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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15566/2025

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 1 9289 / 20 2 2 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei difensori; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2303/13/2022,depositata il 24 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 giugno2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: IRAP - Tassazione dividendi - Art. 4 Direttiva 2011/196/UE -Questione rimessa alla CGUE -Rinvio interlocutorio Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Ceniccola; uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la società contribuente l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La banca [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP nell’esercizio fiscale 2012, in relazione alla quota parte dei dividendi ricevuti da sue società controllateresidenti nell’UE, sul presupposto della scorporabilità dei dividendi dalla base imponibile IRAP (come determinata secondo l’art. 6, d.lgs. n. 446/1997), previa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/196/UE(cd. direttiva madre-figlia).

Avverso il silenzio formatosi sull’istanza la banca proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, evidenziando la contrarietà della disciplina interna con l’articolo 4 della detta Direttiva.

La CTP rigettava il ricorso.

2. La società proponeva gravame innanzi alla C ommissione tributaria regionale delLazio, che accoglieva l’appello richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 12/2022), che in un obiter dictumaveva affermato l’applicazione della Direttiva madre - figlia anche all’IRAPe la giurisprudenza sovranazionale secondo cui il divieto di doppia imposizione dei dividendi UE si applica anche all’IRAP.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio,affidandosi ad un unico motivo.

Fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione della CGUE sui ricorsi C-92/24 e C-94/24.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE; in subordine, il rigetto del ricorso; l’avvocato dello Stato si è associato alla richiesta principale della Procura Generale e, in subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’avvocato della contribuente si è associato alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo(ed unico) motivo l ’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d.lgs 446/1997».Premesse la natura e la funzione dell’IRAP, l’Agenzia sottolinea l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere applicabile all’IRAP la ratiodella direttiva madre-figlia (evitare la doppia imposizione dei dividendi), invece del tutto estranea alla detta imposta.

2. Preliminarmente la Corte rileva che la questione della compatibilità della normativa interna in materia di IRAP con la Direttiva madre-figlia è stata rimessa alla CGUE dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; precisamente, la questione è stata posta sotto il seguente profilo: se la pretesa della Repubblica italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50% dei dividendi incassati da intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativi a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] incassato dalle società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] imposizione per una percentuale superiore al 5% del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva.

3. È, quindi, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE sui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 1 9289 / 20 2 2 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei difensori; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2303/13/2022,depositata il 24 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 giugno2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IRAP - Tassazione dividendi - Art. 4 Direttiva 2011/196/UE -Questione rimessa alla CGUE -Rinvio interlocutorio Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Ceniccola; uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la società contribuente l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La banca [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP nell’esercizio fiscale 2012, in relazione alla quota parte dei dividendi ricevuti da sue società controllateresidenti nell’UE, sul presupposto della scorporabilità dei dividendi dalla base imponibile IRAP (come determinata secondo l’art. 6, d.lgs. n. 446/1997), previa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/196/UE(cd. direttiva madre-figlia). Avverso il silenzio formatosi sull’istanza la banca proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, evidenziando la contrarietà della disciplina interna con l’articolo 4 della detta Direttiva. La CTP rigettava il ricorso. 2. La società proponeva gravame innanzi alla C ommissione tributaria regionale delLazio, che accoglieva l’appello richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 12/2022), che in un obiter dictumaveva affermato l’applicazione della Direttiva madre - figlia anche all’IRAPe la giurisprudenza sovranazionale secondo cui il divieto di doppia imposizione dei dividendi UE si applica anche all’IRAP. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio,affidandosi ad un unico motivo. Fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione della CGUE sui ricorsi C-92/24 e C-94/24. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE; in subordine, il rigetto del ricorso; l’avvocato dello Stato si è associato alla richiesta principale della Procura Generale e, in subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’avvocato della contribuente si è associato alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo(ed unico) motivo l ’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d.lgs 446/1997».Premesse la natura e la funzione dell’IRAP, l’Agenzia sottolinea l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere applicabile all’IRAP la ratiodella direttiva madre-figlia (evitare la doppia imposizione dei dividendi), invece del tutto estranea alla detta imposta. 2. Preliminarmente la Corte rileva che la questione della compatibilità della normativa interna in materia di IRAP con la Direttiva madre-figlia è stata rimessa alla CGUE dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; precisamente, la questione è stata posta sotto il seguente profilo: se la pretesa della Repubblica italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50% dei dividendi incassati da intermediari finanziari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativi a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] incassato dalle società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] imposizione per una percentuale superiore al 5% del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva. 3. È, quindi, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE sui
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