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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 02883/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica, con cui la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal più grave reto di cui all'art. 648 cod.pen., perché il fatto non costituisce reato, confermando la condanna per il reato satellite di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967, per il quale ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; deduce vizio di motivazione, in relazione all'omessa indicazione dei criteri seguiti nella determinazione della pena, con particolare riguardo all'individuazione della pena base e all'applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2.1. A seguito dell'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione, costituente violazione più grave rispetto al residuo reato satellite di detenzione di munizioni per arma da guerra, la Corte d'appello ha proceduto a rideterminare la pena per quest'ultimo reato, in una misura che corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa); poiché la motivazione della sentenza non fornisce alcuna indicazione in ordine all'avvenuta applicazione della riduzione obbligata di pena (nella misura fissa di un terzo stabilita dall'art. 442 cod.proc.pen.) conseguente alla scelta - pacificamente effettuata dall'imputato - di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, deve ritenersi che tale diminuente sia stata erroneamente omessa.

2.2. Di conseguenza, la pena deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per il capo A, che ridetermina in mesi otto di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Così deciso il 12/01/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica, con cui la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal più grave reto di cui all'art. 648 cod.pen., perché il fatto non costituisce reato, confermando la condanna per il reato satellite di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967, per il quale ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; deduce vizio di motivazione, in relazione all'omessa indicazione dei criteri seguiti nella determinazione della pena, con particolare riguardo all'individuazione della pena base e all'applicazione della riduzione per la scelta del rito abbreviato. 2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2.1. A seguito dell'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione, costituente violazione più grave rispetto al residuo reato satellite di detenzione di munizioni per arma da guerra, la Corte d'appello ha proceduto a rideterminare la pena per quest'ultimo reato, in una misura che corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa); poiché la motivazione della sentenza non fornisce alcuna indicazione in ordine all'avvenuta applicazione della riduzione obbligata di pena (nella misura fissa di un terzo stabilita dall'art. 442 cod.proc.pen.) conseguente alla scelta - pacificamente effettuata dall'imputato - di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, deve ritenersi che tale diminuente sia stata erroneamente omessa. 2.2. Di conseguenza, la pena deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per il capo A, che ridetermina in mesi otto di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Così deciso il 12/01/2022
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