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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1994

Cassazione n. 21048/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1994 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];83/RG 37757 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo con cui si contesta l'an della responsabilità è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del ricorrente e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg); Il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è declinato in fatto, avendo la Corte di appello congruamente esposto le ragioni del diniego e, di contro, sollecitando il ricorrente una differente lettura e valutazione di elementi già compiutamente vagliati.

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.MIl Consiglier est nsore idente Mariell niciello Ft' o Amoroso r- [OSCURATO:PERSONA] = 8 GI i n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1994 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];83/RG 37757 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo con cui si contesta l'an della responsabilità è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del ricorrente e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg); Il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è declinato in fatto, avendo la Corte di appello congruamente esposto le ragioni del diniego e, di contro, sollecitando il ricorrente una differente lettura e valutazione di elementi già compiutamente vagliati. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MIl Consiglier est nsore idente Mariell niciello Ft' o Amoroso r- [OSCURATO:PERSONA] = 8 GI i n
Sentenza Cassazione n. 21048/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris