CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 28085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; _dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., oltre che ripetitivi, limitandosi alla iterazione di doglianze già formulate; osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; quanto alla mancata risposta alla richiesta applicazione di pena detentiva, la relativa deduzione in appello non appare nel résumé dei motivi contenuto in sentenza e, in assenza di contestazione specifica sul punto, non può essere esaminata in questa sede (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]