CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e il vizio di motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità rispetto ai reiterati episodi di cessione di stupefacenti, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza (pag. 5) adeguatamente argomentato le ragioni dell'impossibilità della riqualificazione con particolare riguardo all'inserimento della condotta illecita concorsuale tenuta dal ricorrente nell'ambito di una piazza di spaccio gestita dal di lui zio con una struttura associativa non riconducibile al paradigma di cui all'art. 74, comma 6, t.u. stup. per il consistente smercio di cocaina e crack; Ritenuto che il secondo motivo, con cui il medesimo Buonocore si duole della correttezza della motivazione afferente al trattamento punitivo, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, laddove, come nella specie, sorretto da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria; Considerato che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1., terzo comma, cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva aggravata - non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di doglianze già adeguatamente e correttamente rigettate dalla Corte territoriale; ed invero, in primo luogo la sentenza ha rilevato la contrarietà a diritto della prima richiesta senza che la ricorrente si confronti con quelle esatte valutazioni (cfr. Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, dep. 2019, Rubino, Rv. 276324, sull'impossibilità di applicare l'attenuante speciale laddove, come nella specie ritenuto, non emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso); in secondo luogo, la sentenza (pag. 3) ha non illogicamente argomentato le ragioni del giudizio in termini di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche senza che in questa sede possa sindacarsi il merito della decisione; Ritenuto che con i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole della mancata concessione nella massima estensione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis.1., terzo comma, cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4) e sono manifestamente infondati, avendo il giudice di merito argomentato non illogicamente l'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli, alla luce della disciplina normativa applicabile quale interpretata in conformità a consolidati indirizzi giurisprudenziali (v. Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02), senza che questa Corte possa rivalutare il merito della decisione resa sul punto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]