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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44155/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto peraltro, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag. 2 con riferimento alle modalità di occultamento delle sostanze nello stesso luogo, osservate dagli operanti, e la suddivisione in involucri; al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici, e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in ragione del numero di dosi (100) di droga pesante contestualmente detenuto e al notevole profitto ricavabile); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore l Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto peraltro, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag. 2 con riferimento alle modalità di occultamento delle sostanze nello stesso luogo, osservate dagli operanti, e la suddivisione in involucri; al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici, e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in ragione del numero di dosi (100) di droga pesante contestualmente detenuto e al notevole profitto ricavabile); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore l Presidente
Sentenza Cassazione n. 44155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris