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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27862/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l• visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato aveva minacciato l'agente di polizia penitenziaria e, contemporaneamente, aveva danneggiato mobili e suppellettili della cella, per opporsi alla chiusura della porta blindata della cella disposta per motivi di sicurezza, condotta che non si limitava, come sostenuto dalla difesa, ad esprimere una mera protesta essendo, invece, diretta, per le violente modalità che la caratterizzavano, a ottenere la riapertura della porta stessa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA],Jiere relatore [OSCURATO:PERSONA] siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l• visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato aveva minacciato l'agente di polizia penitenziaria e, contemporaneamente, aveva danneggiato mobili e suppellettili della cella, per opporsi alla chiusura della porta blindata della cella disposta per motivi di sicurezza, condotta che non si limitava, come sostenuto dalla difesa, ad esprimere una mera protesta essendo, invece, diretta, per le violente modalità che la caratterizzavano, a ottenere la riapertura della porta stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA],Jiere relatore [OSCURATO:PERSONA] siden
Sentenza Cassazione n. 27862/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris