CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1997
Cassazione n. 40860/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1997 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per diversi reati, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi "a", "h" e "d". Confermava, invece, la sentenza quanto al reato di ricettazione di Cv...) cui al capo "c"1 n-n c.\ iAà 3 3 pcn3. 2. La difesa della condannata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, esso deduce censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni poste alla base della decisione di confermare il giudizio di responsabilità penale in ordine al reato di ricettazione. In particolare, il giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha espresso il suo libero convincimento e ha evidenziato che la ricezione, da parte del Bove, di una pistola a salve artigianalmente trasformata in arma da sparo integra il delitto di ricettazione, costituendo, detta pistola, un'arma clandestina. In realtà, il ricorso si risolve nella richiesta di riesame nel merito della vicenda, giudizio precluso in sede di indagine di legittimità, ove solo può essere appurato se la struttura motivazionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione. 1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, essi introducono motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo che è sostenuto da congrua motivazione. Il ricorrente, nel dolersi della mancata applicazione dell'ipotesi attenuata t tAc1.1',Ivr. 42.h. ti C , della ricettazione/ Int-mo'-1rue, per la prima volta, circostanze di fatto e indica violazioni di legge deducibili ma non dedotte con i motivi di appello. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod, pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Nel caso di specie, emerge che il giudice ha adempiuto al suo obbligo di motivazione: egli ha preso in considerazione, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Bove e, di contro, la sussistenza di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, in ragione del contestuale possesso di più armi e di parti di arma, delle sue dichiarazioni circa il rinvenimento della pistola, della condotta successiva al reato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.