CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 44880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 4/5/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione a fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Spataro, deducendo:2.1 la mancanza di motivazione con riferimento al primo motivo di appello concernente l'eccezione di incompetenza territoriale. La difesa sostiene che il primo giudice ha erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando nell'ordinanza reiettiva che dal verbale di sequestro e dal decreto di citazione a giudizio risulta che entrambi i reati contestati al prevenuto risultano commessi in Riesi. Sebbene nell'atto di appello la difesa avesse censurato la decisione, evidenziando che il luogo di accertamento dell'illecita detenzione di merce contraffatta non individua il luogo di consumazione del reato di ricettazione e che detto titolo, in quanto di maggiore gravità, avrebbe dovuto condurre ad individuare la competenza territoriale, a norma dell'art. 12 lett. b) e 16, comma 3, cod.proc.pen., in capo all'A.G. di Gela, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione al riguardo. Infatti, i giudici d'appello si sono limitati a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado che non contiene alcuna argomentazione in relazione all'eccezione svolta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo proposto è infondato. Invero, deve convenirsi con la difesa circa l'erroneità del richiamo per relationem della sentenza impugnata alla motivazione del primo giudice, il quale in quella sede non aveva svolto alcuna considerazione in ordine all'eccezione di incompetenza, disattesa con separata ordinanza. Né risulta condivisibile la valorizzazione ai fini del rigetto dell'eccezione del luogo di accertamento del reato da parte del primo giudice, evidenza che avrebbe imposto un'autonoma valutazione e soluzione della questione ad opera del giudice d'appello. Tuttavia, trattandosi di eccezione processuale questa Corte è giudice anche del fatto e l'esame dei profili devoluti impone di ritenere, comunque, corretta la decisione adottata e insussistente perché recessivo il vizio motivazionale denunziato. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 280027-05;Sez.5, n. 47575 del 7/10/2016, Rv.268404; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015,Rv.264273). Infatti, il vizio di motivazione rilevante ai fini della validità del provvedimento è quello in fatto e non quello in diritto, come confermato dal rilievo che la Corte di Cassazione non potrebbe annullare il provvedimento per vizio di motivazione sulla questione di diritto, essendo invece tenuta, se il dispositivo è conforme a legge, a specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.2. Tanto premesso, questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330; Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265549). Alla stregua del richiamato principio nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è, dunque, consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Rv. 269246), errore in cui è incorsa la difesa nella prospettazione dell'eccezione. Pertanto, stante il mancato accertamento del luogo di consumazione della ricettazione, i giudici di merito, seppur con un percorso giuridico non puntuale, hanno esattamente ritenuto che la competenza territoriale dovesse essere determinata in relazione al luogo di accertamento del reato ex art. 474 cod.pen., ovvero in Riesi. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 25 o