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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28265/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ADID ABDELLATIF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11958/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena nei confronti dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1, 610, comma 2 e 339 comma 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; - con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche a voler tacere della genericità, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. - il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila n favore della Cassa elle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ADID ABDELLATIF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11958/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena nei confronti dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1, 610, comma 2 e 339 comma 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; - con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche a voler tacere della genericità, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. - il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila n favore della Cassa elle ammende. Così deciso il
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