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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 40345/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 17620/21, emessa in data 27 aprile 2021, la Sesta Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo di procura speciale, contro l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Ancona aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 280/2019 del Tribunale di Urbino.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen.

La Corte di cassazione sarebbe caduta in una "svista percettiva", non avendo rilevato che, nel procedimento camerale ex art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen., il difensore ha la legittimazione diretta all'impugnazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.

2. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, in motivazione; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868).

Il ricorso in esame ha lamentato non un errore di fatto, bensì una insindacabile valutazione di diritto sulla interpretazione di norme, espressa nella decisione impugnata, peraltro in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 15957 del 02/03/2021, Hallal, Rv. 281270; Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 5, n. 48346 del 28/06/2018, Cunsolo, Rv. 274412; Sez. 1, n. 52266 del 20/07/2017, Sein, Rv. 271263).

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore P., ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini dente ' '21, Pi,'9.,(.,; /'i. '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 17620/21, emessa in data 27 aprile 2021, la Sesta Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo di procura speciale, contro l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Ancona aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 280/2019 del Tribunale di Urbino. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. La Corte di cassazione sarebbe caduta in una "svista percettiva", non avendo rilevato che, nel procedimento camerale ex art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen., il difensore ha la legittimazione diretta all'impugnazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. 2. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, in motivazione; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Il ricorso in esame ha lamentato non un errore di fatto, bensì una insindacabile valutazione di diritto sulla interpretazione di norme, espressa nella decisione impugnata, peraltro in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 15957 del 02/03/2021, Hallal, Rv. 281270; Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 5, n. 48346 del 28/06/2018, Cunsolo, Rv. 274412; Sez. 1, n. 52266 del 20/07/2017, Sein, Rv. 271263). 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2021. Il Consigliere estensore P., ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini dente ' '21, Pi,'9.,(.,; /'i. '
Decreto Cassazione n. 40345/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris