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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 08199/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1782/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16923/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 8 aprile 2025 il Giudice udienza preliminare del Tribunale di Pavia, per quel che qui rileva, ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente la pena di un anno e dieci mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) e di cinque anni di reclusione, per il delitti di bancarotta a loro ascritti, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e il solo [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese nei confronti di quest’ultima parte civile, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore di ciascuna. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8199/2026 Roma, lì, 02/03/2026

2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza in data 25 marzo 2025, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare ha rigettato, in maniera apodittica, la richiesta di audizione dell’imputato ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen. 2.1.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione della medesima ordinanza, oltre che la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto a fronte della richiesta dell’imputato – avanzata il 24 marzo 2025, tramite il nuovo difensore dopo aver appreso della presentazione da parte dei precedenti procuratori della richiesta di applicazione della pena; e ribadita con memoria del 28 marzo 2025 – di essere sentito per rassegnare «una serie di fatti e circostanze» relative alla validità del consenso, il Giudice avrebbe avuto il dovere di procedere all’audizione (in ossequio all’art. 446, comma 5, cit. e alla giurisprudenza di legittimità).

La mancata audizione avrebbe inciso sulla regolare partecipazione e l’effettiva assistenza e rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA].

2.1.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, 446, comma 5, cod. proc. pen., in quanto – in ragione della mancata audizione dell’imputato per verificare le circostanze in cui ne era stato acquisito il consenso all’applicazione della pena, si sarebbe determinata una nullità assoluta.

2.2. Nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, con il quale sono stati denunciati la violazione del d.m. 147/2022 e il vizio di motivazione, in quanto il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe liquidato le spese da rifondere alle parti civili in violazione della richiamata disciplina, che consentirebbe di riconoscere il compenso per le sole fasi di studio ed introduttiva, e comunque avrebbe determinato le somme senza alcun argomentazione.

3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza del 10 settembre 2025, è stato trasmesso a questa Sezione.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. requisitoria). [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memorie in data 12 novembre 2025 nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Deve, tuttavia, rilevarsi che entrambi gli atti difensivi non contengono alcuna replica, segnatamente alla requisitoria del Procuratore generale (non avendo i ricorrenti presentato memorie): difatti, pur menzionando la requisitoria, le memorie delle parti civili hanno inteso argomentare a confutazione dei ricorsi, ragion per cui devono qualificarsi memorie (non di replica) e sono state presentate tardivamente, ossia quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 19 novembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).

Di esse, dunque, non deve tenersi conto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve disporsi la separazione e la prosecuzione del giudizio innanzi alla Sezione civile competente.

2. I motivi di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente.

2.1. É dirimente osservare che, «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 – 01), indicazione che nella specie non può ravvisarsi, essendosi dedotto in maniera del tutto generica – ed anzi apodittica – che l’imputato avrebbe inteso rassegnare «una serie di fatti e circostanze» relative alla validità del proprio consenso, e ciò a seguito della richiesta di applicazione della pena già avanzata dai suoi procuratori (cui poi è subentrato altro difensore).

Il che, con evidenza, non consente di ravvisare i presupposti perché il G.u.p. procedesse, ai sensi dell’art. 446, comma 5, cod. proc. pen., alla verifica della volontarietà della richiesta dell’imputato, dato che non sono state neppure dedotte le «obiettive e palesi situazioni» che depongono per il compimento della medesima verifica (Sez. 1, n. 15557/2018, cit.).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che l’imputato, quantunque non fosse impedito, non è neppure comparso all’udienza del giorno 8 aprile 2025, successiva alla presentazione delle istanze richiamate in ricorso, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

2.2. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

L’imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in quanto, come esposto, la memoria presentata nel suo interesse è stata presentata tardivamente.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – che attiene al quantum della somma liquidata per le spese di assistenza della parte civile e, dunque, è stato presentato ai soli effetti civili (cfr. Sez.

U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 – 01) – non è inammissibile.

Difatti, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 - dep. 2020, Franco, Rv. 278286 – 01; cfr. già Sez.

U, n. 40288/2011, cit.); e, poiché si tratta di un autonomo capo della sentenza, tale statuizione «deve essere adeguatamente motivat[a] dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate» (Sez. 4, n. 3756/2019 - dep. 2020, cit.).

Nel caso in esame, difetta nel provvedimento impugnato la motivazione a sostegno della liquidazione dell'importo delle spese che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a rifondere alle parti civili.

E poiché la costituzione di esse è avvenuta all’udienza del 16 luglio 2024 (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), previa separazione, deve rinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile competente ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per la prosecuzione, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di cui dispone la separazione, alla Sezione civile competente.

Così deciso il 19/11/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1782/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16923/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 aprile 2025 il Giudice udienza preliminare del Tribunale di Pavia, per quel che qui rileva, ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente la pena di un anno e dieci mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) e di cinque anni di reclusione, per il delitti di bancarotta a loro ascritti, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e il solo [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese nei confronti di quest’ultima parte civile, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore di ciascuna. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8199/2026 Roma, lì, 02/03/2026 2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza in data 25 marzo 2025, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare ha rigettato, in maniera apodittica, la richiesta di audizione dell’imputato ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione della medesima ordinanza, oltre che la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto a fronte della richiesta dell’imputato – avanzata il 24 marzo 2025, tramite il nuovo difensore dopo aver appreso della presentazione da parte dei precedenti procuratori della richiesta di applicazione della pena; e ribadita con memoria del 28 marzo 2025 – di essere sentito per rassegnare «una serie di fatti e circostanze» relative alla validità del consenso, il Giudice avrebbe avuto il dovere di procedere all’audizione (in ossequio all’art. 446, comma 5, cit. e alla giurisprudenza di legittimità). La mancata audizione avrebbe inciso sulla regolare partecipazione e l’effettiva assistenza e rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, 446, comma 5, cod. proc. pen., in quanto – in ragione della mancata audizione dell’imputato per verificare le circostanze in cui ne era stato acquisito il consenso all’applicazione della pena, si sarebbe determinata una nullità assoluta. 2.2. Nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato un unico motivo, con il quale sono stati denunciati la violazione del d.m. 147/2022 e il vizio di motivazione, in quanto il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe liquidato le spese da rifondere alle parti civili in violazione della richiamata disciplina, che consentirebbe di riconoscere il compenso per le sole fasi di studio ed introduttiva, e comunque avrebbe determinato le somme senza alcun argomentazione. 3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale per l’udienza del 10 settembre 2025, è stato trasmesso a questa Sezione. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. requisitoria). [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memorie in data 12 novembre 2025 nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, tuttavia, rilevarsi che entrambi gli atti difensivi non contengono alcuna replica, segnatamente alla requisitoria del Procuratore generale (non avendo i ricorrenti presentato memorie): difatti, pur menzionando la requisitoria, le memorie delle parti civili hanno inteso argomentare a confutazione dei ricorsi, ragion per cui devono qualificarsi memorie (non di replica) e sono state presentate tardivamente, ossia quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 19 novembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). Di esse, dunque, non deve tenersi conto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve disporsi la separazione e la prosecuzione del giudizio innanzi alla Sezione civile competente. 2. I motivi di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. 2.1. É dirimente osservare che, «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio» (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 – 01), indicazione che nella specie non può ravvisarsi, essendosi dedotto in maniera del tutto generica – ed anzi apodittica – che l’imputato avrebbe inteso rassegnare «una serie di fatti e circostanze» relative alla validità del proprio consenso, e ciò a seguito della richiesta di applicazione della pena già avanzata dai suoi procuratori (cui poi è subentrato altro difensore). Il che, con evidenza, non consente di ravvisare i presupposti perché il G.u.p. procedesse, ai sensi dell’art. 446, comma 5, cod. proc. pen., alla verifica della volontarietà della richiesta dell’imputato, dato che non sono state neppure dedotte le «obiettive e palesi situazioni» che depongono per il compimento della medesima verifica (Sez. 1, n. 15557/2018, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che l’imputato, quantunque non fosse impedito, non è neppure comparso all’udienza del giorno 8 aprile 2025, successiva alla presentazione delle istanze richiamate in ricorso, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. 2.2. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. L’imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in quanto, come esposto, la memoria presentata nel suo interesse è stata presentata tardivamente. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – che attiene al quantum della somma liquidata per le spese di assistenza della parte civile e, dunque, è stato presentato ai soli effetti civili (cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 – 01) – non è inammissibile. Difatti, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 - dep. 2020, Franco, Rv. 278286 – 01; cfr. già Sez. U, n. 40288/2011, cit.); e, poiché si tratta di un autonomo capo della sentenza, tale statuizione «deve essere adeguatamente motivat[a] dal giudice quanto alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate» (Sez. 4, n. 3756/2019 - dep. 2020, cit.). Nel caso in esame, difetta nel provvedimento impugnato la motivazione a sostegno della liquidazione dell'importo delle spese che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a rifondere alle parti civili. E poiché la costituzione di esse è avvenuta all’udienza del 16 luglio 2024 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), previa separazione, deve rinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile competente ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per la prosecuzione, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di cui dispone la separazione, alla Sezione civile competente. Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris