CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito indicato gli elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità ai sensi della lett. c), dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e che, con il secondo motivo, esso lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto, quanto al primo motivo, che il ricorso sia manifestamente infondato e, in ogni caso aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni del giudizio di responsabilità, fondato sull'accertamento della pericolosità sociale compiuto dal Giudice della prevenzione e sulla accertata violazione delle prescrizioni impartitegli; ritenuto, altresì, quanto al secondo motivo, che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato in ordine al predetto profilo, attraverso il puntuale richiamo alla negativa personalità dell'imputato, fondata sulla considerazione dei suoi precedenti penali, nonché alla gravità delle violazioni, rispetto alle quali la pena inflitta è stata ritenuta del tutto proporzionata, senza che fosse necessario procedere alla riduzione prevista per le attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d