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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10300/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si eccepisce la nullità derivata dalla mancata traduzione a cura della Corte di appello dell'imputato, onde consentire a quest'ultimo (affidato in prova ai servizi sociali, per altra causa), di partecipare all'udienza di discussione - è manifestamente infondato, dal momento che la suddetta misura alternativa alla detenzione non può essere qualificata come detenzione, di modo che, da un lato, era suo onere interloquire con il magistrato di sorveglianza (unico competente sul punto), e, dall'altro, che il giudice della cognizione non aveva il potere di disporre la traduzione, non sussistendo alcuno stato detentivo, a titolo definitivo o cautelare; che la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, Costantino, Rv. 282806; Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600) non è in termini, proprio in quanto ha ad oggetto la detenzione dell'imputato per altra causa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si eccepisce la nullità derivata dalla mancata traduzione a cura della Corte di appello dell'imputato, onde consentire a quest'ultimo (affidato in prova ai servizi sociali, per altra causa), di partecipare all'udienza di discussione - è manifestamente infondato, dal momento che la suddetta misura alternativa alla detenzione non può essere qualificata come detenzione, di modo che, da un lato, era suo onere interloquire con il magistrato di sorveglianza (unico competente sul punto), e, dall'altro, che il giudice della cognizione non aveva il potere di disporre la traduzione, non sussistendo alcuno stato detentivo, a titolo definitivo o cautelare; che la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600) non è in termini, proprio in quanto ha ad oggetto la detenzione dell'imputato per altra causa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10300/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris