CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 209/2025, depositata il 9/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TY301C104935/2013, con il quale, relativamente all’anno2007, era stato determinato ex art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973, unreddito non dichiarato pari ad € 55.761,00.2. La CTP di Palermo accolse il ricorso, ritenendo tardiva la notificadell’avviso di accertamento, rispetto al termine di cui all’art. 43 d.p.r. n.600/1973.Numero registro generale 15197/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 15446/2026Data pubblicazione 20/05/20263. La sentenza di secondo grado della CTR della Sicilia – che avevaconfermato quella di prime cure – fu cassata con rinvio dalla Corte dicassazione (ordinanza n. 30234/2021), sul presupposto della tempestivitàdella notifica.4. In sede di rinvio, la CGT di II grado accolse nel merito il ricorso delcontribuente, ritenendo che “dall’esame congiunto ed incrociatorispettivamente degli indicatori utilizzati dalla parte appellante perl’accertamento sintetico del reddito non dichiarato, relativo all’anno 2007(…) - da un lato -, e delle giustificazioni fornite dalla parte contribuente(…) - dall’altro lato -, (…) gli elementi utilizzati per l’emersione dellacapacità contributiva non [fossero] dotati di sufficiente idoneità probatoriaa dimostrare il godimento di un reddito così elevato pari ad euro 55.761,in presenza dei fatti e delle circostanze contro-dedotte per la diminuzionedella rilevanza dei fattori-indice adottati nei decreti ministeriali diriferimento”.5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce la violazionedegli artt. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., poiché, a fronte dei pregnanti elementi presuntiviaddotti dall’Ufficio ai fini dell’accertamento sintetico del reddito delcontribuente, quest’ultimo non ne aveva, a sua volta, fornito alcuno “dacui si potesse desumere la fondatezza delle sue contrarie affermazioni, adeccezione delle prove allegate nel corso del contraddittorio e che sonocomunque state considerate dall’Ufficio” (pag. 8 del ricorso percassazione).2. Il motivo è fondato. Richiamando l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte, occorre premettere che “in tema diaccertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ilNumero registro generale 15197/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 15446/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivanodalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della provacontraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata delpossesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto persostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gliestratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fattoche ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Cass., n. 10310/2024).Ebbene, dalla stringata motivazione della sentenza impugnata si evinceche la CGT di II grado, pur dando conto dei beni-indice sui qualil’Amministrazione aveva “costruito” l’accertamento sintetico, li ha poi, difatto, deprivati della loro tipica efficacia presuntiva, in virtù di un’acriticaadesione alle generiche ragioni addotte dal contribuente, senzaspecificare, dunque, in che modo poteva considerarsi fornita la provacontraria sullo stesso incombente, nei termini sopra indicati. Sussiste,pertanto, la violazione di legge invocata nel motivo di ricorso, essendosi ilgiudice di seconde cure posto al di fuori dello schema della fattispecie dicui all’art. 38 d.p.r. n. 60071973 (ratione temporis applicabile),dall’angolo visuale della ripartizione dell’onere probatorio tra contribuenteed Amministrazione finanziaria, laddove ha ritenuto ab imis non raggiuntala prova del reddito, senza enucleare gli indici di pregnanza di una provacontraria riportata in termini estremamente generici.3. Dalle considerazioni svolte discende l’accoglimento del ricorso, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice disecondo grado affinché riesamini la fattispecie secondo le direttriciinterpretative sopra delineate. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria dellaSicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 15197/2025Numero sezionale 2137/2026Numero di raccolta generale 15446/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]