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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 1989

Cassazione n. 10004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MILITARE di APPELLOnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1989 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del GUP del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al primo giudice che, previ gli adempimenti del caso, li trasmetta alla Corte militare di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

In via subordinata, sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 24 d.

Igs. n. 137/2020 e dell'art. 75 del d.

I. n. 73 del 2021, nella parte in cui prevedono per i soli difensori e non anche per la parte pubblica la possibilità di trasmettere a mezzo PEC gli atti di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9/5/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale militare di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere n. 32/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto - ai sensi dell'art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - il deposito dell'appello tramite invio in cancelleria di una PEC è consentito solo alle parti private e non anche al Pubblico ministero.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale militare, lamentando violazione di legge processuale con riferimento al combi- nato disposto degli artt. 583 cod. proc. pen. e 75 D.L. n. 73 del 2021 (convertito dalla L. 23/7/2021, n. 106, ed ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 4, D.L. n. 228 del 2021, convertito dalla Legge 25/2/2022, n. 15), all'art. 24 D. L. n. 137 del 2020 (convertito con L. 18/12/2020, n. 176), e agli artt. 3 e 111 Cost.

Si duole il ricorrente che da tale insieme di norme risulta che la possibilità di deposito delle impugnazioni mediante trasmissione via PEC è consentita soltanto ai difensori delle parti private, e non alla parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

All'epoca dell'impugnazione da parte del Procuratore generale militare, non era prevista la facoltà della parte pubblica di proporre appello mediante trasmissione dell'impugnazione via posta elettronica certificata.

1.1. È principio consolidato che, in tema di impugnazioni, le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto - disciplinate fino al 30 dicembre 2022 • dall'art. 583 cod. proc. pen. - sono tassative ed inderogabili, non ammettendo equipollenti (Sez. 6, n. 41283 dell'11/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277369; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, PmT in proc.

Alamaru, Rv. 263900).

Ciò impone all'interprete, nell'esegesi del complesso di disposizioni contenute nell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, emanate per affrontare l'emergenza pandemica, di dare essenziale rilievo al relativo dato testuale.

Orbene, le disposizioni oggetto di disamina prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione: infatti, ogni segmento di tale specifica disciplina è riferito alla figura dei difensori.Ciò è confermato dai riferimenti espressi alle modalità di invio del ricorso (comma 6-ter) e dei motivi nuovi (comma 6-quater); alla sottoscrizione digitale dei documenti allegati in punto di conformità all'originale (comma 6-bis); ai profili di specifica inammissibilità dell'impugnazione depositata nelle forme dettate da tale disciplina speciale, ricostruite guardando unicamente al detto profilo soggettivo (comma 6-sexies, lett. a, b, d).

Si è, altresì, rilevato che tra i diversi momenti cui risulta subordinata, dalla legislazione speciale, l'utile proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale quello della imprescindibile sottoscrizione digitale del ricorso.

Ai sensi del comma 6-bis del citato art. 24 "quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale".

Una volta sottoscritto digitalmente, l'atto di impugnazione, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 6-ter, deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Si tratta di previsioni che, ove non rispettate, danno luogo ad espresse ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, giusta quanto previsto dalle lettere a) e c) del comma 6-sexies, ad integrazione della disciplina contenuta nell'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, PmT in proc.

Sinatra, Rv. 281529).

1.2. Le citate disposizioni sono state espressamente estese, in quanto compatibili, ai procedimenti penali dinanzi alla giurisdizione militare, come ha disposto l'art. 75 D. L. n. 73 del 25/5/2021.

2. Proprio con riguardo alla possibilità per gli uffici della Procura militare di avvalersi di atti firmati digitalmente, a differenza delle Procure ordinarie, il Procuratore generale militare ricorrente caldeggia la tesi della piena parificabilità tra parte pubblica e parti private in materia di impugnazioni trasmesse via pec.

Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che non è stata osservata l'ulteriore disposizione - pure prevista a pena di inammissibilità dalla lett. c) del comma 6-sexies - dell'invio dell'impugnazione da uno degli indirizzi censiti nel Registro generale degli indirizzi certificati, di cui al comma 4 dell'art. 24 (cioè il Registro generale degli indirizzi certificati, elencati nell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44).Risulta, da tale difformità, che il procedimento di impugnazione - nella specie seguito dal Pubblico ministero appellante - non è stato comunque conforme al modello legale di deposito telematico che era stato definito norma- tivamente durante l'emergenza pandemica, in quanto non vi è corrispondenza dell'indirizzo di spedizione con alcuno degli indirizzi abilitati all'invio dell'impugnazione, con sacrificio dell'esigenza di certezza alla quale sono ispirate le disposizioni in materia.

Inoltre, l'enfatizzato dato della possibilità di avvalersi della firma digitale, a differenza degli uffici ordinari di Procura, non gioca a favore della tesi del ricorrente, laddove si osservi che l'estensione delle disposizioni ai procedimenti militari, formalizzata dall'art. 75 D. L. n. 73 del 25/5/2021, era servita appunto ad armonizzare le modalità di impugnazione all'archetipo legislativo previsto per l'attività giurisdizionale ordinaria, come attesta la clausola "in quanto compatibile" contenuta nel primo comma della citata disposizione.

Invero, la disciplina specificamente prevista al terzo comma prevede che: «Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari».

Anche per le impugnazioni trasmesse via pec in sede di giurisdizione militare, dunque, si è trasposta la disciplina dettata per la giurisdizione ordinaria, con la necessità di osservare pedissequamente le scansioni di legge, in nome dell'esigenza di certezza dei dati di trasmissione perseguiti dalle formalità di legge, certezza che nella specie non è stata assicurata sotto l'indicato profilo.

Peraltro, nelle more della redazione della motivazione è entrata in vigore la riforma introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che nell'art. 111 bis cod. proc. pen. ha previsto, in termini generali, il deposito telematico degli atti, da attuarsi esclusivamente con modalità telematiche, esplicitando - nel secondo comma - che «il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 91 sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

In termini corrispondenti, l'art. 582, riformato dal citato D. Lgs., ha previsto - senza distinzione di parti processuali - la presentazione dell'impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Non è dato ravvisare alcuna violazione dei parametri costituzionali indicati negli artt. 3, 32 e 111 Cost., come ha denunciato nella requisitoria scritta il Procuratore generale militare presso questa Corte di cassazione, non ravvisan- dosi alcuna disparità di trattamento tra le facoltà di impugnazione dei Pubblici ministeri ordinari e militari, profilo al quale unicamente potrebbe ascriversi un'irrazionale disarmonia di disciplina, invece del tutto parificata, come risulta dal quadro normativo vigente all'epoca del ricorso.

