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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12788/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 14535/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 767/2021 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: [OSCURATO:PERSONA] contestò davanti al Giudice di pace l’ordinanza-ingiunzione con la quale le era stata inflitta sanzione amministrativa per essersi posta alla guida di autovettura nonostante le fosse stata sospesa la patente e aver posteggiato lungo la striscia continua, asserendo l’incompatibilità delle due condotte e manifestato la volontà di volere proporre querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] di pace disattese l’opposizione e Il Tribunale di Chieti rigettò l’impugnazione, escludendo incompatibilità tra la condotta di guida e quella volta al posteggio del mezzo, giudicando, pertanto, irrilevante la dedotta falsità della contestazione.

Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due correlate censure.

Assume la ricorrente erronea e falsa applicazione della norma sanzionata , in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; nonché omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione agli artt. 218 cod. della str., 132 cod. proc. civ., 111 Cost., 6, co. 1, l. n. 241/1990 2 697 cod. civ., per omessa e/o carente motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché dell’art.221 e ss. c.p.c. .

Addebita al Tribunale di avere svolto motivazione contraddittoria, in quanto, a suo dire, la sorpresa alla guida doveva fare escludere la compatibilità con la contestazione di sostavietata.

La doglianza risulta palesemente inammissibile.

La ricorrente invoca verifica della motivazione della sentenza di merito non consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Si è, peraltro, ben lungi dall’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, essendo stato il fatto esposto puntualmente esaminato.

La motivazione resa dal Giudice d’appello soddisfa il minimo costituzionale ed è scevra dall’insanabile contraddizione che vi individua la ricorrente, in quanto sotto gli occhi dell’operatore è ben potuta cadere l’attività di guida fino al posteggio irregolare dell’autovettura e, quindi, correttamente la denuncia di falso è stata giudicata priva di rilievo.

Infine, è appena il caso di soggiungere che di certo non può chiedersi in questa sede il sindacato sull’ordinanza-ingiunzione.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 14535/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 767/2021 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: [OSCURATO:PERSONA] contestò davanti al Giudice di pace l’ordinanza-ingiunzione con la quale le era stata inflitta sanzione amministrativa per essersi posta alla guida di autovettura nonostante le fosse stata sospesa la patente e aver posteggiato lungo la striscia continua, asserendo l’incompatibilità delle due condotte e manifestato la volontà di volere proporre querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] di pace disattese l’opposizione e Il Tribunale di Chieti rigettò l’impugnazione, escludendo incompatibilità tra la condotta di guida e quella volta al posteggio del mezzo, giudicando, pertanto, irrilevante la dedotta falsità della contestazione. Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due correlate censure. Assume la ricorrente erronea e falsa applicazione della norma sanzionata , in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; nonché omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione agli artt. 218 cod. della str., 132 cod. proc. civ., 111 Cost., 6, co. 1, l. n. 241/1990 2 697 cod. civ., per omessa e/o carente motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché dell’art.221 e ss. c.p.c. . Addebita al Tribunale di avere svolto motivazione contraddittoria, in quanto, a suo dire, la sorpresa alla guida doveva fare escludere la compatibilità con la contestazione di sostavietata. La doglianza risulta palesemente inammissibile. La ricorrente invoca verifica della motivazione della sentenza di merito non consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Si è, peraltro, ben lungi dall’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, essendo stato il fatto esposto puntualmente esaminato. La motivazione resa dal Giudice d’appello soddisfa il minimo costituzionale ed è scevra dall’insanabile contraddizione che vi individua la ricorrente, in quanto sotto gli occhi dell’operatore è ben potuta cadere l’attività di guida fino al posteggio irregolare dell’autovettura e, quindi, correttamente la denuncia di falso è stata giudicata priva di rilievo. Infine, è appena il caso di soggiungere che di certo non può chiedersi in questa sede il sindacato sull’ordinanza-ingiunzione. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, de
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