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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 32010/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed all'erroneo computo del tempo necessario a prescrivere in presenza della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sia in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), sia con riguardo al mancato decorso del termine di prescrizione in presenza della recidiva aggravata (pag. 8 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721); che, dunque, non vi è stata violazione del principio del né bis in idem sostanziale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed all'erroneo computo del tempo necessario a prescrivere in presenza della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sia in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), sia con riguardo al mancato decorso del termine di prescrizione in presenza della recidiva aggravata (pag. 8 e segg. della sentenza impugnata) facendo applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721); che, dunque, non vi è stata violazione del principio del né bis in idem sostanziale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32010/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris