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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09647/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 08/07/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca LOY, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 08/07/2021, la Corte di appello di Messina, in funzione di Giudice dell'esecuzione - pronunciando in sede rescindente a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3481 del 15/12/2020 - ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di confisca per intero dei beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ( terza intestataria), adottato il 21 novembre 2017, confermando la valutazione precedentemente espressa dalla medesima Corte territoriale.

1.1. Giova precisare che il procedimento esecutivo, avente ad oggetto la confisca cd. estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., si è svolto con le cadenze che seguono: a) a monte vi è una decisione irrevocabile di condanna emessa per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza definitiva in data 17 ottobre 2011); b) con un primo incidente di esecuzione è stato disposto il sequestro, a fini di confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, di alcuni beni.

Le decisioni di merito sono state emesse il 15 luglio del 2015 e, in sede di opposizione, il 17 novembre del 2015, decisione quest'ultima con la quale veniva accolta l'istanza di dissequestro di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo esclusivo ai beni indicati ai nn. 4,5,6, del decreto di sequestro, ordinando la confisca degli altri beni, ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: due appartamenti acquistati nel medesimo giorno ( 22/01/2008) rispettivamente, al prezzo di euro 40 mila ed euro 3000; a carico di [OSCURATO:PERSONA]: immobile acquistato in data 12/04/2000 per 118 milioni di lire; c) in data 21 novembre del 2017 risulta emessa, sempre in sede esecutiva, la decisione di confisca, oggetto di ricorso per cassazione, qualificato in opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen. (con decisione di questa Corte n. 37380 del 18.6:2019). d) in data 03/03/2020, la Corte di Assise di Appello di Messina - quale giudice dell'esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di confisca. e) in data 15/12/2020 la Prima sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria, perché "la decisione impugnata - a fronte del riconoscimento della capacità reddituale autonoma di costei - non realizza una compiuta e logica applicazione dei principi sin qui esposti, a fronte del non elevato costo sostenuto per gli acquisti immobiliari oggetto di confisca in danno della terza", ravvisando una apodittica affermazione dell'integrale consumo delle risorse della stessa [OSCURATO:PERSONA] per sostentamento, senza supportarla con "una analisi della composizione, negli anni rilevanti, del nucleo familiare e degli eventuali apporti dell'altro coniuge"; quanto a [OSCURATO:PERSONA], "nella parte in cui, per converso, la decisione nega la attenuazione della sproporzione pur a fronte di entrate lecite che vengono riconosciute come esistenti.. .posto che la Corte di merito non spiega perché, pur a fronte di una attenuazione della sproporzione, il bene in questione debba essere confiscato per intero", richiamando il principio di diritto per cui la ablazione può essere anche parziale, dovendo corrispondere agli Esiti del giudizio contabile;1.2.

Con l'ordinanza impugnata il Giudice a quo ha ritenuto, quanto agli acquisti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], che i redditi da lavoro dalla stessa percepiti nel periodo di riferimento ( 2007), pari a 2.903,00, e gli ulteriori proventi allegati dalla Difesa ( risarcimenti danni erogati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2004 e nel 2005, per un totale di euro 12.436) non potevano giustificare la liceità degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], neppure considerando i redditi percepiti nel periodo dal 1999 al 2011, dal coniuge, in quanto frutto della gestione di una impresa criminogena ( ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, non equiparabili ad attività lavorativa lecita.

Inoltre, nel provvedimento impugnato, si esclude di potere prendere in considerazione, ai fini del giudizio di proporzione, le somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio per il decesso di due suoi fratelli, in quanto già valutate ai fini del parziale dissequestro disposto in favore della [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ha, altresì, escluso dal computo anche ulteriori proventi allegati dalla Difesa, corrispondenti alla compravendita di veicoli, e a risarcimenti assicurativi per sinistri stradali subiti dai ricorrenti, perché successivi agli acquisti immobiliari.

Con riferimento all'acquisto effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata ha ritenuto sconfessata la tesi che l'acconto di euro 21.000 per l'acquisto immobiliare sarebbe stato sostenuto dal padre dell'[OSCURATO:PERSONA], che, come da lui stesso dichiarato, avrebbe rilasciato effetti cambiari su richiesta del figlio, valorizzando, in assenza di allegazione documentale, l'atto notarile del 12 aprile 2020, che fa riferimento, invece, a pagamento in contanti.

