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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 1983

Cassazione n. 08082/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tAM HESSAM nato il 02/02/1983 avverso la sentenza del 22/06/2020 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annu lamento della sentenza del 22/06/2020 del Tribunale di Terni iche l'ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'esercizio commerciale "Pizza panino VIP di [OSCURATO:PERSONA]", aveva abbandonato, su terreno di proprietà comunale, tre cumuli di rifiuti indifferenziati provenienti dalla propria attività commerciale. 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità assoluta ed insanabile della sentenza perché il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato il 01/04/2019 a tal Pharam, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14, laddove lui aveva eletto domicilio a Orvieto, C.so Cavour, 123. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della norma penale sostanziale.

I fatti, afferma, integrano l'illecito amministrativo di cui 255, d.lgs. n. 152 del 2006.

I rifiuti non provengono dall'attività tipica del ricorrente (scarti di lavorazioni) ma da quella di pulizia e parziale ristrutturazione del locale.

L'illecito abbandono era anteriore rispetto all'inizio dell'attività di ristorazione con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo.

I rifiuti, conclude, provenivano certamente dalla pregressa attività di kebab che non ha alcuna correlazione con la propria attività. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile nel caso di specie tenuto conto del quantitativo e della natura dei rifiuti e del fatto che sono stati, contraddittoriamente, concessi entrambi i benefici. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mani del destinatario, secondo quanto attestato dall'agente postale in calce alla cartolina restituita al Tribunale a riprova dell'effettiva consegna dell'atto; 3.2.benché la firma del destinatario non appaia facilmente intellegibile (sembrerebbe, in effetti, vergata da tal Parham o Carham), l'attestazione dell'agente postale fa fede, fino a querela di falso, del recapito dell'atto a mani dell'imputato il quale non ha mai inteso contestare la corrispondenza a vero della relata di notificazione nei termini e modi previsti dalla legge; 3.3.secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in caso di notifica del decreto di citazione a mezzo del servizio postale, l'imputato che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Rv. 278512 - 01; Sez. 2, n. 33879 del 18/06/2019, Rv. 277026 - 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Rv. 266279 - 01; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Rv. 257267 - 01); 3.4.Ia consegna del decreto a mani dell'imputato, ancorché in un domicilio diverso da quello eletto, non determina alcuna nullità avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 182 cod. proc. pen.); 3.5.il secondo motivo, ancorché formalmente intitolato alla erronea applicazione della norma penale sostanziale, sollecita, di fatto, una inammissibile rivalutazione delle prove e del governo logico che ad essa presiede; si tratta, dunque, di un vero e proprio vizio di motivazione non dedotto tal quale e nemmeno in relazione ad uno o più dei profili previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà), vizio che non può essere autonomamente ricavato dalla Corte di cassazione; 3.6.né il ricorrente deduce il travisamento delle prove orali e documentali utilizzate dal Tribunale per ricondurre alla condotta dell'imputato l'abbandono dei rifiuti (circa 5/6 metri cubi di materiale costituito bibite, portatovaglioli, sacchetti per cibarie, tipo kebab, imballaggi per bibite, vernici, pennelli, listelli in legno, pezzi di pannelli in cartongesso, imballaggi in cartone per faretti di illuminazione, ecc.); non una sola parola spende il ricorrente per confutare la portata probatoria della provenienza, dal medesimo registratore di cassa, dello scontrino ottenuto dall'UPG presso l'esercizio commerciale del ricorrente e di quelli trovati nei cumuli di immondizia; 3.7.sotto altro profilo, non ha alcuna rilevanza la circostanza che ì rifiuti provenissero dall'attività di pulizia e parziale ristrutturazione del locale, trattandosi comunque di rifiuti generati dallo svolgimento dell'attività di impresa riconducibile all'imputato; 3.8.Ia causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dal Tribunale in considerazione della non esiguità del danno (o del pericolo di danno); non esiguità desunta dalla quantità ed eterogeneità dei rifiuti abbandonati e, dunque, in base a motivazione non manifestamente illogica e perciò insindacabile in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, Rv. 278574 - 01, che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari a circa 5 mc. depositato, come nel caso di specie, su terreno pubblico e della consistenza dello stesso, trattandosi in quel caso di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenenti sabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio); 3.9.1a ragione per la quale non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (legata al dato oggettivo, di per sé sufficiente, della natura non esigua del danno) non è incompatibile con la contestuale concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che si fondano su una prognosi di futura astensione dal reato che, pur valorizzando l'occasionalità della condotta, ben possono prescindere dalla non esiguità del danno (o del pericolo di danno) cagionato (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Rv. 279818 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tAM HESSAM nato il 02/02/1983 avverso la sentenza del 22/06/2020 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annu lamento della sentenza del 22/06/2020 del Tribunale di Terni iche l'ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare dell'esercizio commerciale "Pizza panino VIP di [OSCURATO:PERSONA]", aveva abbandonato, su terreno di proprietà comunale, tre cumuli di rifiuti indifferenziati provenienti dalla propria attività commerciale. 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità assoluta ed insanabile della sentenza perché il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato il 01/04/2019 a tal Pharam, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14, laddove lui aveva eletto domicilio a Orvieto, C.so Cavour, 123. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della norma penale sostanziale. I fatti, afferma, integrano l'illecito amministrativo di cui 255, d.lgs. n. 152 del 2006. I rifiuti non provengono dall'attività tipica del ricorrente (scarti di lavorazioni) ma da quella di pulizia e parziale ristrutturazione del locale. L'illecito abbandono era anteriore rispetto all'inizio dell'attività di ristorazione con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo. I rifiuti, conclude, provenivano certamente dalla pregressa attività di kebab che non ha alcuna correlazione con la propria attività. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile nel caso di specie tenuto conto del quantitativo e della natura dei rifiuti e del fatto che sono stati, contraddittoriamente, concessi entrambi i benefici. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mani del destinatario, secondo quanto attestato dall'agente postale in calce alla cartolina restituita al Tribunale a riprova dell'effettiva consegna dell'atto; 3.2.benché la firma del destinatario non appaia facilmente intellegibile (sembrerebbe, in effetti, vergata da tal Parham o Carham), l'attestazione dell'agente postale fa fede, fino a querela di falso, del recapito dell'atto a mani dell'imputato il quale non ha mai inteso contestare la corrispondenza a vero della relata di notificazione nei termini e modi previsti dalla legge; 3.3.secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in caso di notifica del decreto di citazione a mezzo del servizio postale, l'imputato che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Rv. 278512 - 01; Sez. 2, n. 33879 del 18/06/2019, Rv. 277026 - 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Rv. 266279 - 01; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Rv. 257267 - 01); 3.4.Ia consegna del decreto a mani dell'imputato, ancorché in un domicilio diverso da quello eletto, non determina alcuna nullità avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 182 cod. proc. pen.); 3.5.il secondo motivo, ancorché formalmente intitolato alla erronea applicazione della norma penale sostanziale, sollecita, di fatto, una inammissibile rivalutazione delle prove e del governo logico che ad essa presiede; si tratta, dunque, di un vero e proprio vizio di motivazione non dedotto tal quale e nemmeno in relazione ad uno o più dei profili previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà), vizio che non può essere autonomamente ricavato dalla Corte di cassazione; 3.6.né il ricorrente deduce il travisamento delle prove orali e documentali utilizzate dal Tribunale per ricondurre alla condotta dell'imputato l'abbandono dei rifiuti (circa 5/6 metri cubi di materiale costituito bibite, portatovaglioli, sacchetti per cibarie, tipo kebab, imballaggi per bibite, vernici, pennelli, listelli in legno, pezzi di pannelli in cartongesso, imballaggi in cartone per faretti di illuminazione, ecc.); non una sola parola spende il ricorrente per confutare la portata probatoria della provenienza, dal medesimo registratore di cassa, dello scontrino ottenuto dall'UPG presso l'esercizio commerciale del ricorrente e di quelli trovati nei cumuli di immondizia; 3.7.sotto altro profilo, non ha alcuna rilevanza la circostanza che ì rifiuti provenissero dall'attività di pulizia e parziale ristrutturazione del locale, trattandosi comunque di rifiuti generati dallo svolgimento dell'attività di impresa riconducibile all'imputato; 3.8.Ia causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dal Tribunale in considerazione della non esiguità del danno (o del pericolo di danno); non esiguità desunta dalla quantità ed eterogeneità dei rifiuti abbandonati e, dunque, in base a motivazione non manifestamente illogica e perciò insindacabile in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, Rv. 278574 - 01, che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità in considerazione del quantitativo di materiale pari a circa 5 mc. depositato, come nel caso di specie, su terreno pubblico e della consistenza dello stesso, trattandosi in quel caso di acque residue da materiale da costruzione e demolizione, contenenti sabbia, polvere di cemento e piccoli frammenti di laterizio); 3.9.1a ragione per la quale non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (legata al dato oggettivo, di per sé sufficiente, della natura non esigua del danno) non è incompatibile con la contestuale concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che si fondano su una prognosi di futura astensione dal reato che, pur valorizzando l'occasionalità della condotta, ben possono prescindere dalla non esiguità del danno (o del pericolo di danno) cagionato (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Rv. 279818 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
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