CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamenta che non è stato accertato che egli è l'autore della condotta contestata di manomissione del contatore dell'energia elettrica ai fini della sottrazione della stessa; Rilevato che la doglianza non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto irrilevante l'accertamento di dette circostanze a fronte dell'ammissione da parte dell'imputato che egli era consapevole di utilizzare l'energia al di fuori di ogni contabilizzazione da parte dell'ente erogatore (pag. 2) e che dunque la censura è priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso