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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38691/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Luciano, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati per il delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., per aver ottenuto, in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., ad essi riferibile, un finanziamento bancario, erogato dal Monte dei Paschi di Siena e garantito per l'80% dal fondo di garanzia di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di una struttura alberghiera, in realtà non solo mai effettuati, ma neppure programmati, non essendo stati nemmeno richiesti al Comune i necessari provvedimenti abilitativi.

1.1. Nei loro confronti, è stato quindi disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca, del profitto del reato, individuato nell'ammontare del finanziamento percepito, pari a 595.000 euro.

Peraltro, la misura non è stata eseguita completamente, ma soltanto per l'importo di 533.393,83 euro.

1.2. Con propria ordinanza del maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini respingeva l'istanza di revoca del sequestro, avanzata dagli indagati.

Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale, cui gli stessi avevano proposto appello a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen..

L'ordinanza del Tribunale è stata però annullata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 6998 del 12 gennaio 2023 della Seconda sezione penale, per l'assenza di motivazione in ordine al c.d.

"periculum in mora", cioè all'impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio per l'eventuale confisca.

1.3. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Rimini ha nuovamente respinto l'appello degli indagati, rilevando: - che la "Aquachiara" è una società a responsabilità limitata, per cui i soci sono responsabili nei limiti del loro conferimento e, dunque, la garanzia è costituita esclusivamente dal patrimonio societario; - che, al 31 dicembre 2021, essa risulta avere un'esposizione debitoria di oltre 738 milioni di euro ed una perdita di esercizio di poco più di diecimila euro, con crediti tributari di circa trentamila euro; inoltre, l'aumento di capitale, pari a duecentomila euro, è stato interamente utilizzato, in parte quale corrispettivo per acquisto di beni e in parte per bonifici, in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., altra società riferibile ai Paesani nonché socia, a sua volta, della "[OSCURATO:SOCIETA]"; - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della "[OSCURATO:SOCIETA]" nella misura, rispettivamente, del 50 e del 10%, hanno sì rilasciato fideiussione, in solido e per l'intero importo del finanziamento ottenuto dalla società, ma i loro redditi personali dichiarati risultano essere modestissimi (intorno, cioè, ai diecimila euro o poco più); - che, del complessivo patrimonio immobiliare degli indagati e delle società ad essi riferibili, la difesa non ha fornito una stima; né, comunque, esso potrebbe offrire una sicura garanzia, considerando che l'esposizione debitoria del gruppo, nel suo complesso, è pari a circa sette milioni di euro, essendovi dunque il rischio di iniziative di una più ampia platea di creditori; - che, infine, a nulla rileva la corretta osservanza - dimostrata dalla difesa - del piano di ammortamento del debito relativo al finanziamento, poiché non è nota l'origine delle somme a tal fine impiegate e perché, comunque, tanto non incide sulla insufficienza della garanzia offerta dal patrimonio della "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Con unico atto del loro comune difensore, gli indagati impugnano tal ultima decisione, anzitutto denunciando - con richiamo di specifici passaggi dell'ordinanza impugnata - l'omesso esame, da parte del Tribunale, di una delle due memorie difensive, contenente valutazioni del consulente tecnico di parte decisive ai fini di un diverso esito del giudizio; valutazioni che il ricorso riporta testualmente e dalle quali emergerebbe, in sintesi: che la "[OSCURATO:SOCIETA]" ha un attivo superiore al debito; che i fideiussori sono proprietari di un patrimonio immobiliare definito «ingente»; che le altre società riferibili ai Paesani presentano tutte un attivo abbondantemente capiente rispetto al debito derivante dal finanziamento ottenuto.

Inoltre, ribadita la puntuale osservanza del piano di ammortamento del debito, allo stato attuale restituito per circa centomila euro, la difesa evidenzia che, nei confronti degli indagati, potrebbe essere disposta la confisca anche per equivalente, ed altresì che la confisca diretta dovrebbe gravare anzitutto sull'opera realizzata con il finanziamento (ovvero l'albergo ristrutturato): aspetti, questi, invece completamente trascurati dall'ordinanza impugnata.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto lamenterebbe, in realtà, soltanto vizi di motivazione, peraltro non ravvisabili, ma comunque non deducibili in sede di legittimità.

4. Ha depositato memoria con conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse all'esito di appello a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., è consentito esclusivamente per violazione di legge (art. 325, comma 1, stesso codice).

Per l'effetto, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente l'inesistenza o la semplice apparenza della motivazione, poiché qualificabile come violazione del generale obbligo di motivazione delle ordinanze, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Non integra, tuttavia, il vizio di motivazione mancante o apparente la mera sottovalutazione di argomenti difensivi, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

E' necessario, invece, perché tale vizio sia ravvisabile, che il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

2. In applicazione di questi princìpi condivisi in giurisprudenza, il comune ricorso degli indagati dev'essere dichiarato inammissibile.

2.1. La censura riguardante l'omessa considerazione di una delle due memorie difensive, da un punto di vista formale, è manifestamente infondata.

Nell'ordinanza, infatti, il Tribunale dà atto di aver esaminato «in particolare» determinati atti (tra cui non viene indicata la seconda memoria del consulente tecnico degli indagati), ma non soltanto quelli.

2.2. Quanto, poi, alla decisività della - ipotetica - omissione ai fini dell'esito del giudizio, deve rilevarsi, anzitutto, che, dei tre temi proposti con la memoria asseritamente trascurata, l'ordinanza ne esamina specificamente due, ovvero: a) espressamente, la genericità dell'allegazione sulle proprietà immobiliari, che tale rimane pure nella seconda memoria; b) implicitamente, l'irrilevanza della situazione patrimoniale delle altre società di famiglia, allorché evidenzia che le stesse non sono socie della "[OSCURATO:SOCIETA]." e, laddove tali, sono comunque responsabili dei debiti sociali esclusivamente nei limiti del rispettivo conferimento e non ultra vires.

Rimane un ulteriore argomento difensivo, quello cioè della presenza di un significativo attivo della "[OSCURATO:SOCIETA].": il quale, però, risulta all'evidenza non decisivo, poiché neutralizzato da un dato specificamente valorizzato nell'impianto argonnentativo dell'ordinanza, quale la presenza di un'esposizione debitoria della stessa società di ammontare pressoché corrispondente.

Ragione per cui l'omessa considerazione di quell'aspetto, semmai rilevante, potrebbe integrare - al più e solo ipoteticamente - un vizio logico della motivazione, ma non certo determinare l'assenza o la pura apparenza di questa.

3. Tal ultima considerazione vale a maggior ragione per le ulteriori circostanze rappresentate dai ricorrenti, le quali, anzi, non valgono neppure a minare la tenuta logica della motivazione.

3.1. L'osservanza del piano di ammortamento, infatti, dimostrerebbe che il patrimonio personale dei ricorrenti, dei loro familiari e delle società del gruppo che ad essi fa riferimento è sufficiente a ripianare il debito.

La misura cautelare, però, mira a garantire che il profitto del reato possa essere confiscato anche se e qualora costoro decidessero di non rimborsare più il prestito illecitamente ottenuto, essendo indiscutibilmente ed ampiamente incapiente, a tal fine, il patrimonio dell'unico - o quanto meno principale - soggetto a ciò giuridicamente obbligato, ovvero la "[OSCURATO:SOCIETA].".

3.2. L'astratta possibilità di disporre la confisca per equivalente sul patrimonio personale dei colpevoli non fa venir meno il periculum in mora.

Tale misura ablativa, infatti, può essere disposta soltanto se e quando non sia possibile la confisca diretta; pertanto, qualora - come nel caso specifico - quest'ultima lo sia, quella esigenza cautelare dev'essere valutata in relazione al bene che costituisce il profitto del reato e, solo in mancanza di questo, con riferimento agli altri beni di cui il condannato eventualmente disponga.

Quanto, poi, ai beni oggetto della misura, vero è che la confisca diretta potrebbe in teoria gravare anche sull'albergo (recte: sulla quota di valore dell'immobile corrispondente al finanziamento ottenuto), trattandosi di bene realizzato attraverso il reinvestimento immediato del profitto illecito (Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613; Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532).

Ma, a prescindere dal fatto che il profitto diretto, in senso proprio, è il denaro erogato con il finanziamento callidamente conseguito, che dunque dev'essere attinto a preferenza, va osservato che, dai provvedimenti e dagli atti allegati al ricorso, non risulta se la ristrutturazione di tale edificio sia mai iniziata e, dunque, se ed in quale misura il profitto illegalmente ottenuto sia stato reinvestito in tale bene.

Talché l'allegazione difensiva rimane un puro asserto.

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Luciano, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati per il delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., per aver ottenuto, in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., ad essi riferibile, un finanziamento bancario, erogato dal Monte dei Paschi di Siena e garantito per l'80% dal fondo di garanzia di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di una struttura alberghiera, in realtà non solo mai effettuati, ma neppure programmati, non essendo stati nemmeno richiesti al Comune i necessari provvedimenti abilitativi. 1.1. Nei loro confronti, è stato quindi disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca, del profitto del reato, individuato nell'ammontare del finanziamento percepito, pari a 595.000 euro. Peraltro, la misura non è stata eseguita completamente, ma soltanto per l'importo di 533.393,83 euro. 1.2. Con propria ordinanza del maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini respingeva l'istanza di revoca del sequestro, avanzata dagli indagati. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale, cui gli stessi avevano proposto appello a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.. L'ordinanza del Tribunale è stata però annullata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 6998 del 12 gennaio 2023 della Seconda sezione penale, per l'assenza di motivazione in ordine al c.d. "periculum in mora", cioè all'impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio per l'eventuale confisca. 1.3. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Rimini ha nuovamente respinto l'appello degli indagati, rilevando: - che la "Aquachiara" è una società a responsabilità limitata, per cui i soci sono responsabili nei limiti del loro conferimento e, dunque, la garanzia è costituita esclusivamente dal patrimonio societario; - che, al 31 dicembre 2021, essa risulta avere un'esposizione debitoria di oltre 738 milioni di euro ed una perdita di esercizio di poco più di diecimila euro, con crediti tributari di circa trentamila euro; inoltre, l'aumento di capitale, pari a duecentomila euro, è stato interamente utilizzato, in parte quale corrispettivo per acquisto di beni e in parte per bonifici, in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., altra società riferibile ai Paesani nonché socia, a sua volta, della "[OSCURATO:SOCIETA]"; - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della "[OSCURATO:SOCIETA]" nella misura, rispettivamente, del 50 e del 10%, hanno sì rilasciato fideiussione, in solido e per l'intero importo del finanziamento ottenuto dalla società, ma i loro redditi personali dichiarati risultano essere modestissimi (intorno, cioè, ai diecimila euro o poco più); - che, del complessivo patrimonio immobiliare degli indagati e delle società ad essi riferibili, la difesa non ha fornito una stima; né, comunque, esso potrebbe offrire una sicura garanzia, considerando che l'esposizione debitoria del gruppo, nel suo complesso, è pari a circa sette milioni di euro, essendovi dunque il rischio di iniziative di una più ampia platea di creditori; - che, infine, a nulla rileva la corretta osservanza - dimostrata dalla difesa - del piano di ammortamento del debito relativo al finanziamento, poiché non è nota l'origine delle somme a tal fine impiegate e perché, comunque, tanto non incide sulla insufficienza della garanzia offerta dal patrimonio della "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Con unico atto del loro comune difensore, gli indagati impugnano tal ultima decisione, anzitutto denunciando - con richiamo di specifici passaggi dell'ordinanza impugnata - l'omesso esame, da parte del Tribunale, di una delle due memorie difensive, contenente valutazioni del consulente tecnico di parte decisive ai fini di un diverso esito del giudizio; valutazioni che il ricorso riporta testualmente e dalle quali emergerebbe, in sintesi: che la "[OSCURATO:SOCIETA]" ha un attivo superiore al debito; che i fideiussori sono proprietari di un patrimonio immobiliare definito «ingente»; che le altre società riferibili ai Paesani presentano tutte un attivo abbondantemente capiente rispetto al debito derivante dal finanziamento ottenuto. Inoltre, ribadita la puntuale osservanza del piano di ammortamento del debito, allo stato attuale restituito per circa centomila euro, la difesa evidenzia che, nei confronti degli indagati, potrebbe essere disposta la confisca anche per equivalente, ed altresì che la confisca diretta dovrebbe gravare anzitutto sull'opera realizzata con il finanziamento (ovvero l'albergo ristrutturato): aspetti, questi, invece completamente trascurati dall'ordinanza impugnata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto lamenterebbe, in realtà, soltanto vizi di motivazione, peraltro non ravvisabili, ma comunque non deducibili in sede di legittimità. 4. Ha depositato memoria con conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse all'esito di appello a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., è consentito esclusivamente per violazione di legge (art. 325, comma 1, stesso codice). Per l'effetto, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente l'inesistenza o la semplice apparenza della motivazione, poiché qualificabile come violazione del generale obbligo di motivazione delle ordinanze, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Non integra, tuttavia, il vizio di motivazione mancante o apparente la mera sottovalutazione di argomenti difensivi, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). E' necessario, invece, perché tale vizio sia ravvisabile, che il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2. In applicazione di questi princìpi condivisi in giurisprudenza, il comune ricorso degli indagati dev'essere dichiarato inammissibile. 2.1. La censura riguardante l'omessa considerazione di una delle due memorie difensive, da un punto di vista formale, è manifestamente infondata. Nell'ordinanza, infatti, il Tribunale dà atto di aver esaminato «in particolare» determinati atti (tra cui non viene indicata la seconda memoria del consulente tecnico degli indagati), ma non soltanto quelli. 2.2. Quanto, poi, alla decisività della - ipotetica - omissione ai fini dell'esito del giudizio, deve rilevarsi, anzitutto, che, dei tre temi proposti con la memoria asseritamente trascurata, l'ordinanza ne esamina specificamente due, ovvero: a) espressamente, la genericità dell'allegazione sulle proprietà immobiliari, che tale rimane pure nella seconda memoria; b) implicitamente, l'irrilevanza della situazione patrimoniale delle altre società di famiglia, allorché evidenzia che le stesse non sono socie della "[OSCURATO:SOCIETA]." e, laddove tali, sono comunque responsabili dei debiti sociali esclusivamente nei limiti del rispettivo conferimento e non ultra vires. Rimane un ulteriore argomento difensivo, quello cioè della presenza di un significativo attivo della "[OSCURATO:SOCIETA].": il quale, però, risulta all'evidenza non decisivo, poiché neutralizzato da un dato specificamente valorizzato nell'impianto argonnentativo dell'ordinanza, quale la presenza di un'esposizione debitoria della stessa società di ammontare pressoché corrispondente. Ragione per cui l'omessa considerazione di quell'aspetto, semmai rilevante, potrebbe integrare - al più e solo ipoteticamente - un vizio logico della motivazione, ma non certo determinare l'assenza o la pura apparenza di questa. 3. Tal ultima considerazione vale a maggior ragione per le ulteriori circostanze rappresentate dai ricorrenti, le quali, anzi, non valgono neppure a minare la tenuta logica della motivazione. 3.1. L'osservanza del piano di ammortamento, infatti, dimostrerebbe che il patrimonio personale dei ricorrenti, dei loro familiari e delle società del gruppo che ad essi fa riferimento è sufficiente a ripianare il debito. La misura cautelare, però, mira a garantire che il profitto del reato possa essere confiscato anche se e qualora costoro decidessero di non rimborsare più il prestito illecitamente ottenuto, essendo indiscutibilmente ed ampiamente incapiente, a tal fine, il patrimonio dell'unico - o quanto meno principale - soggetto a ciò giuridicamente obbligato, ovvero la "[OSCURATO:SOCIETA].". 3.2. L'astratta possibilità di disporre la confisca per equivalente sul patrimonio personale dei colpevoli non fa venir meno il periculum in mora. Tale misura ablativa, infatti, può essere disposta soltanto se e quando non sia possibile la confisca diretta; pertanto, qualora - come nel caso specifico - quest'ultima lo sia, quella esigenza cautelare dev'essere valutata in relazione al bene che costituisce il profitto del reato e, solo in mancanza di questo, con riferimento agli altri beni di cui il condannato eventualmente disponga. Quanto, poi, ai beni oggetto della misura, vero è che la confisca diretta potrebbe in teoria gravare anche sull'albergo (recte: sulla quota di valore dell'immobile corrispondente al finanziamento ottenuto), trattandosi di bene realizzato attraverso il reinvestimento immediato del profitto illecito (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613; Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532). Ma, a prescindere dal fatto che il profitto diretto, in senso proprio, è il denaro erogato con il finanziamento callidamente conseguito, che dunque dev'essere attinto a preferenza, va osservato che, dai provvedimenti e dagli atti allegati al ricorso, non risulta se la ristrutturazione di tale edificio sia mai iniziata e, dunque, se ed in quale misura il profitto illegalmente ottenuto sia stato reinvestito in tale bene. Talché l'allegazione difensiva rimane un puro asserto. 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
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