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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1965

Cassazione n. 41431/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 27/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAdat-e-avVig—al7ntpar i;Ì\\ udita la relazione svoltai dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunciandone l'illegittimità.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte che non è legittimata all'impugnazione personale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ètensore [OSCURATO:PERSONA] o ogini DEpo A T A tr!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 27/05/1965 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAdat-e-avVig—al7ntpar i;Ì\\ udita la relazione svoltai dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicatigli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunciandone l'illegittimità. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte che non è legittimata all'impugnazione personale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ètensore [OSCURATO:PERSONA] o ogini DEpo A T A tr!
Sentenza Cassazione n. 41431/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris