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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34461/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte d'appello di Caltanissetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis (capo A) e 56, 624-bis cod. pen. (capo B), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la continuazione.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. 1Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, invero, proponibile purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); in particolare, non sono consentiti motivi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte d'appello di Caltanissetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis (capo A) e 56, 624-bis cod. pen. (capo B), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la continuazione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. 1Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, invero, proponibile purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); in particolare, non sono consentiti motivi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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