CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1987
Cassazione n. 16066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1988 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 giugno 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il delitto di furto loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, Minnelli, alla sussistenza del reato, Ruggiero, alla configurabilità dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che, quanto alla sussistenza del reato, i beni oggetto dello stesso non avevano caratteristiche tali da poter essere considerati abbandonati e gli stessi erano stati smontati dal sottotetto dell'edificio in cui erano installati e quindi concretando la contestata aggravante della violenza sulle cose; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]»-a f DEPOSITATA tN CANCE