CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 37083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Marsala, in data 16.10.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 110, 624 bis, c.p. (capo a); 337, c.p. (capo b); 582, 585, 576, n. 1 e n. 5 bis, c.p. (capo c), in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale. Con particolare riferimento al reato di cui al capo a), il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha fondato la sua decisione unicamente sulla percezione dell'operatore di polizia giudiziaria, posto a distanza rispetto al luogo del rinvenimento del televisore oggetto dell'azione predatoria, senza prendere in considerazione le numerose alternative plausibili prospettate dalla difesa, benché dalle videoriprese non nitide era possibile scorgere esclusivamente una sagoma incedere in lontananza (in abbigliamento comune), in assenza di tratti o segni individualizzanti. Rimangono, pertanto, senza risposta i dubbi sul comportamento tenuto dall'imputato, potendo aver confuso l'agente operante il giubbotto scuro, indossato in quel frangente dal Khaldi, con il televisore, la cui presenza per strada aveva attirato l'attenzione di quest'ultimo. In ordine al reato di cui all'art. 337, c.p., rileva il ricorrente che difetta del tutto la prova che il Khaldi fosse a conoscenza della qualità soggettiva della persona cui aveva opposto resistenza, l'ispettore della Polizia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, agendo in quel momento libero dal servizio e in abiti borghesi, non si era qualificato, difettando, per tale ragione, la dimostrazione della sussistenza del dolo in capo al prevenuto. Con riferimento, infine, al reato di cui al capo c), dalla mancanza di consapevolezza della suddetta qualità della persona offesa, il ricorrente fa discendere l'impossibilità di configurare la contestata circostanza aggravante, di cui all'art. 576, co. 5 bis), c.p., con la conseguenza che, trattandosi di lesione personale giudicata guaribile in cinque giorni, non essendo stata proposta la necessaria querela, l'azione penale non poteva essere esercitata. 2. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni del 30.5.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Khaldi sotto il profilo della inammissibilità. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare ie ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una diversa ricostruzione dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 3.1. Con particolare riferimento, poi, alle doglianze prospettate nel secondo e nel terzo motivo di impugnazione, ne va rilevata, altresì, la manifesta infondatezza e la genericità. Ed invero, come si evince dalla lettura del capo d'imputazione sub b) e delle motivazioni di entrambe le sentenze dei giudici di merito (che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), il Khaldi ha usato violenza, opponendosi agli agenti di polizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], spingendoli e strattonandoli, per darsi alla fuga, dopo che questi ultimi lo avevano fatto entrare nell'autovettura di servizio, una "Volante", con cui erano giunti sul luogo dei fatti, per cui già questa condotta, non contestata dal ricorrente, appare idonea a integrare il reato in contestazione. Ma vi è di più. Dallo stesso contenuto dell'atto di polizia giudiziaria a firma del Pellicane, allegato al ricorso in ossequio al principio della cd. autosufficienza, si evince che l'imputato, come ritenuto dai giudici di merito, era a conoscenza della qualifica rivestita dal Pellicane, perché già in precedenza era stato fermato da quest'ultimo nell'esercizio dei suoi compiti di istituto. Ciò in quanto, se è vero che la frase "mi devi lasciare stare io non ho fatto niente, mi ha visto fare qualcosa?" risulta profferita dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), è altrettanto vero che nel prosieguo si evince chiaramente come l'imputato avesse contezza della qualifica del soggetto che gli si parava davanti (il Pellicane) perché dichiarava, spingendolo, di lasciarlo stare perché non aveva nessuna intenzione di farsi accompagnare presso gli uffici della polizia. Risulta, pertanto, evidente che i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 17701 del 03/03/2004, Rv. 228609). Per l'identica ragione non vi sono dubbi in ordine alla ritenuta sussistenza, sotto il particolare profilo eccepito dal ricorrente, della circostanza aggravante di cui all'art. 576, co. 1, n. 5 bis), c.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a