Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02418/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36266-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3561/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 36266 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso e considerato che: 3,-ún i 724

1. con sentenza in data 21 dicembre 2017, n.1-64, la commissione tributaria \,(L.

R.e regionale della Calabri'in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate per imposta sui redditi dell'anno 1995;

2. la contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza;

3. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, si opponeva;

4. la contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.;

5. con atto in data 20 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate, dando conto del fatto che la contribuente aveva provveduto "al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione", chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio;

6. in ragione di quanto precede deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018;

7. ex art. 6, comma 13, d.l. cit., le spese restano a carico di chi le ha sostenute;

8. "la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione" (Cass. n. 25485 del 2018; 19560 del 2015 e, di recente, 601 del 2022). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36266-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3561/8/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 36266 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso e considerato che: 3,-ún i 724 1. con sentenza in data 21 dicembre 2017, n.1-64, la commissione tributaria \,(L. R.e regionale della Calabri'in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate per imposta sui redditi dell'anno 1995; 2. la contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza; 3. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, si opponeva; 4. la contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.; 5. con atto in data 20 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate, dando conto del fatto che la contribuente aveva provveduto "al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione", chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio; 6. in ragione di quanto precede deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018; 7. ex art. 6, comma 13, d.l. cit., le spese restano a carico di chi le ha sostenute; 8. "la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione" (Cass. n. 25485 del 2018; 19560 del 2015 e, di recente, 601 del 2022). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris