’attività di consulenza fiscale ─ l’art. 2497 cod. civ., che nell’ambito di un più ampio articolato diretto a regolare vari aspetti del ben diverso fenomeno dei gruppi di società, prevede una responsabilità (extracontrattuale), nei confronti dei soci delle controllate, per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale,e nei confronti dei creditori sociali, per la lesione cagionata alla integrità del patrimonio della società controllata, in capo a « chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste» (nel che può vedersi una vera e propria definizione normativa di holding tirannica ): responsabilità esclusa «quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attivitàdi direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette» e , comunque , sussidiaria , essendo consentita l’azione risarcitoria solo se il credito risarcitorio non sia stato soddisfatto dalla societàsoggetta alla attività di direzione e coordinamento. 3.2. Devono invece dirsi inammissibili gli argomenti di critica di cui alle lettere b) e c) , congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi. Posto che è lo stesso ricorrente a dare per acquisita la sussistenza di un rapporto di collaborazione o comunque tale da correlare l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] alla società di servizi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non è dato comprendere il significato delle censure, né quale sia il passaggio motivazionale da esse investito. La sentenza, infatti,è chiara nell’identificare la società di servizi per la quale operavail [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (v. sentenza, pag. 7, primo capoverso) ed è altrettanto chiara nell’evidenziare, in iure, che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.m. n. 164 del 1999, di tale attività, in quanto svolta da società di servizi controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., anche quest’ultima è responsabile(ibidem ) . Nessuno dei due passaggi di tale ragionamento è contestato specificamentein ricorso: né il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ope rasse per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., né che questa fosse la società di servizi della quale [OSCURATO:SOCIETA]. si avvaleva per il servizio. Le censure sembrano piuttosto postulareuna presunta erronea individuazione in sentenza di un terzo ente, il «[OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere», con soggettività distinta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale elemento di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; in forza di tale supposizione la ricorrente sembra voler dire che la decisione è errata poiché: i) il [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame con il [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere(v. supra lett. b ); ii) essa ricorrente non si avvaleva della [OSCURATO:PERSONA] delle Stiviere quale società di servizi, essendo questo un mero centroraccolta dati (v. supra lett. c ) . È questa peròuna supposizione che è frutto di una distorta lettura della sentenza, la quale – si ripete - è chiara nell’identificare nel la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]la società di servizi per la quale operava il [OSCURATO:PERSONA] e della quale si avvaleva la [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 d.m. cit., ciò rendendo anche evidente che, là dove in sentenza si utilizza la locuzione «[OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere» non si intende identificare un terzo soggetto distinto dalla società di servizi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma piuttosto ci si intende riferire ad essa in relazione alla sua qualità di società operante in Castiglione delle Stiviere per conto della [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. A non diversa conclusione dovrebbe giungersi anche ad intendere le censure come dirette a denunciare un vizio di extrapetizione, per avere la sentenza ricostruito la fattispecie in termini diversi da quella posta a fondamento della domanda, nella quale in thesi si evocava una entità diversa, per l’appunto il « [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere». Una simile prospettazione censoria, anche ammesso che possa trarsi dalla illustrazione del motivo, dovrebbe comunque dirsi inammissibilesotto due profili: a) anzitutto in quanto diretta a denunciare un vizio in cui in thesi era incorsa già la sentenza di primo grado e che pertanto avrebbe dovuto farsi valere già con l’appello e non risulta che tanto sia stato fatto; b) in secondo luogo, perché comunque inosservante dell’onere, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione dell’atto richiamato, ossia della domanda introduttiva, della quale avrebbe dovuto specificamente indicarsi il dove e il come nella prospettazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria parte attrice aveva individuato il « [OSCURATO:PERSONA] di Castiglione delle Stiviere » come soggetto giuridico distinto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dove avrebbe correlato la responsabilità della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alla attività svolta da tale distinta entità invece che a quella della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. 3.4. Si appalesanoinammissibili anche gli argomenti di critica sopra riassuntisub lett. d) del par. 1. Del tutto eccentrico si appa lesa il pur diffuso richiamo al principio affermato da Cass. Sez. U. n. 577 del 2008 circa i criteri di riparto degli oneri probatori in temadi danno da inadempimento di obbligazione di facere professionale, non essendo individuata l’affermazioneche, nella motivazione della sentenza, avrebbe fatto applicazione di un diverso criterio di riparto: la Corte di merito non ha fatto ricorso, in mancanza di prova del nesso di causa tra inadempimentoe danno, alla sussidiaria regola di giudizio sui criteri di riparto del relativo onere, ma ben diversamente ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che il materiale istruttorio acquisito desse prova positiva sia dell’inadempimento che del danno e del nesso causale tra il primo e il secondo. Incoerenti rispetto a tale prospettiva censoria sono poi le considerazioni di seguito svolte nella illustrazione del motivo, l e quali riprendono quanto già in precedenza dedotto circa la mancanza di prova del rapporto collaborativo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] delle Stiviere; tali considerazioni infatti valgono semmai a contestare non l’inadempimento né il nesso di causa tra questo e il danno ma semmai, a monte, la sussistenza stessa di un vincolo obbligatorio che legasse l’odierna ricorrente allaresistente in ordine alla attività di consulenza fiscale. Si tratta comunque, con evidenza, di censure di merito, peraltro generiche, e comunque dirette a contestare la ricognizione della fattispecie concreta, come tali inammissibili in questa sede, in ordine alle quali inoltre può rinviarsi alle considerazioni già sopra svolte. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso in buona sostanza, al fondo della prolissa e non chiara illustrazione, e al di là della eccentrica prospettazione anche di un vizio di travisamento della prova(impropriamente evocato totalmente al di fuori del paradigma indicato da Cass. Sez. U. n. 5792 del 5/03/2024), si contesta la valutazione di attendibilità del teste Rodellanonché la valutazione della sua deposizione. Una tale censura non può però trovare ingresso nel presente giudizio, sia in quanto riferita all’attendibilità del teste, sia in quanto riferita alla efficacia dimostrativa della sua deposizione. Secondo pacifico insegnamento(v. Cass. 27/07/2024, n. 21074, in motivazione), invero, la valutazione sulla credibilità o meno del testimone è ilrisultato di un giudizio di merito rispetto al quale questa Corte può intervenire solo in presenza di evidente incongruità o illogicità delle tecniche di valutazione o di una motivazione che sia assente o al disotto del c.d. minimo costituzionale, il che certamente non siverifica nel caso di specie. Analogamente deve dirsi quanto alla valutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni del teste, rimessa al giudice del merito e non sindacabile nel giudizio di legittimità se non nei limiti predetti (Cass., ord., n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023). Quanto alla presunta violazione degli artt. 115 e 116 cit. ─ in dispartela genericità della doglianza e l’improprietà del richiamo di tale normaalla luce delle indicazioni fornite dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867 ; Sez. U. 5/08/2016, n. 16598, in motivazione; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238) ─ ci si può limitare a rilevare che quanto in proposito dedotto in ricorso si risolve nell’indebita richiesta di un diverso giudizio di merito, di per sé inammissibile in sede di legittimità. 5. Il ricorso deve essere dunque rigettato con la conseguente condanna del la ricorrent e alla rifusione, in favore de lla controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, escludendosi tuttavia dalle attività difensive da considerare a tal fine il deposito di memoria, dal momento che quella che nelle specie risulta depositata dalla controricorrente non contiene alcuna nuova argomentazione e nemmeno una mera ripetuta illustrazione delle difese già svolte nel controricorso, ma ivi la controricorrente si limita, in due righe, a «richiama(re) e conferma(re) le deduzioni svolte nel contro ricorso datato 14 dicembre 2023, confermando le conclusioni ivi rassegnate». 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M rigetta il ricorso; c ondanna la ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppost