CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 44627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 22- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 . [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Bologna in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione Sez. 3 n.15208/2022 della sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del 14/10/2019 del GIP del Tribunale di quella stessa città, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Roveri in ordine al delitto di cui al capo F (art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000), perché estinl:o per prescrizione, e ha rideterminato nei suoi confronti la pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna per i reati di cui C (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000), D (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000) ed E (art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000). 1.1. La Corte di appello di Bologna con la pronuncia del 28.02.2023, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, che limitatamente al capo C), aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e aveva rinviato per la determinazione della pena per le residue imputazioni, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati sub D ed E, ad anni 1 e mesi 10 di reclusione. 1.2.Roveri risponde infatti dei residui reati di cui ai capi D ed E della rubrica perché, agendo quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA].», al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2011 elementi attivi (ricavi pari ad euro 982.615), inferiori a quelli effettivi (pari ad euro 1.131.131,80), nonché elementi passivi fittizi (costi non documentati) pari ad euro 608.319,00 (capo D); al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva occultato e/o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione (schede di mastro, libro giornale, registri obbligatori ai fini IVA) in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari per le annualità 2010-2011 (capo E). Secondo i giudici di merito la società «[OSCURATO:SOCIETA].» agiva in modo fraudolento sul mercato operando come soggetto interposto (cd. "missing trader") negli acquisti all'estero in regime di IVA intra-cornunitaria, non versando l'imposta, procedendo alla fatturazione sotto-costo della merce (venduta solo a livello nazionale a prezzi inferiori a quelli di acquisto), emettendo fatture per prestazioni rese da altri soggetti, occultando o comunque distruggendo buona parte della documentazione contabile. Tale natura è stata desunta dalla mancanza di una vera sede sociale, dalla indisponibilità di personale dipendente e di immobili strumentali adeguati all'esercizio dell'attività di impresa (salvo un magazzino preso in locazione ma mai comunicato all'anagrafe tributaria o alla camera di commercio), infine dalla mancata esibizione di parte della documentazione contabile. I fatti-reato erano emersi all'esito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Bologna concluso nell'anno 2012. 1.3.La Sezione terza della Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento pronunciata il 11.1.2022, limitatamente al reato di cui al capo C, art. 8 comma 1 Digs 10.03.2000 n.74 commesso in Bologna fino al 23,12.20.11 , perché estinto per prescrizione, rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena relativa ai residui reati di cui ai capi D ed E, non potendo provvedere direttamente perché proprio il reato di cui al capo C era stato quello ritenuto più grave dai Giudici di merito e posto a base del calcolo della pena ,Ì„ complessiva. 2.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore deducendo la intervenuta prescrizione del reato in quanto quello di cui al capo D eEè stato accertato rispettivamente il 4.12.2012 e il 12.04. 2013 e quindi era decorso il termine di prescrizione di anni 7 e mesi sei. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3.1. Il difensore ha presentato memoria scritta in cui si associa alle richieste del Procuratore Generale, insistendo sull'accoglimento del ricorso. 4.11 motivo è manifestamente infondato stante l'accertamento irrevocabile pronunciato dalla Sezione terza della Corte di Cassazione con riferimento alla responsabilità penale per i reati di cui ai capi D ed E; dichiarava infatti espressamente irrevocabilmente l' accertata la responsabilità penale del Roveri in ordine ai due suddetti reati di cui ai capi D ed E, che all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data della pronuncia, non erano prescritti, tenuto conto anche dell'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione introdotta dal comma I-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Si richiamano per completezza í principi già affermati sul tema da questa Corte di legittimità. "L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione ( Sez. 5 - n. 51098 del 19/09/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 278050 - 01). "Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul "decisum")". Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 Ud. (dep. 23/05/1997 ) Rv. 207640 - 01. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara la inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp