CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, in ragione dell'anziana età del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha posto in rilievo l'irrilevanza dell'anzianità ai fini del giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente, considerate le modalità dell'azione criminosa (il coinvolgimento di un medico nel fatto di reato), nonché la sussistenza di sei precedenti per reati di evasione e falso, coerentemente valorizzati nel giudizio di maggiore riprovevolezza ascritto alla condotta a giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il