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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15589/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8692/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma , viale [OSCURATO:PERSONA], n. 142 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora Agenzia delle Entrate –Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, Riscossione volontaria e coattiva della Tarsu e Tia per Napoli e provincia, in persona del legale rappresentante p.t., Oggetto: Tarsu/Tia rappresentato e difes o dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA], n. 52 –controricorrente – e Agenzia delle Entrate e ri scossione, in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, n. 6424/14/2019depositata il 25 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 22660/42 del 2016 ) riguardant e l’omesso versamento della Tarsu/Tia per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso da [OSCURATO:PERSONA] temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora Agenzia delle Entrate –Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi controricorrente ) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi ricorrente ) ; - la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della tempestività del ricorso; - la CTR , conferman d o la pronuncia di primo grado , ha respinto l’appelloproposto dall’odierna ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • non risulta provata la tempestività del ricorso introduttivo mediante allegazione della copia notificata dell’avviso di accertamento;• dagli atti risulta che il ricorso era stato notificato il 16 febbraio 2017, mentre «l’atto impositivo deve essere stato necessariamente consegnato il 15.12.2016»; • sono irrilevanti, sia il timbro 20 dicembre 2016 apposto in entrata dall'ufficio contabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], sia la data, 20 dicembre 2016, della raccomandata informativa, dal momento che nel caso di atto impositivo notificato a mezzo posta ai sensi della l. 20 novembre 1992, n.890 la notifica si perfeziona all'atto della ricezione della prima raccomandata e non di quella informativa; - la ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c od. p roc . c iv . , la nullità della sentenza e la violazione , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 112 e 132 cod.proc.civ.

In proposito deduce di avere allegato insieme al ricorso anche l'atto impugnato, notificato con busta a mezzo posta priva di alcun timbro postale.

Si duole, poi, che la CTRnon abbia disposto ulteriori esibizioni ai sensi dell'art . 22 del d.lgs. 546del 1992.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il ricorso originario era tempestivo, perché notificato il 16 Febbraio 2017 a fronte di avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 2016.

La data del 15 dicembre 2016presa come punto di riferimento dalla sentenza impugnata, invece, era quella di spedizione tramite l'ufficio postale, non di recapito all’odierna ricorrente.

La conferma di tale affermazione, secondo la ricorrente, risiedenel fatto che il 20 dicembre 2016, stante la consegna a persona diversa dal destinatario, venne anche datata la raccomandata informativa.

Si deduce in proposito che nella notificazione si leggeva che l’agente postale aveva « effettuato in data 20 dicembre 2016 la consegna della raccomandata AG n. 783926657156 del 15 dicembre 2016 n. cronologico 00 la cui notifica è stata richiesta da RTI Equitalia»;

3. I primi due motivi sono fondati e , stante la loro stretta connessione,possono essere trattati congiuntamente.

3.1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto al più promuovere un giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ.

Si ritiene, viceversa, da escludere il vizio revocatorio nella presentefattispecie, in quanto l’errore denunciato è caduto su un punto controverso oggetto della decisione e sul quale si è sviluppato il contraddittorio tra le parti .

In tal senso s i richiama la giurisprudenza di legittimitàche in presenza di tali condizioni chiarisce chela pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass., Sez. 5, n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 –01).

3.2. Nel merito , r ileva c he, come correttamente dedotto nella doglianza, la consegna dell’avviso in data 20 dicembre 2016 (e la conseguente tempestività dell’impugnazione originaria, siccome notificata il 16 febbraio 2017) trova conferma – in assenza di apposizione di data di recapito sulla busta contenente il plico- nel fatto che il 20 dicembre 2016, stante la consegna a persona diversa dal destinatario, venne anche datata la raccomandata informativa; e nell’avvisodi questa si leggeva che l’agente postale aveva “effettuato in data 20 dicembre 2016 la consegna della raccomandata AG n. 783926657156 del 15 dicembre 2016 n. cronologico 00 la cui notifica è stata richiesta da RTI Equitalia”.

Dunque, in effetti, la data del 15 dicembre 2016 era quella di ‘spedizione’ del plico tramite l'ufficio postale, ma non di suo recapito all'[OSCURATO:PERSONA]. 3.3.Da ciò consegue che il ricorso introduttivo è stato tempestivamente notificato.

4. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dallaricorrente.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dichiarato tempestivo il ricorso originario, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania , in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8692/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma , viale [OSCURATO:PERSONA], n. 142 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora Agenzia delle Entrate –Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, Riscossione volontaria e coattiva della Tarsu e Tia per Napoli e provincia, in persona del legale rappresentante p.t., Oggetto: Tarsu/Tia rappresentato e difes o dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA], n. 52 –controricorrente – e Agenzia delle Entrate e ri scossione, in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, n. 6424/14/2019depositata il 25 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 22660/42 del 2016 ) riguardant e l’omesso versamento della Tarsu/Tia per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso da [OSCURATO:PERSONA] temporaneo di imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ora Agenzia delle Entrate –Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi controricorrente ) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi ricorrente ) ; - la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della tempestività del ricorso; - la CTR , conferman d o la pronuncia di primo grado , ha respinto l’appelloproposto dall’odierna ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • non risulta provata la tempestività del ricorso introduttivo mediante allegazione della copia notificata dell’avviso di accertamento;• dagli atti risulta che il ricorso era stato notificato il 16 febbraio 2017, mentre «l’atto impositivo deve essere stato necessariamente consegnato il 15.12.2016»; • sono irrilevanti, sia il timbro 20 dicembre 2016 apposto in entrata dall'ufficio contabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], sia la data, 20 dicembre 2016, della raccomandata informativa, dal momento che nel caso di atto impositivo notificato a mezzo posta ai sensi della l. 20 novembre 1992, n.890 la notifica si perfeziona all'atto della ricezione della prima raccomandata e non di quella informativa; - la ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c od. p roc . c iv . , la nullità della sentenza e la violazione , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt. 112 e 132 cod.proc.civ. In proposito deduce di avere allegato insieme al ricorso anche l'atto impugnato, notificato con busta a mezzo posta priva di alcun timbro postale. Si duole, poi, che la CTRnon abbia disposto ulteriori esibizioni ai sensi dell'art . 22 del d.lgs. 546del 1992. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il ricorso originario era tempestivo, perché notificato il 16 Febbraio 2017 a fronte di avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 2016. La data del 15 dicembre 2016presa come punto di riferimento dalla sentenza impugnata, invece, era quella di spedizione tramite l'ufficio postale, non di recapito all’odierna ricorrente. La conferma di tale affermazione, secondo la ricorrente, risiedenel fatto che il 20 dicembre 2016, stante la consegna a persona diversa dal destinatario, venne anche datata la raccomandata informativa. Si deduce in proposito che nella notificazione si leggeva che l’agente postale aveva « effettuato in data 20 dicembre 2016 la consegna della raccomandata AG n. 783926657156 del 15 dicembre 2016 n. cronologico 00 la cui notifica è stata richiesta da RTI Equitalia»; 3. I primi due motivi sono fondati e , stante la loro stretta connessione,possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto al più promuovere un giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. Si ritiene, viceversa, da escludere il vizio revocatorio nella presentefattispecie, in quanto l’errore denunciato è caduto su un punto controverso oggetto della decisione e sul quale si è sviluppato il contraddittorio tra le parti . In tal senso s i richiama la giurisprudenza di legittimitàche in presenza di tali condizioni chiarisce chela pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass., Sez. 5, n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 –01). 3.2. Nel merito , r ileva c he, come correttamente dedotto nella doglianza, la consegna dell’avviso in data 20 dicembre 2016 (e la conseguente tempestività dell’impugnazione originaria, siccome notificata il 16 febbraio 2017) trova conferma – in assenza di apposizione di data di recapito sulla busta contenente il plico- nel fatto che il 20 dicembre 2016, stante la consegna a persona diversa dal destinatario, venne anche datata la raccomandata informativa; e nell’avvisodi questa si leggeva che l’agente postale aveva “effettuato in data 20 dicembre 2016 la consegna della raccomandata AG n. 783926657156 del 15 dicembre 2016 n. cronologico 00 la cui notifica è stata richiesta da RTI Equitalia”. Dunque, in effetti, la data del 15 dicembre 2016 era quella di ‘spedizione’ del plico tramite l'ufficio postale, ma non di suo recapito all'[OSCURATO:PERSONA]. 3.3.Da ciò consegue che il ricorso introduttivo è stato tempestivamente notificato. 4. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dallaricorrente. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dichiarato tempestivo il ricorso originario, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania , in diversa
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