CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 18514/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che è inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce i vizi di violazione di legge e di vizio della motivazione, impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe, in forza della quale il Tribunale di sorveglianza di Torino - ai sensi degli artt. 666 comma 2 e 678 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 09/10/2023, che aveva disatteso analoga istanza, volta al riconoscimento della liberazione anticipata e che era stata già confermata - in sede di reclamo - dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 17/11/2023; Ritenuto che le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione non possono trovare accoglimento, in quanto trattasi di impugnazione meramente reiterative di altra, del medesimo tenore, già valutata e decisa, con valutazione confermata; Rilevato che la difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha specificato come le ragioni della doglianza si fondino sul presupposto che, al ricorrente, era stata negata la liberazione anticipata per i periodi di carcerazione inerenti alla condanna ora in esecuzione (25.11.2011 - 31.3.2015), con un esito di inammissibilità che era privo di qualsivoglia analisi nel merito; Ritenuto, pertanto, che si imponga la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.