Inoltre, sempre nella medesima ottica, la Corte di assise di appello ha valorizzato la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse contratto due mutui per l'assegnazione dell'appartamento, anch'essi non sostenibili con i redditi leciti accertati.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi, affidato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], svolge, con un unico atto, quattro motivi.

2.1. Con i primi due, si denunciano violazione dell'art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992 e dell'art.125 cod. proc. pen., nonchè dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione al dictum della sentenza rescindente della Corte di cassazione, e correlati vizi della motivazione.

2.1.1. Sostiene la Difesa che, nell'ordinanza impugnata, si è erroneamente ritenuto che i risarcimenti conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] per il decesso dei suoi fratelli siano stati considerati dai Giudici di merito per giustificare il dissequestro dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 ( disposto con ordinanza del 17/11/2015), dal momento che, invece, esso era stato giustificato dai redditi propri dalla medesima percepiti dal 2007.

Tale circostanza emergerebbe chiaramente dalla ordinanza di dissequestro del 17/11/2015 ( pg.5).

Pertanto, continua la Difesa, la motivazione con la quale si è ritenuto di non potere considerare, ai fini della proporzionalità dell'acquisto immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA], le somme da lui percepite a titolo risarcitorio è inesistente, perché fondata su una premessa in fatto errata.

2.1.2. Si segnala ancora che l'acquisto immobiliare fu effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] in lire e non in euro ( 118 milioni, pari a euro 60.942,00) cifra pagata con 21 milioni di lire in contanti e la restante somma con accollo di due mutui semestrali.2.1.3.

Posto poi che la Corte territoriale, con la ordinanza del 17/11/2015, con la quale ha contestualmente disposto la confisca dei restanti beni, ha dato atto del ridimensionamento, conseguente alle valutazioni del c.t. di parte, della sproporzione, attestata, infine, in euro 100.000, si deduce come la tesi sostenuta dalla Corte territoriale, che gli ulteriori redditi, accertati, a mezzo di altra consulenza, pari a 46.207,00, non sarebbero comunque sufficienti a giustificare gli acquisti, risulti assertiva, parziale e non esaustiva, alla luce del dictum della sentenza rescindente, che aveva demandato al giudice di merito di verificare "perchè, pur a fronte di un'attenuazione della sproporzione, il bene debba essere confiscato per intero", e, quindi, di valutare l'adozione di una misura ablativa parziale nei limiti della sproporzione accertata. 2.1.4.Neppure la Corte territoriale ha tenuto conto dell'ulteriore elemento, sempre individuato dalla Corte di cassazione, rappresentato dalla possibilità di tenere conto di redditi lecitamente acquisiti dall'[OSCURATO:PERSONA] ( in tal senso valorizzando almeno i risarcimenti conseguiti per il decesso dei due fratelli) anche ai fini dell'acquisto, non particolarmente impegnativo, dei beni immobili da parte della moglie nel 2007.

Anche su tale fronte la motivazione è omessa.

La Corte territoriale, per un verso, ritiene che le somme acquisite lecitamente dall'[OSCURATO:PERSONA] non possano essere utilizzate per giustificare il suo acquisto perchè ad esso successive, per altro, omette di considerarle ai fini degli acquisiti della moglie, che non sconterebbero tale limite, per l'epoca in cui sono avvenuti, conformemente ai dettami della sentenza rescindente che ha fatto, appunto, riferimento alla possibilità di tenere conto degli "apporti dell'altro coniuge".

2.2. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. e dell'art. 38 co. 5 del D.P.R.n. 600 del 1973.

Premesso che la sentenza rescindente aveva ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso, laddove si eccepiva che, a fronte di una presunzione legale, stabilita dalla disposizione di cui all'art. 38 cit. - secondo cui, nel caso di determinazione sintetica del reddito, occorre fare riferimento, ai fini del calcolo della spesa per incrementi patrimoniali, ai redditi conseguiti nell'anno in cui si sono sostenute le spese e nei quattro precedenti, mentre, qui, il Giudice a quo ha tenuto conto unicamente del reddito percepito dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nel 2007, anno precedente agli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo insufficiente - si duole la Difesa dell'omesso vaglio di tale questione, oggetto di esame nel precedente giudizio.

2.3. Con il quarto motivo sono dedotti vizi della motivazione, manifestamente illogica in ordine alla valutazione dei redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'ordinanza impugnata omette di svolgere dovute argomentazioni a fonte delle allegazioni documentali difensive.

3. Con motivi nuovi, il comune difensore dei ricorrenti ha eccepito la violazione dell'art. 12 sexies D.L. n. 356/1992, rappresentando che, a seguito di istanza di revisione del 04 febbraio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il giudizio di revisione della sentenza di condanna n. 1209/2009 della Corte di Assise di appello di Messina (irrevocabile a seguito della decisione della Corte di cassazione, resa con sentenza n. 1107 del 17/10/2011), disponendo l'escussione di alcuni collaboratori di giustizia per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con prosieguo alla successiva udienza fissata per il 14/03/2023.

Pertanto, a seguito della instaurazione del giudizio di revisione, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso, ai sensi dell'art. 60 co. 3 cod. proc. pen., la qualità di condannato, e riacquisito quella di imputato.

Tale sopravvenienza rende non più sussistente il presupposto della confisca c.d. allargata, richiesto dall'art. 12 sexies, ovvero la condanna definitiva per i reati ascritti.

Ne consegue la illegittimità della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Non ha pregio la deduzione difensiva, veicolata con i motivi nuovi, dal momento che sebbene ai sensi dell'art. 60 cod.proc. pen., il condannato riassuma la qualità di imputato a seguito della instaurazione del giudizio di revisione, nondimeno, detta evenienza non si riflette sulla definitività della sentenza di condanna - che costituisce il presupposto legale della confisca - che permane, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., fino alla adozione della sentenza con la quale la Corte di appello adita revoca la sentenza di condanna.

3. Quanto ai motivi che denunciano vizi della motivazione, premessa la deducibilità, in questa Sede, di vizi della motivazione su decisioni di confisca emesse - in sede esecutiva - in ambito penale, dovendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 666 co.6 cod . proc. pen., osserva il Collegio, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata fonda la propria decisione su argomentazioni contraddittorie, relativamente alle disponibilità reddituali della [OSCURATO:PERSONA], giacchè, dopo avere richiamato la decisione con la quale era stata disposta, in sede di opposizione, con ordinanza del 17 novembre del 2015, la restituzione alla ricorrente di alcuni cespiti, in quanto giustificata dalla compatibilità degli acquisiti con i redditi da lavoro dalla stessa percepiti nell'anno di riferimento ( pg. 2 dell'ordinanza impugnata), in seguito, ha negato che possano essere considerati, ai fini del giudizio di proporzione, gli importi percepiti dal coniuge, a titolo di risarcimento danni, legati al decesso dei fratelli dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto somme "già tenute ampiamente in conto per dissequestrare quanto già restituito agli aventi causa" ( pg. 7 dell'ordinanza impugnata).

3.1. Sotto altro profilo, la Corte di assise di appello, anche in conseguenza della ora evidenziata contraddittorietà di giudizio, finisce per replicare l'analogo errore di valutazione, già censurato dal giudice di legittimità, laddove omette di scrutinare adeguatamente, alla luce del principio di diritto specificamente evocato nella sentenza rescindente, la possibilità di un parziale ridimensionamento della confisca, alla luce della capacità reddituale documentata dalla Difesa dei ricorrenti.

In tal senso, infatti, la Corte territoriale, che pure ha preso in esame le allegazioni difensive al fine di una possibile revisione del giudizio ( pg. 6-7) ha, tuttavia, omesso di considerare quegli importi - di entità affatto trascurabile, nell'ottica di una confisca parziale - in quanto ritenuti già "consumati" ai fini del disposto dissequestro in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Di fatto, la Corte di assise di appello ha sottratto l'intera somma, percepita dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento per il decesso dei fratelli, alla valutazione dell'eventuale sua rilevanza, anche parziale o nella sua parte residua, ai fini della determinazione della sproporzione, rispetto al valore dei beni oggetto di misura e quindi della decisione di confisca.

In tal modo, non è possibile rilevare i termini dell'effettiva sproporzione, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per una confisca totale o parziale.

3.2. Il principio di diritto che deve essere richiamato è quello già posto in luce dalla sentenza rescindente, quanto alla necessità di tenere conto della possibilità di una ablazione parziale, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione al soggetto terzo in sede di confisca estesa penale ( sez. 1 n 35762 del 04/06/2019, Rv. 276811), sulla base di un completo e corretto giudizio contabile ( di confronto tra i valori, il più possibile aderente alla realtà e non presuntivo), non potendosi estendere la confisca oltre il limite quantitativo della sproporzione accertata.

3.2.1. Giova, altresì, ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, si afferma costantemente che, a fronte della accertata capacità reddituale del soggetto terzo, intestatario formale di un bene ( la [OSCURATO:PERSONA]), viene posta in dubbio la stessa fittizietà della intestazione, gravando sull'accusa il relativo onere della prova, anche indiziaria, ma assistita dagli ordinari parametri di logicità e concludenza, non rilevando, in caso contrario, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 -sexies legge n. 356 del 17 agosto 1992 ( Sez. 5 n. 53449 del 16/10/2018, Rv. 275406; conf.

Sez. 5 n. 13084 del 06/03/2017 rv. 269711).

4. Di tali principi dovrà tenere conto la Corte di assise di appello, nel rinnovato giudizio, risolvendo la segnalata contraddittorietà della ordinanza impugnata, a confronto con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale degli interessati al momento degli acquisti, tenendo conto, ai fini del giudizio sul requisito della completa sproporzione, dei redditi legittimamente riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], e chiarendo se sussista una effettiva attenuazione della sproporzione, di conseguenza, determinandosi in merito alla possibilità di una ablazione solo parziale dei beni dei ricorrenti.

Restano assorbiti, ma non preclusi, gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 08/07/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Francesca LOY, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 08/07/2021, la Corte di appello di Messina, in funzione di Giudice dell'esecuzione - pronunciando in sede rescindente a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3481 del 15/12/2020 - ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di confisca per intero dei beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ( terza intestataria), adottato il 21 novembre 2017, confermando la valutazione precedentemente espressa dalla medesima Corte territoriale. 1.1. Giova precisare che il procedimento esecutivo, avente ad oggetto la confisca cd. estesa ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., si è svolto con le cadenze che seguono: a) a monte vi è una decisione irrevocabile di condanna emessa per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza definitiva in data 17 ottobre 2011); b) con un primo incidente di esecuzione è stato disposto il sequestro, a fini di confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, di alcuni beni. Le decisioni di merito sono state emesse il 15 luglio del 2015 e, in sede di opposizione, il 17 novembre del 2015, decisione quest'ultima con la quale veniva accolta l'istanza di dissequestro di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo esclusivo ai beni indicati ai nn. 4,5,6, del decreto di sequestro, ordinando la confisca degli altri beni, ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: due appartamenti acquistati nel medesimo giorno ( 22/01/2008) rispettivamente, al prezzo di euro 40 mila ed euro 3000; a carico di [OSCURATO:PERSONA]: immobile acquistato in data 12/04/2000 per 118 milioni di lire; c) in data 21 novembre del 2017 risulta emessa, sempre in sede esecutiva, la decisione di confisca, oggetto di ricorso per cassazione, qualificato in opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen. (con decisione di questa Corte n. 37380 del 18.6:2019). d) in data 03/03/2020, la Corte di Assise di Appello di Messina - quale giudice dell'esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di confisca. e) in data 15/12/2020 la Prima sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria, perché "la decisione impugnata - a fronte del riconoscimento della capacità reddituale autonoma di costei - non realizza una compiuta e logica applicazione dei principi sin qui esposti, a fronte del non elevato costo sostenuto per gli acquisti immobiliari oggetto di confisca in danno della terza", ravvisando una apodittica affermazione dell'integrale consumo delle risorse della stessa [OSCURATO:PERSONA] per sostentamento, senza supportarla con "una analisi della composizione, negli anni rilevanti, del nucleo familiare e degli eventuali apporti dell'altro coniuge"; quanto a [OSCURATO:PERSONA], "nella parte in cui, per converso, la decisione nega la attenuazione della sproporzione pur a fronte di entrate lecite che vengono riconosciute come esistenti.. .posto che la Corte di merito non spiega perché, pur a fronte di una attenuazione della sproporzione, il bene in questione debba essere confiscato per intero", richiamando il principio di diritto per cui la ablazione può essere anche parziale, dovendo corrispondere agli Esiti del giudizio contabile;1.2. Con l'ordinanza impugnata il Giudice a quo ha ritenuto, quanto agli acquisti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], che i redditi da lavoro dalla stessa percepiti nel periodo di riferimento ( 2007), pari a 2.903,00, e gli ulteriori proventi allegati dalla Difesa ( risarcimenti danni erogati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2004 e nel 2005, per un totale di euro 12.436) non potevano giustificare la liceità degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], neppure considerando i redditi percepiti nel periodo dal 1999 al 2011, dal coniuge, in quanto frutto della gestione di una impresa criminogena ( ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, non equiparabili ad attività lavorativa lecita. Inoltre, nel provvedimento impugnato, si esclude di potere prendere in considerazione, ai fini del giudizio di proporzione, le somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio per il decesso di due suoi fratelli, in quanto già valutate ai fini del parziale dissequestro disposto in favore della [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha, altresì, escluso dal computo anche ulteriori proventi allegati dalla Difesa, corrispondenti alla compravendita di veicoli, e a risarcimenti assicurativi per sinistri stradali subiti dai ricorrenti, perché successivi agli acquisti immobiliari. Con riferimento all'acquisto effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata ha ritenuto sconfessata la tesi che l'acconto di euro 21.000 per l'acquisto immobiliare sarebbe stato sostenuto dal padre dell'[OSCURATO:PERSONA], che, come da lui stesso dichiarato, avrebbe rilasciato effetti cambiari su richiesta del figlio, valorizzando, in assenza di allegazione documentale, l'atto notarile del 12 aprile 2020, che fa riferimento, invece, a pagamento in contanti. Inoltre, sempre nella medesima ottica, la Corte di assise di appello ha valorizzato la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse contratto due mutui per l'assegnazione dell'appartamento, anch'essi non sostenibili con i redditi leciti accertati. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi, affidato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], svolge, con un unico atto, quattro motivi. 2.1. Con i primi due, si denunciano violazione dell'art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992 e dell'art.125 cod. proc. pen., nonchè dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione al dictum della sentenza rescindente della Corte di cassazione, e correlati vizi della motivazione. 2.1.1. Sostiene la Difesa che, nell'ordinanza impugnata, si è erroneamente ritenuto che i risarcimenti conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] per il decesso dei suoi fratelli siano stati considerati dai Giudici di merito per giustificare il dissequestro dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 ( disposto con ordinanza del 17/11/2015), dal momento che, invece, esso era stato giustificato dai redditi propri dalla medesima percepiti dal 2007. Tale circostanza emergerebbe chiaramente dalla ordinanza di dissequestro del 17/11/2015 ( pg.5). Pertanto, continua la Difesa, la motivazione con la quale si è ritenuto di non potere considerare, ai fini della proporzionalità dell'acquisto immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA], le somme da lui percepite a titolo risarcitorio è inesistente, perché fondata su una premessa in fatto errata. 2.1.2. Si segnala ancora che l'acquisto immobiliare fu effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] in lire e non in euro ( 118 milioni, pari a euro 60.942,00) cifra pagata con 21 milioni di lire in contanti e la restante somma con accollo di due mutui semestrali.2.1.3. Posto poi che la Corte territoriale, con la ordinanza del 17/11/2015, con la quale ha contestualmente disposto la confisca dei restanti beni, ha dato atto del ridimensionamento, conseguente alle valutazioni del c.t. di parte, della sproporzione, attestata, infine, in euro 100.000, si deduce come la tesi sostenuta dalla Corte territoriale, che gli ulteriori redditi, accertati, a mezzo di altra consulenza, pari a 46.207,00, non sarebbero comunque sufficienti a giustificare gli acquisti, risulti assertiva, parziale e non esaustiva, alla luce del dictum della sentenza rescindente, che aveva demandato al giudice di merito di verificare "perchè, pur a fronte di un'attenuazione della sproporzione, il bene debba essere confiscato per intero", e, quindi, di valutare l'adozione di una misura ablativa parziale nei limiti della sproporzione accertata. 2.1.4.Neppure la Corte territoriale ha tenuto conto dell'ulteriore elemento, sempre individuato dalla Corte di cassazione, rappresentato dalla possibilità di tenere conto di redditi lecitamente acquisiti dall'[OSCURATO:PERSONA] ( in tal senso valorizzando almeno i risarcimenti conseguiti per il decesso dei due fratelli) anche ai fini dell'acquisto, non particolarmente impegnativo, dei beni immobili da parte della moglie nel 2007. Anche su tale fronte la motivazione è omessa. La Corte territoriale, per un verso, ritiene che le somme acquisite lecitamente dall'[OSCURATO:PERSONA] non possano essere utilizzate per giustificare il suo acquisto perchè ad esso successive, per altro, omette di considerarle ai fini degli acquisiti della moglie, che non sconterebbero tale limite, per l'epoca in cui sono avvenuti, conformemente ai dettami della sentenza rescindente che ha fatto, appunto, riferimento alla possibilità di tenere conto degli "apporti dell'altro coniuge". 2.2. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. e dell'art. 38 co. 5 del D.P.R.n. 600 del 1973. Premesso che la sentenza rescindente aveva ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso, laddove si eccepiva che, a fronte di una presunzione legale, stabilita dalla disposizione di cui all'art. 38 cit. - secondo cui, nel caso di determinazione sintetica del reddito, occorre fare riferimento, ai fini del calcolo della spesa per incrementi patrimoniali, ai redditi conseguiti nell'anno in cui si sono sostenute le spese e nei quattro precedenti, mentre, qui, il Giudice a quo ha tenuto conto unicamente del reddito percepito dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nel 2007, anno precedente agli acquisti della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo insufficiente - si duole la Difesa dell'omesso vaglio di tale questione, oggetto di esame nel precedente giudizio. 2.3. Con il quarto motivo sono dedotti vizi della motivazione, manifestamente illogica in ordine alla valutazione dei redditi leciti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'ordinanza impugnata omette di svolgere dovute argomentazioni a fonte delle allegazioni documentali difensive. 3. Con motivi nuovi, il comune difensore dei ricorrenti ha eccepito la violazione dell'art. 12 sexies D.L. n. 356/1992, rappresentando che, a seguito di istanza di revisione del 04 febbraio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il giudizio di revisione della sentenza di condanna n. 1209/2009 della Corte di Assise di appello di Messina (irrevocabile a seguito della decisione della Corte di cassazione, resa con sentenza n. 1107 del 17/10/2011), disponendo l'escussione di alcuni collaboratori di giustizia per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con prosieguo alla successiva udienza fissata per il 14/03/2023. Pertanto, a seguito della instaurazione del giudizio di revisione, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso, ai sensi dell'art. 60 co. 3 cod. proc. pen., la qualità di condannato, e riacquisito quella di imputato. Tale sopravvenienza rende non più sussistente il presupposto della confisca c.d. allargata, richiesto dall'art. 12 sexies, ovvero la condanna definitiva per i reati ascritti. Ne consegue la illegittimità della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Non ha pregio la deduzione difensiva, veicolata con i motivi nuovi, dal momento che sebbene ai sensi dell'art. 60 cod.proc. pen., il condannato riassuma la qualità di imputato a seguito della instaurazione del giudizio di revisione, nondimeno, detta evenienza non si riflette sulla definitività della sentenza di condanna - che costituisce il presupposto legale della confisca - che permane, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., fino alla adozione della sentenza con la quale la Corte di appello adita revoca la sentenza di condanna. 