CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 32587/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del Magistrato di sorveglianza di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;Rilevato che con ordinanza del 14 aprile 2026, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila disponeva trasmettersi a questa Corte di Cassazione il reclamo propostodall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza didiniego dell’ordine di ottemperanza del provvedimento assunto dal magistrato disorveglianza il 15.3.2024;rilevato che il ricorso è proposto dal condannato personalmente;rilevato che l’art. 613 cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, lememorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., inoltre, dispone che «Nei casi previsti dall'articolo 591,comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusal'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senzaformalità di procedura l'inammissibilità del ricorso». L’art. 591 comma 1 lett. a)cod. proc. pen. prevede come causa di inammissibilità dell’impugnazione laproposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato;rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato sottoscritto dall’interessatopersonalmente e non dal difensore iscritto nell’apposito albo, con la conseguenzache deve essere dichiarato inammissibile in quanto proveniente da soggetto nonlegittimato;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n.186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]