Né si potrebbe invocare un raffronto tra la parte pubblica e le parti private dei processi, sia ordinari che militari, le cui differenze di regime sul punto in esame dovevano ascriversi alla necessità di limitare l'afflusso di pubblico ed operatori professionali nelle sedi giudiziarie nelle fasi acute della pandemia da Covid-19, esigenza che toccava concretamente le difese delle parti private, mentre gli uffici di Procura, in genere allocati presso quelli giudiziari, non presentavano analoghe criticità (eventual- mente fronteggiabili mediante la residuale possibilità di inoltrare l'impugnazione a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., all'epoca vigente).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] MILITARE di APPELLOnel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1989 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del GUP del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al primo giudice che, previ gli adempimenti del caso, li trasmetta alla Corte militare di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado. In via subordinata, sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 24 d. Igs. n. 137/2020 e dell'art. 75 del d. I. n. 73 del 2021, nella parte in cui prevedono per i soli difensori e non anche per la parte pubblica la possibilità di trasmettere a mezzo PEC gli atti di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9/5/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale militare di Napoli ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere n. 32/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto - ai sensi dell'art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - il deposito dell'appello tramite invio in cancelleria di una PEC è consentito solo alle parti private e non anche al Pubblico ministero. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale militare, lamentando violazione di legge processuale con riferimento al combi- nato disposto degli artt. 583 cod. proc. pen. e 75 D.L. n. 73 del 2021 (convertito dalla L. 23/7/2021, n. 106, ed ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 4, D.L. n. 228 del 2021, convertito dalla Legge 25/2/2022, n. 15), all'art. 24 D. L. n. 137 del 2020 (convertito con L. 18/12/2020, n. 176), e agli artt. 3 e 111 Cost. Si duole il ricorrente che da tale insieme di norme risulta che la possibilità di deposito delle impugnazioni mediante trasmissione via PEC è consentita soltanto ai difensori delle parti private, e non alla parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. All'epoca dell'impugnazione da parte del Procuratore generale militare, non era prevista la facoltà della parte pubblica di proporre appello mediante trasmissione dell'impugnazione via posta elettronica certificata. 1.1. È principio consolidato che, in tema di impugnazioni, le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto - disciplinate fino al 30 dicembre 2022 • dall'art. 583 cod. proc. pen. - sono tassative ed inderogabili, non ammettendo equipollenti (Sez. 6, n. 41283 dell'11/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277369; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, PmT in proc. Alamaru, Rv. 263900). Ciò impone all'interprete, nell'esegesi del complesso di disposizioni contenute nell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, emanate per affrontare l'emergenza pandemica, di dare essenziale rilievo al relativo dato testuale. Orbene, le disposizioni oggetto di disamina prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione: infatti, ogni segmento di tale specifica disciplina è riferito alla figura dei difensori.Ciò è confermato dai riferimenti espressi alle modalità di invio del ricorso (comma 6-ter) e dei motivi nuovi (comma 6-quater); alla sottoscrizione digitale dei documenti allegati in punto di conformità all'originale (comma 6-bis); ai profili di specifica inammissibilità dell'impugnazione depositata nelle forme dettate da tale disciplina speciale, ricostruite guardando unicamente al detto profilo soggettivo (comma 6-sexies, lett. a, b, d). Si è, altresì, rilevato che tra i diversi momenti cui risulta subordinata, dalla legislazione speciale, l'utile proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale quello della imprescindibile sottoscrizione digitale del ricorso. Ai sensi del comma 6-bis del citato art. 24 "quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Una volta sottoscritto digitalmente, l'atto di impugnazione, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 6-ter, deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Si tratta di previsioni che, ove non rispettate, danno luogo ad espresse ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, giusta quanto previsto dalle lettere a) e c) del comma 6-sexies, ad integrazione della disciplina contenuta nell'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, PmT in proc. Sinatra, Rv. 281529). 1.2. Le citate disposizioni sono state espressamente estese, in quanto compatibili, ai procedimenti penali dinanzi alla giurisdizione militare, come ha disposto l'art. 75 D. L. n. 73 del 25/5/2021. 2. Proprio con riguardo alla possibilità per gli uffici della Procura militare di avvalersi di atti firmati digitalmente, a differenza delle Procure ordinarie, il Procuratore generale militare ricorrente caldeggia la tesi della piena parificabilità tra parte pubblica e parti private in materia di impugnazioni trasmesse via pec. Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che non è stata osservata l'ulteriore disposizione - pure prevista a pena di inammissibilità dalla lett. c) del comma 6-sexies - dell'invio dell'impugnazione da uno degli indirizzi censiti nel Registro generale degli indirizzi certificati, di cui al comma 4 dell'art. 24 (cioè il Registro generale degli indirizzi certificati, elencati nell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44).Risulta, da tale difformità, che il procedimento di impugnazione - nella specie seguito dal Pubblico ministero appellante - non è stato comunque conforme al modello legale di deposito telematico che era stato definito norma- tivamente durante l'emergenza pandemica, in quanto non vi è corrispondenza dell'indirizzo di spedizione con alcuno degli indirizzi abilitati all'invio dell'impugnazione, con sacrificio dell'esigenza di certezza alla quale sono ispirate le disposizioni in materia. Inoltre, l'enfatizzato dato della possibilità di avvalersi della firma digitale, a differenza degli uffici ordinari di Procura, non gioca a favore della tesi del ricorrente, laddove si osservi che l'estensione delle disposizioni ai procedimenti militari, formalizzata dall'art. 75 D. L. n. 73 del 25/5/2021, era servita appunto ad armonizzare le modalità di impugnazione all'archetipo legislativo previsto per l'attività giurisdizionale ordinaria, come attesta la clausola "in quanto compatibile" contenuta nel primo comma della citata disposizione. Invero, la disciplina specificamente prevista al terzo comma prevede che: «Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari». Anche per le impugnazioni trasmesse via pec in sede di giurisdizione militare, dunque, si è trasposta la disciplina dettata per la giurisdizione ordinaria, con la necessità di osservare pedissequamente le scansioni di legge, in nome dell'esigenza di certezza dei dati di trasmissione perseguiti dalle formalità di legge, certezza che nella specie non è stata assicurata sotto l'indicato profilo. Peraltro, nelle more della redazione della motivazione è entrata in vigore la riforma introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che nell'art. 111 bis cod. proc. pen. ha previsto, in termini generali, il deposito telematico degli atti, da attuarsi esclusivamente con modalità telematiche, esplicitando - nel secondo comma - che «il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 91 sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». In termini corrispondenti, l'art. 582, riformato dal citato D. Lgs., ha previsto - senza distinzione di parti processuali - la presentazione dell'impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Non è dato ravvisare alcuna violazione dei parametri costituzionali indicati negli artt. 3, 32 e 111 Cost., come ha denunciato nella requisitoria scritta il Procuratore generale militare presso questa Corte di cassazione, non ravvisan- dosi alcuna disparità di trattamento tra le facoltà di impugnazione dei Pubblici ministeri ordinari e militari, profilo al quale unicamente potrebbe ascriversi un'irrazionale disarmonia di disciplina, invece del tutto parificata, come risulta dal quadro normativo vigente all'epoca del ricorso. Né si potrebbe invocare un raffronto tra la parte pubblica e le parti private dei processi, sia ordinari che militari, le cui differenze di regime sul punto in esame dovevano ascriversi alla necessità di limitare l'afflusso di pubblico ed operatori professionali nelle sedi giudiziarie nelle fasi acute della pandemia da Covid-19, esigenza che toccava concretamente le difese delle parti private, mentre gli uffici di Procura, in genere allocati presso quelli giudiziari, non presentavano analoghe criticità (eventual- mente fronteggiabili mediante la residuale possibilità di inoltrare l'impugnazione a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., all'epoca vigente). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 27
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