3. Quanto ai motivi che denunciano vizi della motivazione, premessa la deducibilità, in questa Sede, di vizi della motivazione su decisioni di confisca emesse - in sede esecutiva - in ambito penale, dovendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 666 co.6 cod . proc. pen., osserva il Collegio, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata fonda la propria decisione su argomentazioni contraddittorie, relativamente alle disponibilità reddituali della [OSCURATO:PERSONA], giacchè, dopo avere richiamato la decisione con la quale era stata disposta, in sede di opposizione, con ordinanza del 17 novembre del 2015, la restituzione alla ricorrente di alcuni cespiti, in quanto giustificata dalla compatibilità degli acquisiti con i redditi da lavoro dalla stessa percepiti nell'anno di riferimento ( pg. 2 dell'ordinanza impugnata), in seguito, ha negato che possano essere considerati, ai fini del giudizio di proporzione, gli importi percepiti dal coniuge, a titolo di risarcimento danni, legati al decesso dei fratelli dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto somme "già tenute ampiamente in conto per dissequestrare quanto già restituito agli aventi causa" ( pg. 7 dell'ordinanza impugnata). 3.1. Sotto altro profilo, la Corte di assise di appello, anche in conseguenza della ora evidenziata contraddittorietà di giudizio, finisce per replicare l'analogo errore di valutazione, già censurato dal giudice di legittimità, laddove omette di scrutinare adeguatamente, alla luce del principio di diritto specificamente evocato nella sentenza rescindente, la possibilità di un parziale ridimensionamento della confisca, alla luce della capacità reddituale documentata dalla Difesa dei ricorrenti. In tal senso, infatti, la Corte territoriale, che pure ha preso in esame le allegazioni difensive al fine di una possibile revisione del giudizio ( pg. 6-7) ha, tuttavia, omesso di considerare quegli importi - di entità affatto trascurabile, nell'ottica di una confisca parziale - in quanto ritenuti già "consumati" ai fini del disposto dissequestro in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Di fatto, la Corte di assise di appello ha sottratto l'intera somma, percepita dall'[OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento per il decesso dei fratelli, alla valutazione dell'eventuale sua rilevanza, anche parziale o nella sua parte residua, ai fini della determinazione della sproporzione, rispetto al valore dei beni oggetto di misura e quindi della decisione di confisca. In tal modo, non è possibile rilevare i termini dell'effettiva sproporzione, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per una confisca totale o parziale. 3.2. Il principio di diritto che deve essere richiamato è quello già posto in luce dalla sentenza rescindente, quanto alla necessità di tenere conto della possibilità di una ablazione parziale, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione al soggetto terzo in sede di confisca estesa penale ( sez. 1 n 35762 del 04/06/2019, Rv. 276811), sulla base di un completo e corretto giudizio contabile ( di confronto tra i valori, il più possibile aderente alla realtà e non presuntivo), non potendosi estendere la confisca oltre il limite quantitativo della sproporzione accertata. 3.2.1. Giova, altresì, ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, si afferma costantemente che, a fronte della accertata capacità reddituale del soggetto terzo, intestatario formale di un bene ( la [OSCURATO:PERSONA]), viene posta in dubbio la stessa fittizietà della intestazione, gravando sull'accusa il relativo onere della prova, anche indiziaria, ma assistita dagli ordinari parametri di logicità e concludenza, non rilevando, in caso contrario, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 -sexies legge n. 356 del 17 agosto 1992 ( Sez. 5 n. 53449 del 16/10/2018, Rv. 275406; conf. Sez. 5 n. 13084 del 06/03/2017 rv. 269711). 4. Di tali principi dovrà tenere conto la Corte di assise di appello, nel rinnovato giudizio, risolvendo la segnalata contraddittorietà della ordinanza impugnata, a confronto con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale degli interessati al momento degli acquisti, tenendo conto, ai fini del giudizio sul requisito della completa sproporzione, dei redditi legittimamente riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA], e chiarendo se sussista una effettiva attenuazione della sproporzione, di conseguenza, determinandosi in merito alla possibilità di una ablazione solo parziale dei beni dei ricorrenti. Restano assorbiti, ma non preclusi, gli
Sentenza Cassazione n. 09647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris