CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 07820/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17181-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 5 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 616/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/07/2015 R.G.N. :. 72/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.17181/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.616 del 2015, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto non tenuto l'attuale intimato a versare i contributi, per l'anno 2005, alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] professionisti (d'ora in avanti CIPAG); 2. la Corte territoriale ha ritenuto che il professionista avesse fornito in giudizio la prova della mancata produzione di un reddito da lavoro professionale, per avere chiesto la cancellazione dall'Albo, con comunicazione del gennaio 2005, e avere dimostrato di avere conseguito corrispettivi dall'esercizio della diversa professione di ingegnere, per la quale aveva conseguito il relativo titolo universitario, l'abilitazione all'esercizio, con iscrizione alla relativa Cassa professionale; 3. la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] professionisti sulla base di un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 5. parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, e ss., d.lgs. 509/1994, violazione dell'art. 5 Statuto CIPAG, dell'art. 20 del regolamento sulla contribuzione CIPAG, violazione principi del giusto processo, violazione dell'art. 111, co.6 cost., motivazione apparente o perplessa e obiettivamente incomprensibile, violazione dell'art. 2697 cod.civ.; 6. si controverte dell'obbligazione per i contributi minimi (soggettivo integrativo) dovuti dagli iscritti alla CIPAG nell'anno di competenza, indipendentemente dalla durata del periodo di iscrizione (nella specie, la cancellazione del professionista è intervenuta a far data dal 25 dicembre 2005); 7. questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (fra tante, Cass. nn. 4568,35481,28119,28118,24135,23628,23629,23630,23631,23633 del 2021); 8. la sentenza impugnata, che non si è attenuta al predetto principio, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale; 9. il complessivo assetto della materia nei termini anzidetti in epoca successiva all'introduzione del giudizio di merito consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito; 10.segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a cartella esattoriale; spese del giudizio di merito compensate; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Così deciso nella Adunanza camerale dell'il gennaio 2022. Il Presidente - Gi