CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali [Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità e, in particolare, hanno illustrato le ragioni per le quali l'imputato non è credibile quando afferma di avere denunciato in buona fede il furto dell'assegno indicato nell'imputazione perché le dichiarazioni dei testimoni provano ch'egli lo aveva personalmente messo in circolazione non molto tempo prima; ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando che la pena è stata applicata nel minimo edittale e con esclusione della requisiva mentre non emergano elementi di valutazione favorevoli, anzi, al contrario, una condotta caratterizzata da contradditorie dichiarazioni successive alla commissione del fatto; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]:e