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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1978

Cassazione n. 31470/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5691/24 Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo a) (tentato furto pluriaggravato) e di cui al capo b) (furto pluriaggravato), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo b) per mancanza di querela, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta all'imputato in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del tentativo di furto, in quanto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine aveva impedito di portare a termine l'azione criminosa, e alla mancata derubricazione del reato contestato in quello previsto e punito dall'art. 635 cod.pen. - è generico e aspecifico, in quanto non chiarisce affatto le ragioni della propugnata riqualificazione ed ignora che la Corte territoriale, sia pure con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, ha fatto propria a ricostruzione per cui, all'atto dell'arrivo dei poliziotti, il furto per cui oggi ancora si procede era già stato commesso e l'imputato era intento a commettere il secondo (quest'ultimo rimasto allo stadio del tentativo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 16 Maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1978 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5691/24 Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui al capo a) (tentato furto pluriaggravato) e di cui al capo b) (furto pluriaggravato), dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo b) per mancanza di querela, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta all'imputato in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del tentativo di furto, in quanto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine aveva impedito di portare a termine l'azione criminosa, e alla mancata derubricazione del reato contestato in quello previsto e punito dall'art. 635 cod.pen. - è generico e aspecifico, in quanto non chiarisce affatto le ragioni della propugnata riqualificazione ed ignora che la Corte territoriale, sia pure con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, ha fatto propria a ricostruzione per cui, all'atto dell'arrivo dei poliziotti, il furto per cui oggi ancora si procede era già stato commesso e l'imputato era intento a commettere il secondo (quest'ultimo rimasto allo stadio del tentativo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 20