CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5068-2019 proposto da: S.E.U.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso Oggetto LICENZIAMEWNTI LEGGE 92/2012 R.G.N. 5068/2019 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].SE - Sicilia na [OSCURATO:PERSONA] S.p.A; - intimata - avverso la sentenza n. 966/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 455/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], il quale, ex dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., licenziato a seguito di procedura di mobilità ex leg g e n. 223 del 1991 con decorrenza 28/2/2015, premesso che il servizio regionale di emergenza 118 in Sicilia, dapprima gestito da SI.SE., era stato assunto dalla società consortile [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto della configurabilità di un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel passaggio della gestione del detto servizio tra le due società, aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità, con le conseguenze di cui all'art. 18 legge n. 300/1970, del licenziamento intimato dalla prima società, con prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società SEUS;2.la Corte distrettuale ha ritenuto che gli elementi in atti deponessero per l'identità del complesso aziendale trasferito alla seconda società, costituito da beni materiali e personale qualificato, necessario all'espletamento del servizio in questione, e non dirimenti il blocco delle assunzioni previsto da legge regionale e la mancata sottoscrizione da parte del lavoratore di accordo transattivo cui era subordinata l’assunzione, non essendo stato egli convocato all’uopo dalla società; 3.per la cassazione della decisione ha proposto ricorso SEUS sulla base di due motivi, illustrato da memorie; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; SI.SE. è rimasta intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente si osserva che, con ordinanza 23/11/2022, la Corte, rilevato che la notifica al difensore del convenuto indicato nella sentenza impugnata risultava effettuata presso il domiciliatario non risultante dagli atti, anzi essendo pervenuta comunicazione in senso contrario, ritenuto trattarsi di ipotesi di nullità della notifica, ne ordinava la rinnovazione entro 60 giorni dalla comunicazione e rinviava a nuovo ruolo; 2.costituendosi per l'odierna udienza così ri - fissata , parte controricorrente ha chiesto, in primo luogo, di revocar e la predetta ordinanza e affermare l'inesistenza della prima notifica, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario; 3.detta eccezione preliminare non è fondata;4.la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.; invece, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016); 5.nel caso di specie, la notifica è stata diretta al difensore costituito dell’appellato, quantunque presso il procuratore domiciliatario in primo grado anziché presso il diverso procuratore domiciliatario in secondo grado; ciò configura un’attività notificatoria non qualificabile in termini di inesistenza, perché riconoscibile come tale e munita di collegamento con il destinatario, chiaramente individuato, seppure, per così dire, con indirizzo errato (presso il domiciliatario nel precedente grado di giudizio), situazione sanabile mediante rinnovazione in conformità ai principi generali in materia (cfr. Cass. n. 11485/2018, n. 4529/2019); 6.quanto alle questioni di diritto e di merito, il Collegio intende dare continuità alle numerose pronunce intervenute sullamedesima vicenda, le cui motivazioni qui si richiamano, anche per relationem(v. Cass. n. 21220/2015, n. 9150/2017, n. 8663/2019, n. 8913/2019, n. 21615/2019, n. 694/2023, n. 3747/2023), che hanno ritenuto di dover escludere la ricorrenza nella specie di una vicenda traslativa implicante l'operatività del disposto dell'art. 2112 c.c.; 7.in particolare, parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2112 c.c., all'art. 31 d. lgs. n. 165 /2001, alla Direttiva comunitaria 2001/23/CE ed all'art. 2697 c.c., per avere sovrapposto due concetti distinti quali quelli del passaggio del servizio e quello del trasferimento di azienda; con il secondo motivo, deduce mancato esame, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., del contenuto dell’accordo sindacale del 15 marzo 2010; 8.il primo motivo è fondato con effetto di assorbimento del secondo; 9.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. n. 26808/2018); è stato precisato che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità,nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda (cfr. Cass. n. 26808/2018 cit., n. 24972/2016); 10.alla luce di tali principi si ritiene che la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla sentenza impugnata sia inidonea a sorreggere l'assunto dell’esistenza di un trasferimento di azienda e che, pertanto, il giudice di appello sia incorso in un difetto di sussunzione nel ricondurre la fattispecie accertata all'ipotesi dì cui all'art. 2112 c.c.; 11.occorre rammentare quanto osservato nei precedenti ora richiamati, ossia che le intrinseche caratteristiche del servizio 118 postulano quale elemento imprescindibile dell'organizzazione aziendale l'utilizzo delle ambulanze, mentre la società SEUS era stata autorizzata a rivolgersi al mercato per il reperimento di tali mezzi con contratto di leasing, e ciò costituisce elemento che di per sé solo vale a spezzare ogni continuità con il complesso organizzato da SISE; rappresentano, inoltre, elementi di cesura della continuità aziendale la natura innovativa ed originaria dell'organizzazione aziendale della società SEUS, e la natura degli accordi collettivi stipulati con finalità di salvaguardia sociale collegata al subentro di un nuovo imprenditore in contratto di appalto; 12.l’accoglimentodel primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la sua decisione nel merito con rigetto dell’originaria domanda; 13.le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione dell’obiettiva difficoltà di qualificazione giuridica degli elementi fattuali che connotano la fattispecie in esame; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac