CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio n. 32534/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Caraglio, del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 21344/2024 di questa Corte. LA CORTE OSSERVAAlla pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024 è presente un errore materiale: è ivi indicata la data del 1 dicembre 2014 che è chiaramente ascrivibile a un refuso. La pronuncia ha infatti accolto, senza alcuna limitazione, il secondo motivo del ricorso principale ove era lamentato come «la sentenza di appello abbia condizionato l’applicabilità del divieto di anatocismo all’emanazione della delibera del CICR, mancando di affermarne l’immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014» (così la sentenza, a pagg. 5 s.); del resto, il menzionato principio è fatto discendere, nella sentenza, dall’immediata applicazione dell’art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013, «in mancanza di alcuna disciplina transitoria» (pag. 14): e tanto conferma che il riferimento alla data del 1 dicembre 2014 è frutto di una mera svista. P.Q.M. La Corte dispone che ove, a pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024, è scritto «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», sia da intendere: ««In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di co