CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato ope legis;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale sono rappresentati e difesi, giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026- controricorrenti -avverso il decreto n. 2652/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,pubblicato il 12/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. exart. 378, primo comma, cod. proc. civ., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e BrigittaMarra, per le parti controricorrenti.1. Con ricorso del 3/1/2022, il Ministero della giustizia proposeopposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001, avverso il decreto del6/12/2021, con cui il Consigliere delegato della Corte d’appello diSalerno lo aveva condannato a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] eMaria Ambrosio, quali garanti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,a titolo di equo indennizzo, la somma di euro 2.400,00 ciascuna, perl’irragionevole durata del giudizio presupposto, iniziato nel novembre2011 e conclusosi nell’aprile 2021.Il giudizio presupposto aveva avuto ad oggetto l’opposizione al decretoingiuntivo n. 1041/2011, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adistanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva ingiunto alla EdilMarra di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e ai fideiussori e soci illimitatamenteresponsabili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di pagare, in solido traloro, la somma di euro 130.589,52 oltre interessi e spese e ad AnnaCiaravola e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti, la somma di euro104.000,00; dopo dieci anni, il giudizio si era concluso conRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -2-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’accertamento del credito dovuto da ciascuna delle garanti nella misuradi euro 473,02.In applicazione del limite stabilito dal comma 3 dell’art. 2 bis dellal. n. 89/2001, il Ministero chiese, pertanto, la revoca parziale deldecreto monocratico della Corte d’appello e la rideterminazionedell’equo indennizzo spettante alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmbrosio nei limiti del diritto accertato dal giudice e, cioè, in euro473,02 per ognuna.2. La Corte d’appello di Salerno, con decreto n. 2652/2022,rigettò l’opposizione, ritenendo che, anche per le garanti AnnaCiaravola e [OSCURATO:PERSONA] «il ‘patema d’animo’ sofferto va[da]inevitabilmente correlato al valore patrimoniale oggetto dellacontroversia».3. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmbrosio si sono difese con controricorso, illustrato con successivamemoria. Con lo stesso controricorso si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore e socio, a cui il ricorso erastato pure notificato per mera litis denuntiatio.La causa è stata fissata per la trattazione nella camera di consigliodel 10/9/2024.[OSCURATO:PERSONA] ha preso atto del fatto che nella specie, in giudizio, legaranti opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno ottenuto lasensibile riduzione della pretesa di parte ingiungente opposta in euro473,02; che questa riduzione, tuttavia, si è verificata comunque in ungiudizio protrattosi oltre il termine di durata ragionevole e in cui leopponenti hanno dovuto inizialmente difendersi da un’ingiunzione dieuro 104.000,00; ha quindi, ritenuto di dovere rimettere la trattazionedella causa in pubblica udienza, in considerazione del particolare rilievoRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -3-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026nomofilattico, per stabilire se la regola secondo cui la misuradell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione «non può in ognicaso essere superiore […] al valore del diritto accertato dal Giudice»,debba intendersi applicabile, oltre che senza distinzione in ragione dellaposizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processopresupposto, anche nel caso in cui tale diritto sia stato accertato inparte come esistente.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, cod. proc. civ., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte inepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in relazione al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero della giustizia hadenunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 3della legge n. 89/2001, per non avere la Corte d’appello limitatol’indennizzo dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],evidentemente inferiore al valore della domanda azionata nel giudiziopresupposto, al valore del diritto accertato dal Giudice.1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello di Salerno, decidendosulla fondatezza dell’opposizione del Ministero avverso il decreto resoin sede monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],non ha spiegato perché non abbia considerato rilevante il limitedell’accertamento del debito dovuto in solido dalle due garanti, comestabilito per ognuna delle due parti, nel giudizio presupposto, in euro473,02.In particolare, la Corte territoriale, per escludere la rilevanza dellimite di questa somma, ha operato il richiamo alle pronunce di questaCorte n. 26497/2019 e n. 4283/2017, evidenziandone, però, soltantoalcuni passaggi ed enucleando perciò un principio di necessariaconsiderazione del valore iniziale della causa e della correlata gravitàRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -4-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026del «patema d’animo» non coerente né con la prescrizione del terzocomma dell’art. 2 bis, né con la sua interpretazione costante.L’art. 2 bis, come aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera b) del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto2012, n. 134, per fissare i criteri di determinazione dell’indennizzo,prevede al terzo comma che la misura dell'indennizzo, anche in derogaal comma 1, non possa in ogni caso essere superiore al valore dellacausa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.Questa Corte ha innanzitutto già escluso, sulla basedell'interpretazione letterale e teleologica della disposizione indicata,che il limite di liquidazione ivi fissato si riferisca alla (sola) misuradell'indennizzo annuo e non (anche) a quella dell'indennizzo totale (explurimis, Cass. sez. 6-2, n. 25804 del 2015), così come ha stabilitoche, con l'introduzione dell’art. 2 bis, il legislatore del 2012 ha recepitol'esigenza, già in precedenza evidenziata da questa Corte (cfr. Cass.sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), di evitare il rischio disovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperatiarricchimenti; infatti, già in epoca antecedente alla introduzione dellanorma in oggetto, la monetizzazione del patema d'animo avveniva,sulla base di una valutazione complessa, tenendo conto dellaconsistenza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, dellaprobabilità di accoglimento in ragione dei precedenti consolidati, delcomportamento sollecitatorio delle parti.Il legislatore del 2012 ha introdotto il limite massimo ancorato alvalore economico della pretesa azionata nel giudizio presuppostoproprio allo scopo di garantire, sulla base di un giudizio ex ante, unapiù stretta relazione tra il significato economico della domandagiudiziale e il patema d'animo che la parte subisce fino a quando quelladomanda non sia stata evasa, e ciò non appare irragionevole nellaRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -5-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026prospettiva dell'analisi economica del diritto (Cass. Sez. 6 - 2, n. 14047del 08/07/2016).In tal senso, il limite posto dall'art. 2 bis, comma 3 della l. n. 89del 2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134del 2102), all'indennizzo per ingiusta durata del processo presupponeche il giudice dell'equa riparazione individui l'esatto valore della causa,del quale l'eventuale accertamento del diritto da parte del giudice aquo costituisce un dato oggettivo, a prescindere dalla soccombenzadella parte istante nel processo presupposto (Cass. Sez. 6 - 2, n. 25711del 21/12/2015).Pur avendo riportato le massime delle pronunzie di questa Cortequi citate, la Corte d’appello di Salerno non ha correttamente applicatoi principi che vi sono stati enunciati: ha fondato, infatti, il rigettodell’opposizione sulla necessità di valutare la «posta in gioco» e, perciò,la natura degli interessi delle parti in giudizio e, nella specie, larilevante entità patrimoniale della pretesa azionata nei confronti dellegaranti.Il legislatore, tuttavia, ha opportunamente distinto, al comma 2dell’art. 2 bis, i criteri di determinazione dell’indennizzo (e, cioè, l'esitodel processo, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degliinteressi coinvolti, il valore e della rilevanza della causa, valutati anchein relazione alle condizioni personali della parte), per poi fissare in ognicaso, al successivo comma terzo, il limite del valore della causa o,qualora la misura dell’indennizzo riconoscibile risulti inferiore, quellodel «valore del diritto come accertato dal giudice».Innanzitutto, allora, la Corte Costituzionale, nelle ordinanze n. 124e 204 del 2014, ha chiarito che il limite del «valore accertato» postodalla norma deve essere inteso come riferito ai soli casi in cui il Giudiceabbia comunque accertato l'esistenza di un diritto e che il «valore»dell'accertamento contenuto nella sentenza, come individuato nellaRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -6-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026norma, è quello del diritto fatto valere dalla parte attrice, checostituisce un dato oggettivo: questo dato, tuttavia, non muta inragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nelprocesso presupposto e, in tal senso, è possibile attribuire alla normaun significato conforme alla CEDU, tenuto conto che la Corte europeadei diritti dell'uomo interpreta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione,nel senso della spettanza dell'equa soddisfazione per la lesione deldiritto alla durata ragionevole del processo a tutte le parti di esso e, inparticolare, anche alla parte che sia risultata soccombente (ex aliis,sentenza 19 febbraio 1998, Paulsen-Medalen e Svensson contro[OSCURATO:PERSONA], 149/1996/770/967) (così Corte costituzionale n. 124 del 2014e, di seguito, n. 204 del 2014, n. 240 del 2014, n. 280 del 2014).In particolare, nell’ordinanza n. 124/2004, la Corte Costituzionaleha proprio escluso la fondatezza dell’interpretazione offerta dai Giudiciremittenti e, cioè, che la locuzione «valore […] del diritto accertato dalgiudice» debba essere considerata «bivalente rispetto alle posizionidelle parti in lite», con la conseguenza che, tra l’altro, nel caso divittoria dell’attore e, correlativamente, di soccombenza del convenuto,il valore del diritto accertato dal giudice possa risultare, per l’attore,quello del diritto del quale egli ha chiesto, e ottenuto, l’accertamentopositivo e, per il convenuto, la cui richiesta di accertamento negativo èstata rigettata, un valore pari a «zero».Ciò significa, allora, che, allo stesso modo non è rilevante se laparte che agisca in equa riparazione abbia dovuto, nel giudiziopresupposto, sopportare un patema d’animo per sostenere una pretesadi ingente valore, poi risultata soltanto parzialmente fondata oppure,in contrapposizione, abbia dovuto invece difendersi da quella pretesapoi ridimensionata: per il legislatore del 2012 è stata, infatti, comunquenecessaria la riconduzione dell’indennizzo riconoscibile per equariparazione al dato oggettivo del valore accertato giudizialmente delRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -7-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026diritto presupposto, allo scopo, già in precedenza evidenziato comeequo e, perciò, indispensabile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 12937del 2012), di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addiritturadi occasionali e insperati arricchimenti (Cass. Sez. 6 - 2, n. 14047 del08/07/2016).Così ricostruito il sistema resta coerente e scevro da dubbi di nonconformità, nel senso che l’accertamento del diritto da parte delGiudice del giudizio presupposto costituisce un dato oggettivo, chedeve essere considerato nell’operazione di liquidazione, a prescinderedalla posizione processuale della parte istante in equa riparazione: ildisagio subito dal protrarsi dell’attesa della decisione, infatti, seppureindennizzabile, non può far conseguire un vantaggio economicosuperiore a quello perseguito, da una parte, con il riconoscimento,anche parziale, del bene della vita per cui lo stesso giudizio è statoinstaurato o alla perdita scongiurata, dall’altra parte, in conseguenzadella negazione totale o parziale di quello stesso bene.A ciò si aggiunga che l’applicabilità ad entrambe le parti del limitedel terzo comma dell’art. 2 bis, come introdotto nel 2012, assicura larazionalità del sistema dell’equo indennizzo da irragionevole durata delgiudizio, perché ancora l’operazione di valutazione e monetizzazionedel disagio dell’attesa della decisione a una soglia concreta e misurabilee contiene, perciò, il rischio di una liquidazione che risulterebbealtrimenti eccessivamente variabile se riportata soltanto alle condizionisoggettive della parte che ha subito il ritardo.2. In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve perciòessere cassato.2.1. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, inapplicazione del secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., la causapuò essere decisa: in accoglimento dell’opposizione del Ministero dellaGiustizia, il decreto monocratico n. cronologico 4832, reso in dataRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -8-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/20266/12/2021 dal Consigliere delegato della Corte d’appello di Salerno infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dev’essere revocato e aciascuna delle due ricorrenti in equa riparazione dev’esserericonosciuta la minor somma di euro 473,02 pari al valore del dirittoaccertato dal Giudice.Nella somma limite non possono essere calcolati gli interessi (chepure avrebbero potuto essere compresi – cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 7695del 19/03/2019), perché sul punto le parti controricorrenti interessatenon risultano aver offerto, in fase di opposizione, alcuna precisaindicazione sul loro ammontare (nell’ordinanza impugnata è contenutoun riferimento soltanto generico alla circostanza della debenza degliinteressi oltre la sorte capitale – ultimo capoverso prima deldispositivo).Sull’indennizzo accordato devono essere ulteriormente accordati gliinteressi legali dalla domanda al saldo.2.2. Le spese dell’intero giudizio di opposizione e di questo giudiziodi legittimità sono compensate, in considerazione della novità dellaquestione trattata: l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decretoche ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittoriopieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesimapretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché la liquidazionedeve essere operata in riferimento all’esito complessivo della lite.Non vi è luogo a statuizione sulle spese dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Marra in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore e socio, a cui ilricorso era stato pure notificato per mera litis denuntiatio, nonrisultando questi ultimi contraddittori del ricorrente e rimanendoindifferenti all'esito della lite (cfr. Cass. Sez. 2, n. 8491 del24/03/2023).Ric. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -9-Numero registro generale 6013/2023Numero sezionale 1154/2025Numero di raccolta generale 20867/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnatolimitatamente alle statuizioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmbrosio;decidendo nel merito, accoglie l’opposizione del Ministero dellaGiustizia avverso il decreto monocratico n. cronologico 4832, reso indata 6/12/2021 dal Consigliere delegato della Corte d’appello diSalerno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocandoloparzialmente quanto alle statuizioni in loro favore; condanna ilMinistero della Giustizia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMaria Ambrosio, della somma di euro 473,02 per ognuna, oltreinteressi dalla domanda al saldo;compensa interamente le spese del giudizio di opposizione e diquesto giudizio di legittimità tra il Ministero ricorrente e lecontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 10 aprile 2025.Il consigliere rel. est. La PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2023 n. 6013 sez. S2 - ud. 10-9-2024 -10-