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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10799/2026

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a legale-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] N.93 in [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-resistente-avverso l’ordinanza n. 24845/2023 della Corte Suprema di Cassazione,pubblicata il 18/08/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale indicatocome contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24845 del 2023esponendo che nella stessa è stata pronunciata l’inammissibilità delNumero registro generale 23563/2023Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10799/2026Data pubblicazione 23/04/2026ricorso allora interposto avverso la sentenza n. 62 del 2022 della Corte diappello di Salerno, compensando le spese;con memoria depositata il 26 gennaio 2026, il Condominiodell’edificio sito in Cava de’ Tirreni, via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 93, ha chiestorespingersi l’istanza.Rilevato che:la ricorrente chiede, in particolare, che la statuizione dicompensazione delle spese, presente nell’ordinanza in oggetto, sia estesaall’intero giudizio definito alla fine con il suddetto provvedimento.Considerato che:il ricorso è manifestamente inammissibile;l’ordinanza in parola non ha accolto il ricorso e deciso nel merito,sicché non avrebbe potuto riformare la statuizione sulle spese di secondecure né, tanto meno, quelle di secondo grado e, di conseguenza, non èconfigurabile, in ogni caso, alcuna mera svista suscettibile della richiestacorrezione;non deve provvedersi in questa sede sulle spese tenuto conto dellanatura sostanzialmente amministrativa del presente procedimento (Cass.,Sez.

U., 14/11/2024, n. 29432), in cui peraltro la parte intimata ha solodepositato “memorie illustrative” (sulla cui possibilità v., in generale,Cass., 25/11/2019, n. 30651).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a legale-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] N.93 in [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-resistente-avverso l’ordinanza n. 24845/2023 della Corte Suprema di Cassazione,pubblicata il 18/08/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale indicatocome contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24845 del 2023esponendo che nella stessa è stata pronunciata l’inammissibilità delNumero registro generale 23563/2023Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 10799/2026Data pubblicazione 23/04/2026ricorso allora interposto avverso la sentenza n. 62 del 2022 della Corte diappello di Salerno, compensando le spese;con memoria depositata il 26 gennaio 2026, il Condominiodell’edificio sito in Cava de’ Tirreni, via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 93, ha chiestorespingersi l’istanza.Rilevato che:la ricorrente chiede, in particolare, che la statuizione dicompensazione delle spese, presente nell’ordinanza in oggetto, sia estesaall’intero giudizio definito alla fine con il suddetto provvedimento.Considerato che:il ricorso è manifestamente inammissibile;l’ordinanza in parola non ha accolto il ricorso e deciso nel merito,sicché non avrebbe potuto riformare la statuizione sulle spese di secondecure né, tanto meno, quelle di secondo grado e, di conseguenza, non èconfigurabile, in ogni caso, alcuna mera svista suscettibile della richiestacorrezione;non deve provvedersi in questa sede sulle spese tenuto conto dellanatura sostanzialmente amministrativa del presente procedimento (Cass.,Sez. U., 14/11/2024, n. 29432), in cui peraltro la parte intimata ha solodepositato “memorie illustrative” (sulla cui possibilità v., in generale,Cass., 25/11/2019, n. 30651). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 10799/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris